Direttiva 96/11/CE della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0026 - 0030
DIRETTIVA 96/11/CE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana, considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 90/128/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/3/CE (3), a partire dal 1° gennaio 1997 esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali ed oggetti di plastica con le restrizioni indicate; che può essere deciso, in casi debitamente giustificati e per alcune sostanze che possono continuare ad essere utilizzate a livello nazionale conformemente all'allegato II, sezione B, il differimento della suindicata scadenza; considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti al comitato scientifico dell'alimentazione umana sono state fornite ma non ancora valutate o sono in fase di valutazione o verranno valutate in futuro ed è pertanto giustificato il proseguimento della loro utilizzazione; considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione umana ne consentono l'inserimento negli elenchi comunitari senza alcuna restrizione specifica; considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non vanno oltre quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/109/CEE; considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 90/128/CEE è così modificata: 1) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, solo i monomeri e le altre sostanze di partenza riportati nella sezione A dell'allegato II, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, fatte salve le restrizioni ivi indicate. Tuttavia le sostanze riportate nella sezione B dell'allegato II, possono essere cancellate prima della data summenzionata qualora i dati richiesti per l'inserimento nella sezione A non vengano forniti in tempo utile ai fini della valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana.» 2) L'allegato II è così modificato: a) le sostanze riportate nell'allegato I della presente direttiva sono inserite secondo l'ordine numerico alla sezione A; b) le sostanze riportate nell'allegato II della presente direttiva sono cancellate dalla sezione B. 3) Nell'allegato III sono inserite secondo l'ordine numerico le sostanze riportate nell'allegato III della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue: - a decorrere dal 1° gennaio 1997, permettono il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari conformi alle disposizioni della presente direttiva; - a decorrere dal 1° gennaio 1999, vietano la fabbricazione e l'importazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conformi alla presente direttiva. 2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38. (2) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19. (3) GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 44. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >SPAZIO PER TABELLA>