Regolamento (CE) n. 1551/98 della Commissione del 17 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 293/98 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 18/07/1998 pag. 0028 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 1551/98 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 293/98 che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione (3) ha determinato i fatti generatori applicabili nei settori degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; considerando che il regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori (4), sostituisce il regolamento (CE) n. 489/97 della Commissione (5) e attua le misure di aiuto all'approvvigionamento e alla trasformazione indicate rispettivamente agli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (7); che occorre fissare i fatti generatori per le suddette misure e adeguare alla nuova situazione il regolamento (CEE) n. 293/98; considerando che il fatto generatore dell'aiuto all'approvvigionamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3763/91 è fissato all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 131/92 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 (9); che tuttavia la concessione di tale aiuto è subordinata alla costituzione di una cauzione; che l'importo di detta cauzione è fissato in ecu all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98; che è opportuno disporre che in tal caso il fatto generatore intervenga il giorno in cui è presentata la domanda del certificato d'aiuto; considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3763/91 prevede un aiuto per la trasformazione di ortofrutticoli; che la concessione dell'aiuto all'impresa di trasformazione è subordinata al pagamento di un prezzo minimo al produttore e alla stipula di contratti tra produttori e trasformatori; che tale aiuto è concesso per quantitativi di prodotti consegnati in adempimento dei suddetti contratti; che in tal caso, e visto il numero elevato di operatori interessati, è necessario, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3813/92 e in deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 (11), fissare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo al primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti quale risulta dai documenti giustificativi di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1524/98; considerando che i fatti generatori specifici previsti dal presente regolamento soddisfano i criteri di applicabilità, analogia, concordanza, realizzabilità ed efficacia indicati all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) c) e d) del regolamento (CEE) n. 3813/92; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 293/98 è modificato come segue. 1) I numeri d'ordine 1, 2, 3 e 4 dei paragrafi sono sostituiti dai numeri d'ordine 2, 3, 4 e 6. 2) Sono inseriti i seguenti paragrafi 1 e 5: «1. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile alla cauzione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98 interviene il giorno in cui è presentata la domanda del certificato d'aiuto.» «5. Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto alla trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 interviene il primo giorno del mese in cui il trasformatore prende in consegna i prodotti quale risulta dai documenti giustificativi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98.» 3) Al paragrafo 2, i termini «articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 489/97» sono sostituiti dai termini «articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/98». 4) Al paragrafo 3, i termini «articolo 6 del regolamento (CE) n. 489/97» sono sostituiti dai termini «articolo 9 del regolamento (CE) n. 1524/98». 5) Al paragrafo 4, i termini «articolo 7 del regolamento (CE) n. 489/97» sono sostituiti dai termini «articolo 10 del regolamento (CE) n. 1524/98». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (3) GU L 30 del 5. 2. 1998, pag. 16. (4) GU L 201 del 17. 7. 1998, pag. 29. (5) GU L 76 del 18. 3. 1997, pag. 6. (6) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (7) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1. (8) GU L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13. (9) GU L 225 del 6. 9. 1996, pag. 3. (10) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106. (11) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.