Regolamento (CE) n. 1298/98 della Commissione del 23 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 24/06/1998 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 1298/98 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 577/97 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare (1), in particolare l'articolo 8, visto il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 577/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/98 (4), ha previsto un periodo nel corso del quale può essere sperimentato il metodo di controllo del tenore di grassi dichiarato, ivi descritto nell'allegato II, prima della sua applicazione; considerando che per permettere un esame più approfondito dell'attendibilità del metodo, tenendo conto delle difficoltà di attuazione comunicate dagli operatori economici, è necessario rinviare la data di entrata in vigore di tale metodo; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/97, la data del «1° luglio 1998» è sostituita dal «1° gennaio 1999». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 2. (2) GU L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36. (3) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 3. (4) GU L 85 del 20. 3. 1998, pag. 3.