31997R1297

Regolamento (CE) n. 1297/97 della Commissione del 3 luglio 1997 che modifica il settore 15 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 04/07/1997 pag. 0030 - 0035


REGOLAMENTO (CE) N. 1297/97 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 1997 che modifica il settore 15 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (2), in particolare l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 (3) della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/96 (4), stabilisce, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, nell'ultima versione pubblicata; vi sono alcuni errori nella descrizione dei prodotti del settore vitivinicolo e che è opportuno correggere tali errori; che è altresì opportuno, per agevolare lo sdoganamento automatizzato alla frontiera, integrare un massimo di riferimenti nelle diciture della nomenclatura stessa; che è necessario adattare la suddetta nomenclatura tenuto conto delle indicazioni precitate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 15 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

(3) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 305 del 27. 11. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

«15. Vini

>SPAZIO PER TABELLA>

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