31997R0154

Regolamento (CE) n. 154/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 154/97 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71 (2) prevede che i tre quarti dell'aiuto per il lino sono concessi alla persona fisica o giuridica che ha stipulato con il produttore, anteriormente a una data da stabilirsi, un contratto ai termini del quale essa ottiene la proprietà delle paglie di lino; che è opportuno, per garantire che il lino sia effettivamente trasformato, subordinare il pagamento dell'aiuto al primo trasformatore ad un impegno esplicito di trasformazione da parte sua nonché a un riconoscimento;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del citato regolamento prevede che i produttori possono, a determinate condizioni, beneficiare della totalità dell'aiuto; che occorre istituire anche in questo caso un obbligo di trasformazione e un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori;

considerando che i controlli di cui all'articolo 5 del citato regolamento devono altresì vertere sull'osservanza dell'obbligo di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento; che l'efficacia dei controlli può essere incrementata facendo ricorso a taluni elementi del sistema integrato di gestione e di controllo e che pertanto questa possibilità dovrebbe essere prevista;

considerando che l'articolo 6 del citato regolamento prevede che l'importo dell'aiuto è calcolato in funzione della superficie seminata e raccolta; che è opportuno precisare, per evitare abusi, che detta superficie deve aver subito lavori normali di coltivazione e che la Commissione deve poter fissare criteri in materia;

considerando che l'attuazione delle misure contemplate nel presente regolamento deve intervenire in condizioni ottimali; che misure transitorie possono quindi rivelarsi necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 619/71 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, l'aiuto viene concesso per un quarto al produttore e per tre quarti al primo trasformatore riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio sono situati impianti, che ha concluso con il produttore, anteriormente a una data da stabilirsi, un contratto ai termini del quale esso ottiene la proprietà delle paglie di lino, e che si impegna a trasformarle.

Tuttavia, la totalità dell'aiuto è concessa al produttore quando:

a) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera a), si impegna a trasformare le paglie di lino ed è a tal fine riconosciuto dall'autorità competente o

b) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera a), si impegna a far trasformare per proprio conto, da un primo trasformatore riconosciuto, le paglie di lino o

c) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera b), si impegna a trasformare le paglie di lino ed è riconosciuto a tal fine dall'autorità competente o

d) il produttore, secondo la definizione dell'articolo 3 bis, lettera b), si impegna a far trasformare per proprio conto, da un primo trasformatore riconosciuto, le paglie di lino.»;

2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta, nonché un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e, se del caso, dei produttori che effettuano la trasformazione.»;

3) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1. Gli Stati membri verificano l'esattezza delle dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta, delle domande di aiuto presentate dai produttori, procedendo in loco a controlli per sondaggio, nonché dell'esecuzione dei contratti e del rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni di riconoscimento.

2. Le modalità d'applicazione relative alle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70; dette misure possono prevedere l'impiego di determinati elementi del sistema integrato di gestione e di controllo.»;

4) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

L'importo dell'aiuto da versare viene calcolato in base alla superficie su cui sono state eseguite la semina e la raccolta e sul quale sono stati effettuati normali lavori di coltivazione.

La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70, stabilire criteri in materia di normali lavori di coltivazione, segnatamente fissando una resa minima da rispettare.»;

5) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Qualora si rivelassero necessarie misure transitorie intese ad agevolare l'attuazione degli adattamenti al regime previsti dal regolamento (CE) n. 154/97 (*) a decorrere dalla campagna 1997/1998, dette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. Esse si applicano al più tardi sino alla fine della campagna 1997/1998.

(*) GU n. L 27 del 30. 1. 1997, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1997/1998. Tuttavia l'articolo 1, punto 5 si applica sin dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31.12.1994, pag. 105).

(2) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1989/93 (GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 6).

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