Regolamento (CE) n. 40/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso le Comunità europee per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/1997 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 40/97 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso le Comunità europee per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (1); considerando che con la decisione n. . . . ./96 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (2), le parti hanno convenuto di prorogare, con alcuni adeguamenti, il sistema di duplice controllo introdotto dalla decisione n. 2/95 (3) per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997; considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 3054/95 continua ad applicarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997, in base alla decisione n. . . . ./96 del consiglio di associazione (5), con gli adeguamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3054/95, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997». È abrogato il paragrafo 4 dell'articolo 1 di tale regolamento. Articolo 2 1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 3054/95 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento. 2. All'allegato IV del regolamento (CE) n. 3054/95 l'espressione «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. BARRETT (1) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2. (2) Decisione in corso di pubblicazione. (3) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 65. (4) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 1. ALLEGATO «ALLEGATO III REPUBBLICA SLOVACCA Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997) Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 Bandelle 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7208 90 90 Nastri e lamiere laminati a freddo 7209 15 00 7209 16 90 7209 17 90 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 90 7209 27 90 7209 28 90 7209 90 10 7209 90 90 Nastri laminati a caldo 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 19 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 Nastri laminati a freddo 7211 23 10 7211 23 51 7211 23 99 7211 29 20 7211 90 19 7211 90 90 7226 92 90 7226 93 80 7226 94 80 7226 99 80 Lamiere e nastri zincati per immersione 7210 11 90 7210 41 10 7210 41 90 7210 49 10 7210 49 90 7210 61 10 7212 30 90 Banda stagnata in lamiere e nastri 7210 11 10 7210 12 11 7210 70 31 7210 70 39 7212 10 99 Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche 7209 17 10 7209 27 10 7211 23 91»