Regolamento (CE) n. 401/96 della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell' ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 06/03/1996 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 401/96 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 28, considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CE) n. 907/95 (4), fissa gli importi degli aiuti per l'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone; che occorre modificare tali importi per tener conto dell'andamento delle spese di magazzinaggio; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato come segue: a) 100 ECU/t per le spese fisse; b) 0,35 ECU/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio; c) un importo espresso in ecu per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: - 1,32 per il formaggio Grana Padano, - 1,58 per il formaggio Parmigiano Reggiano, - 0,78 per il formaggio Provolone.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai contratti di ammasso stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10. (3) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 26. (4) GU n. L 93 del 26. 4. 1995, pag. 14.