Regolamento (CE) n. 2995/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1996
Gazzetta ufficiale n. L 312 del 23/12/1995 pag. 0028 - 0030
REGOLAMENTO (CE) N. 2995/95 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (4), ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire, per il 1996, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 3254/93 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO « ALLEGATO I Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A (1) per il 1996 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B (1) per il 1996 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Le isole minori appartenenti al gruppo B sono definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2958/93. »