Direttiva 97/34/CE della Commissione del 6 giugno 1997 che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 17/06/1997 pag. 0040 - 0040
DIRETTIVA 97/26/CE DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1997 che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (1), quale modificata dalla direttiva 96/39/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 2, lettera f) della direttiva 93/75/CEE precisa che il codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG) applicabile ai fini della direttiva è in vigore dal 1° gennaio 1996; considerando che il codice IMDG è stato ulteriormente modificato dal comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nella sua sessantaseiesima sessione; considerando che tale modifica al codice IMDG (emendamenti 28/1996 è entrata in vigore il 1° gennaio 1997);considerando che risulta opportuno, ai fini della direttiva 93/75/CEE, introdurre le modifiche di cui sopra; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 93/75/CEE è così modificata: L'espressione «vigente il 1° gennaio 1996» di cui all'articolo 2, lettera f) è sostituita dall'espressione «vigente il 1° gennaio 1997». Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione (1) GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19. (2) GU n. L 196 del 7. 8. 1996, pag. 7.