31996D0616(01)

96/616/CE: Decisione della Commissione del 12 giugno 1996 relativa ad aiuti concessi dalla regione Friuli- Venezia Giulia (Italia) sotto forma di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di quantitativi di riferimento (quote lattiere) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/1996 pag. 0026 - 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1996 relativa ad aiuti concessi dalla regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) sotto forma di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di quantitativi di riferimento (quote lattiere) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (96/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare l'articolo 93 paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (2), in particolare l'articolo 23,

dopo avere invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni (3),

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 13 febbraio 1995, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione ha notificato alla Commissione il progetto di legge regionale n. 77 della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di quote di riferimento (quote lattiere).

Con lettera del 3 maggio 1995, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti dell'aiuto soprammenzionato.

Con questa lettera, la Commissione ha informato il governo italiano di aver considerato la misura in questione incompatibile con il mercato comune perché suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La Commissione ha dunque considerato che l'aiuto in questione è tale da distorcere la concorrenza e influire sugli scambi tra gli Stati membri, soddisfa i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non può beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di quest'articolo.

La Commissione ha invitato a presentare osservazioni il governo italiano nonché gli altri Stati membri e i diversi interessati.

Il governo francese ha presentato osservazioni con lettera del 31 gennaio 1996; tali osservazioni sono state comunicate al governo italiano con lettera del 27 febbraio 1996.

II

L'Italia, con lettera del 22 giugno 1995, ha fatto valere i seguenti argomenti.

1) La possibilità di trasferire definitivamente le quote lattiere è stata riconosciuta dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (4).

La quota lattiera deve essere considerata come un bene immateriale appartenente all'azienda agricola, che può formare oggetto di trasferimento mediante un contratto di cessione. È possibile considerarla come un «fattore di produzione» alla stessa stregua del lavoro, della terra e del capitale dell'impresa.

L'acquisto di una quota lattiera sarebbe un vero e proprio investimento realizzato dall'impresa cessionaria, del tutto assimilabile all'acquisto di un altro fattore di produzione. Pertanto, sarebbero applicabili nella fattispecie le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (5), il cui rispetto è garantito dal progetto di legge notificato.

2) L'aiuto sotto esame non ha lo scopo di aumentare la produzione globale di latte né di arrecare pregiudizio all'organizzazione comune di mercato nel settore interessato.

Secondo le informazioni fornite nella lettera suddetta, il progetto di legge notificato è stato nel frattempo approvato, diventando la legge regionale n. 4/95. Tuttavia, gli aiuti non sono stati versati, in attesa della decisione finale della Commissione (lettera delle autorità italiane del 9 febbraio 1996).

Il governo francese avanza gli stessi argomenti, richiamandosi genericamente alla «regolamentazione comunitaria specifica per il finanziamento dell'acquisizione di attivi aziendali» [locuzione impropria, poiché non esiste una siffatta regolamentazione specifica; il governo francese sembra fare riferimento, in sostanza, al regolamento (CEE) n. 2328/91], ed aggiungendo che:

i) il regolamento (CEE) n. 3950/92 che stabilisce il regime del prelievo supplementare e il regolamento (CEE) n. 804/68 che istituisce l'organizzazione comune di mercato relativa ai prodotti lattiero-caseari sono formalmente distinti e si trovano allo stesso livello nella gerarchia delle norme giuridiche (articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68: «il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare»).

ii) Il trasferimento di una quota lattiera può accompagnare la cessione di una grande varietà di attivi (terre, fabbricati aziendali, bestiame morto o vivo). È possibile constatare variazioni nella valutazione degli elementi oggetto della transazione commerciale a seconda che questi siano o non siano associati ad una quantità di riferimento individuale (quota). In assenza di punti di riferimento esterni relativi al valore di quote isolate in situazioni direttamente comparabili, non è possibile, in pratica distinguere, nel finanziamento di un tale acquisto di attivi, la parte relativa a ciascun elemento.

III

L'aiuto di cui trattasi è, per le ragioni esposte qui di seguito, incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Quanto alle argomentazioni avanzate dall'Italia e sostenute dal governo francese, la Commissione precisa quanto segue.

1) Applicabilità del regolamento (CEE) n. 2328/91

La Commissione non può condividere la dichiarazione delle autorità italiane secondo la quale l'acquisto di una quota lattiera sarebbe da considerare come un investimento dello stesso tipo di quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/91.

Il valore economico degli investimenti materiali è spesso determinato prendendo in considerazione gli attivi immateriali legati al bene-investimento (diritti, autorizzazioni amministrative, avviamento dell'azienda); ciò non significa che questi elementi immateriali, peraltro suscettibili, in taluni casi, di formare oggetto di una transazione commerciale distinta, possano essere considerati come investimenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91.

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 fa espresso riferimento agli investimenti nel settore lattiero-caseario all'articolo 6, che prevede le limitazioni e i divieti settoriali riguardanti i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. Vi si prevede che qualunque investimento che porti ad un superamento del quantitativo di riferimento determinato ai sensi della regolamentazione relativa la prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è escluso, a meno che un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato o ottenuto tramite un trasferimento, conformemente alla stessa regolamentazione. La preesistenza di un quantitativo di riferimento è una condizione per la realizzazione dell'investimento, e tale quantitativo non può dunque formare oggetto dell'investimento stesso.

La disposizione dell'articolo 6 in questione, che trova applicazione anche nel quadro dell'esame degli aiuti di stato agli investimenti nelle aziende agricole ai sensi degli articoli 92 e 93, prevede dunque la piena applicazione del regime dell'organizzazione comune di mercato, e non può giustificare alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano questo regime, e in particolare al divieto di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2) Organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono resi applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 804/68 recante organizzazione comune dei mercati per questi prodotti.

Come la Commissione ha avuto modo di precisare in occasione dell'avvio del procedimento, il regime del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio (6) e rinnovato dal regolamento (CEE) n. 3950/92, il quale ha l'obiettivo di ridurre lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari e le eccedenze strutturali che ne risultano, è ormai uno dei meccanismi fondamentali dell'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In particolare, la discrezionalità spettante agli Stati membri, nell'applicazione del regime del prelievo supplementare, al fine di favorire la ristrutturazione del settore lattiero-caseario, è stabilita dal regolamento (CEE) n. 3950/92. Gli Stati membri dispongono già, in tale ambito, di strumenti idonei a favorire la ristrutturazione e la migliore efficenza delle strutture di produzione utilizzando il sistema delle riserve e designando i produttori che hanno presentato il piano di miglioramento materiale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91 come beneficiari della ridistribuzione di diritti di produzione. La concessione di prestiti per l'acquisto di quote non figura fra le misure previste.

Appare qui opportuno segnalare che, contrariamente a quanto emerge dalla dichiarazione delle autorità francesi citata al punto i) supra, l'organizzazione comune di mercato non deve essere ridotta alle sole disposizioni relative al regime dei prezzi ma, al contrario, è costituita da diversi meccanismi e disposizioni che, insieme, formano quel quadro «completo e esauriente» di cui la Commissione ribadisce costantemente il carattere inderogabile e che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, escluse qualsiasi potere degli Stati membri di adottare misure tali da derogarvi o recarvi pregiudizio.

L'organizzazione di mercato nel settore del latte, alla stregua di qualsiasi altra organizzazione comune di mercato, è fondata sul principio del mercato aperto, al quale qualsiasi produttore ha liberamente accesso ed il cui funzionamento è regolato unicamente dagli strumenti da essa previsti.

Inoltre, l'aiuto di cui trattasi costituisce un'infrazione alla disposizione dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 804/68, che vieta qualsiasi aiuto il cui importo sia stabilito in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti soggetti all'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento stesso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 92 paragrafo 2 del trattato.

Pertanto, anche se, come sostengono le autorità italiane, la misura di cui trattasi non ha lo scopo di recare pregiudizio a tale organizzazione comune, il suo effetto (come quello di qualsiasi altra misura atta ad alterare le norme di funzionamento del mercato del settore in questione) è precisamente quello di recare siffatto pregiudizio.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non può accogliere gli argomenti addotti dall'Italia.

IV

L'aiuto di cui trattasi, dal momento che costituisce un'infrazione alle disposizioni comunitarie recanti organizzazione comune di mercato per i prodotti considerati nel regolamento (CEE) n. 804/68, non può essere considerato compatibile con il mercato comune.

Ma esso presenta altresì gli estremi dell'articolo 92 paragrafo 1 del trattato e non può beneficiare di nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di quest'articolo, per le ragioni esposte qui di seguito.

Ai sensi dell'articolo 92 paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali sotto qualunque forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

Avendo un effetto diretto e immediato sui costi delle imprese beneficiarie, l'aiuto in questione fornisce a queste ultime un vantaggio rispetto ai produttori degli stessi prodotti che non hanno accesso, in Italia o in un altro Stato membro, ad un aiuto analogo.

Pertanto, siffatta misura è suscettibile di alterare le condizioni degli scambi intracomunitari dei prodotti agricoli in questione, dal momento che qualunque aiuto concesso a favore della produzione nazionale è idoneo a produrre tale effetto. Si tratta dunque di un aiuto di Stato che presenta gli estremi dell'articolo 92 paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato prevede che gli aiuti che presentano gli estremi in esso enunciati sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune. Le eventuali deroghe a tale incompatibilità sono previste nei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 804/68, nel settore di cui trattasi sono applicabili unicamente le deroghe previste dall'articolo 92 paragrafo 2. Queste deroghe, tuttavia, non sono manifestamente applicabili nel caso di specie.

Gli aiuti in questione sono dunque incompatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto previsto dalla legge regionale n. 4/95 della regione Friuli-Venezia Giulia è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2

L'Italia è tenuta a sopprimere l'aiuto di cui all'articolo 1 entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione.

Articolo 3

L'Italia informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. C 342 del 20. 12. 1995, pag. 9.

(4) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/95 (GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 43).

(5) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 (GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50).

(6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

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