31997R0040

Regolamento (CE) n. 40/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso le Comunità europee per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 14/01/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 40/97 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso le Comunità europee per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (1);

considerando che con la decisione n. . . . ./96 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (2), le parti hanno convenuto di prorogare, con alcuni adeguamenti, il sistema di duplice controllo introdotto dalla decisione n. 2/95 (3) per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 3054/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE da alcuni paesi terzi nelle Comunità europee (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3054/95 continua ad applicarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997, in base alla decisione n. . . . ./96 del consiglio di associazione (5), con gli adeguamenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3054/95, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997». È abrogato il paragrafo 4 dell'articolo 1 di tale regolamento.

Articolo 2

1. L'allegato III del regolamento (CE) n. 3054/95 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

2. All'allegato IV del regolamento (CE) n. 3054/95 l'espressione «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

(2) Decisione in corso di pubblicazione.

(3) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 65.

(4) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

REPUBBLICA SLOVACCA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7219 11 00

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 14 10

7219 14 90

7225 19 10

7225 20 20

7225 30 00

Bandelle

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7208 90 90

Nastri e lamiere laminati a freddo

7209 15 00

7209 16 90

7209 17 90

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 90

7209 27 90

7209 28 90

7209 90 10

7209 90 90

Nastri laminati a caldo

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7212 60 91

7220 11 00

7220 12 00

7220 90 31

7226 19 10

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

Nastri laminati a freddo

7211 23 10

7211 23 51

7211 23 99

7211 29 20

7211 90 19

7211 90 90

7226 92 90

7226 93 80

7226 94 80

7226 99 80

Lamiere e nastri zincati per immersione

7210 11 90

7210 41 10

7210 41 90

7210 49 10

7210 49 90

7210 61 10

7212 30 90

Banda stagnata in lamiere e nastri

7210 11 10

7210 12 11

7210 70 31

7210 70 39

7212 10 99

Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche

7209 17 10

7209 27 10

7211 23 91»

  翻译: