31996R2404

Regolamento (CE) n. 2404/96 della Commissione del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0027 - 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 2404/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/94 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi;

considerando che, viste le esperienze passate e onde garantire che le iniziative vengano stabilite in base ai dati più recenti, è opportuno ridurre il lasso di tempo tra la data limite di presentazione delle domande di contributo e l'inizio della campagna di promozione; che occorre a tal fine adeguare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2282/90;

considerando che occorre adeguare le condizioni relative alla firma dei contratti e ai pagamenti che figurano rispettivamente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2282/90, nell'intento di armonizzarle con quelle del regolamento (CE) n. 3582/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2134/96 (6), relativo alla promozione del consumo di latte nella Comunità, e del regolamento (CE) n. 1318/93 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/96 (8), relativo alla promozione delle carni bovine di qualità;

considerando che, per motivi di corretta gestione finanziaria, occorre prevedere una valutazione indipendente delle iniziative programmate, oltre alla valutazione interna di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2282/90, precisando inoltre le modalità di attuazione e di finanziamento di questa valutazione esterna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90 prevede, all'allegato II, punto 6, che il costo del programma venga espresso in moneta nazionale; che, per analogia con gli altri regolamenti specifici in materia di promozione, è altresì necessario precisare che il costo del programma e il relativo bilancio vanno espressi in ecu;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2282/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2282/90 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 5, le date del «31 agosto», del «30 settembre» e del «31 ottobre» sono sostituite, rispettivamente, dal «31 ottobre», dal «30 novembre» e dal «31 dicembre».

2) All'articolo 6, primo comma, i termini «quanto prima» sono sostituiti da «entro il 15 luglio dell'anno successivo alla presentazione».

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

1. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, entro un termine di due mesi successivo alla comunicazione dell'elenco, i contratti relativi alle azioni prescelte.

Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.

3. Il contratto ha effetto soltanto dopo che sia stata costituita in favore dell'organismo competente, a garanzia della corretta esecuzione del contratto stesso, una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento della Comunità.

Se la prova della costituzione della cauzione non perviene all'organismo competente entro due settimane dalla conclusione del contratto, quest'ultimo diventa privo d'oggetto e non produce effetti.

La cauzione è depositata secondo le condizioni stabilite al titolo III del regolamento (CEE) n. 2280/85 della Commissione (*).

L'esecuzione, entro i termini previsti, delle misure oggetto del contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.

Lo svincolo della cauzione avviene secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 6 del presente regolamento.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.»

4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Gli interessati presentano all'organismo competente le domande di pagamento secondo le seguenti condizioni:

1) A partire dalla data di entrata in vigore del contratto l'interessato può presentare una domanda di acconto.

L'acconto può coprire al massimo il 30 % dell'importo del contributo comunitario.

Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione di importo equivalente al 110 % di tale anticipo, costituita secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

2) I pagamenti avvengono in base a fatture trimestrali, corredate dei documenti giustificativi e di una relazione intermedia di esecuzione del contratto.

Questi pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono però superare complessivamente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3) La domanda di saldo è presentata al più tardi entro la fine del quarto mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle misure. Essa deve essere corredata:

- dei necessari documenti giustificativi;

- di un prospetto riepilogativo delle realizzazioni;

- di un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della redazione del rapporto, e della loro possibile utilizzazione.

Salvo caso di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo medesimo, pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4) Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al punto 3.

Il saldo viene ridotto proporzionalmente al mancato rispetto dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5) La cauzione di cui al punto 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6) L'organismo competente effettua i pagamenti previsti dal presente articolo entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Esso può tuttavia differire i versamenti di cui ai punti 2 e 4 qualora occorrano ulteriori verifiche.

7) L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione i rapporti di valutazione di cui al punto 3.

8) Il tasso di conversione agricolo applicabile è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (*).

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.»

5) È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

L'interessato incarica un organismo indipendente di effettuare una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate. Egli indica nella sua domanda il nome dell'organismo, la cui scelta avviene in base ad un bando di gara (perlomeno tre offerte), nonché i motivi della sua scelta.

La valutazione esterna deve comprendere i seguenti elementi:

- l'analisi "ex ante" della rispondenza delle azioni approvate agli obiettivi generali e specifici stabiliti dal programma;

- la sorveglianza delle azioni previste in base ad un campione significativo;

- la valutazione "ex post" dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti;

- la misurazione del rapporto costo/benefici per ogni azione e per l'intero programma in base agli indicatori di risultato (output e impatto).

Il finanziamento di questa valutazione avviene secondo le stesse condizioni applicabili per le varie azioni previste.»

6) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

1. In caso di pagamento indebitamente effettuato, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi in questione, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le proprie operazioni in ecu e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di 3 punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da questi detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia proporzionalmente al contributo finanziario comunitario.»

7) All'allegato II, ai punti I.6 e III.1, i termini «moneta nazionale» sono sostituiti dal termine «ecu».

8) L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile solamente alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI

>SPAZIO PER TABELLA>

REGOLAMENTO (CE) N. 2404/96 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2282/90 recante modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1907/94 (4), ha stabilito le modalità d'applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi;

considerando che, viste le esperienze passate e onde garantire che le iniziative vengano stabilite in base ai dati più recenti, è opportuno ridurre il lasso di tempo tra la data limite di presentazione delle domande di contributo e l'inizio della campagna di promozione; che occorre a tal fine adeguare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2282/90;

considerando che occorre adeguare le condizioni relative alla firma dei contratti e ai pagamenti che figurano rispettivamente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2282/90, nell'intento di armonizzarle con quelle del regolamento (CE) n. 3582/95 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2134/96 (6), relativo alla promozione del consumo di latte nella Comunità, e del regolamento (CE) n. 1318/93 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/96 (8), relativo alla promozione delle carni bovine di qualità;

considerando che, per motivi di corretta gestione finanziaria, occorre prevedere una valutazione indipendente delle iniziative programmate, oltre alla valutazione interna di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2282/90, precisando inoltre le modalità di attuazione e di finanziamento di questa valutazione esterna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2282/90 prevede, all'allegato II, punto 6, che il costo del programma venga espresso in moneta nazionale; che, per analogia con gli altri regolamenti specifici in materia di promozione, è altresì necessario precisare che il costo del programma e il relativo bilancio vanno espressi in ecu;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2282/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2282/90 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 5, le date del «31 agosto», del «30 settembre» e del «31 ottobre» sono sostituite, rispettivamente, dal «31 ottobre», dal «30 novembre» e dal «31 dicembre».

2) All'articolo 6, primo comma, i termini «quanto prima» sono sostituiti da «entro il 15 luglio dell'anno successivo alla presentazione».

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 7

1. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati, entro un termine di due mesi successivo alla comunicazione dell'elenco, i contratti relativi alle azioni prescelte.

Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.

3. Il contratto ha effetto soltanto dopo che sia stata costituita in favore dell'organismo competente, a garanzia della corretta esecuzione del contratto stesso, una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento della Comunità.

Se la prova della costituzione della cauzione non perviene all'organismo competente entro due settimane dalla conclusione del contratto, quest'ultimo diventa privo d'oggetto e non produce effetti.

La cauzione è depositata secondo le condizioni stabilite al titolo III del regolamento (CEE) n. 2280/85 della Commissione (*).

L'esecuzione, entro i termini previsti, delle misure oggetto del contratto costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del suddetto regolamento.

Lo svincolo della cauzione avviene secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 6 del presente regolamento.

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.»

4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Gli interessati presentano all'organismo competente le domande di pagamento secondo le seguenti condizioni:

1) A partire dalla data di entrata in vigore del contratto l'interessato può presentare una domanda di acconto.

L'acconto può coprire al massimo il 30 % dell'importo del contributo comunitario.

Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione di importo equivalente al 110 % di tale anticipo, costituita secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

2) I pagamenti avvengono in base a fatture trimestrali, corredate dei documenti giustificativi e di una relazione intermedia di esecuzione del contratto.

Questi pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono però superare complessivamente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3) La domanda di saldo è presentata al più tardi entro la fine del quarto mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle misure. Essa deve essere corredata:

- dei necessari documenti giustificativi;

- di un prospetto riepilogativo delle realizzazioni;

- di un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della redazione del rapporto, e della loro possibile utilizzazione.

Salvo caso di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo medesimo, pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4) Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti indicati al punto 3.

Il saldo viene ridotto proporzionalmente al mancato rispetto dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5) La cauzione di cui al punto 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6) L'organismo competente effettua i pagamenti previsti dal presente articolo entro un termine di tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Esso può tuttavia differire i versamenti di cui ai punti 2 e 4 qualora occorrano ulteriori verifiche.

7) L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione i rapporti di valutazione di cui al punto 3.

8) Il tasso di conversione agricolo applicabile è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (*).

(*) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.»

5) È aggiunto il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

L'interessato incarica un organismo indipendente di effettuare una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate. Egli indica nella sua domanda il nome dell'organismo, la cui scelta avviene in base ad un bando di gara (perlomeno tre offerte), nonché i motivi della sua scelta.

La valutazione esterna deve comprendere i seguenti elementi:

- l'analisi "ex ante" della rispondenza delle azioni approvate agli obiettivi generali e specifici stabiliti dal programma;

- la sorveglianza delle azioni previste in base ad un campione significativo;

- la valutazione "ex post" dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti;

- la misurazione del rapporto costo/benefici per ogni azione e per l'intero programma in base agli indicatori di risultato (output e impatto).

Il finanziamento di questa valutazione avviene secondo le stesse condizioni applicabili per le varie azioni previste.»

6) L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 10

1. In caso di pagamento indebitamente effettuato, il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi in questione, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso tra il pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le proprie operazioni in ecu e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di 3 punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da questi detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia proporzionalmente al contributo finanziario comunitario.»

7) All'allegato II, ai punti I.6 e III.1, i termini «moneta nazionale» sono sostituiti dal termine «ecu».

8) L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile solamente alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI

>SPAZIO PER TABELLA>

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