Risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1995, sullo sviluppo del trasporto ferroviario e del trasporto combinato
Gazzetta ufficiale n. C 169 del 05/07/1995 pag. 0001 - 0002
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 sullo sviluppo del trasporto ferroviario e del trasporto combinato (95/C 169/01) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando che la quota di mercato del modo ferroviario nell'ambito dei trasporti diminuisce, mentre aumentano le necessità di spostamento delle persone e gli scambi di merci sia all'interno della Comunità che con gli Stati associati e i paesi terzi, benché le condizioni finanziarie degli Stati membri a favore di tale modo di trasporto raggiungano un livello elevato; considerando che le ferrovie possono essere dotate oggigiorno di strumenti moderni ed efficienti che presentano vantaggi innegabili, in particolare dal punto di vista della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del risparmio energetico; che sono particolarmente adeguate alle esigenze di spostamento a media distanza fra città e di trasporto di merci a media e lunga distanza, esigenze derivanti dall'estensione del territorio della Comunità, CONVIENE che la politica della Comunità in materia di ferrovie non può essere dissociata dalla sua politica globale nel settore dei trasporti e deve essere fondata su un approccio intermodale, che tenga conto dei costi complessivi di ciascun modo di trasporto e faccia sì che il sistema di trasporto europeo si sviluppi in condizioni di concorrenza eque; CONVIENE che tale politica ferroviaria comune sia fondata sui seguenti quattro elementi essenziali e complementari fra loro: - l'organizzazione del mercato del trasporto ferroviario, - le infrastrutture della rete europea dei trasporti, - l'interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea, segnatamente ad alta velocità, mediante l'armonizzazione tecnica, senza pregiudizio delle reti non collegate, - il mercato industriale attraverso l'apertura degli appalti nel settore dei trasporti; RITIENE NECESSARIO compiere progressi nella politica ferroviaria comune definita nella direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (1), valutando i risultati concreti della sua attuazione in base al bilancio dell'applicazione della direttiva che la Commissione deve presentargli ai sensi dell'articolo 14 della medesima e alle proposte che essa formulerà in tale occasione, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture, il quale potrebbe concretarsi meglio all'interno, in partenza dalle varie parti della Comunità e a destinazione delle medesime, tenendo conto della posizione geografica degli Stati membri; AFFERMA la sua volontà, sempre nel rispetto della libera scelta dell'utente, di: - rendere il trasporto ferroviario e il trasporto combinato efficienti e competitivi nei confronti degli altri modi di trasporto e di adottare quindi le misure necessarie a permettere agli operatori di manifestare un nuovo dinamismo, - instaurare condizioni atte a sviluppare il ruolo del trasporto ferroviario e del trasporto combinato nel sistema di trasporti della Comunità, - provvedere ad una partecipazione ottimale della ferrovia nonché delle vie navigabili e dei servizi marittimi, segnatamente a breve distanza, allo sviluppo del trasporto combinato, di concerto con i partner del trasporto stradale; CONVIENE di privilegiare lo sviluppo delle ferrovie nei settori più opportuni: - il trasporto di merci su medie e lunghe distanze, - gli spostamenti interni nelle zone ad alta densità di popolazione, nonché gli spostamenti inter e intraregionali, - gli spostamenti fra le città, - l'alta velocità ferroviaria per i collegamenti fra i grandi agglomerati europei; INVITA gli Stati membri a: - favorire la concertazione fra le diverse parti interessate al trasporto combinato al fine di definire norme deontologiche per tutte le parti coinvolte, facilitare gli studi, la normalizzazione e l'innovazione e permettere uno scambio di opinioni preliminare alla programmazione dei corrispondenti investimenti negli Stati membri; INVITA gli Stati membri e la Commissione: - nel contesto dell'interoperabilità della rete ferroviaria transeuropea, mediante un'attuazione graduale dell'armonizzazione tecnica, a favorire in particolare i presupposti per una rapida sperimentazione del sistema europeo di controllo-comando; INVITA la Commissione a studiare, segnatamente nel contesto della relazione prevista dall'articolo 14 della direttiva 91/440/CEE e a presentare le eventuali proposte concernenti: - l'applicazione di principi comuni in materia di tariffazione delle infrastrutture ferroviarie, previsti nella direttiva 91/440/CEE e nella direttiva in corso di adozione relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione di canoni, per permettere una migliore ponderazione di scelta degli operatori ed evitare eventuali distorsioni di concorrenza, - gli sviluppi, in particolare rispetto alle disposizioni sulla concorrenza contenute nel trattato e alle norme sull'accesso alla rete previste nelle suddette direttive CEE, degli accordi preliminari conclusi con gli operatori per facilitare il finanziamento delle maglie principali della rete transeuropea che richiedono investimenti ingenti, - la creazione, nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza nel trattato e dell'attuale regolamento d'applicazione (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (1), delle associazioni internazionali previste nella direttiva 91/440/CEE per favorire l'integrazione della rete ferroviaria transeuropea. (1) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25. (1) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979.