31997R2528

Regolamento (CE) n. 2528/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 che concede, per la campagna 1997/98, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0060 - 0062


REGOLAMENTO (CE) N. 2528/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 che concede, per la campagna 1997/98, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 83,

considerando che dal bilancio di previsione relativo alla campagna 1997/98 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; che, in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che dal suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; che è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

considerando che il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio conformemente al regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/96 (4), e destinati all'elaborazione di succo d'uva, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; che la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1997 al 15 febbraio 1998 per:

- i vini da tavola, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento,

- i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Articolo 2

I requisiti qualitativi minimi cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato del presente regolamento.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1059/83, il vino da tavola in Portogallo deve presentare un tenore in zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro.

Articolo 3

I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola, comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto nella campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1294/96 della Commissione (5).

Articolo 4

1. Per la campagna 1997/98, i produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/83, possono commercializzare i mosti di uva e i mosti concentrati di uva destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio.

2. In tal caso, i produttori informano l'organismo di intervento conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1059/83.

L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del (2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

(4) GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 18.

(5) GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 14.

ALLEGATO

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA

I. Vini bianchi

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Vini rossi

>SPAZIO PER TABELLA>

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c).

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