Regolamento (CE) n. 2235/98 della Commissione del 16 ottobre 1998 relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 17/10/1998 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 2235/98 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1998 relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 (4), stabilisce in particolare le modalità di applicazione per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto; considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 (6), stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto; considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3013/89, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato; che tale articolo prevede che questa misura sia applicata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione; che, tenendo presente la situazione del mercato particolarmente critica in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito, si ritiene opportuno avviare tale procedura; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 19 ottobre al 20 novembre 1998 possono essere presentate in Finlandia, in Irlanda e nel Regno Unito domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 150 tonnellate in Finlandia, di 450 tonnellate in Irlanda e di 2 400 tonnellate nel Regno Unito. Non saranno accettate le domande presentate il giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera le quantità di cui al primo comma o dopo tale giorno. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente. 2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1 400 ECU/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso. Tale periodo può variare da un minimo di tre a un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi l'aiuto è maggiorato di 1,45 ECU/t al giorno. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25. (3) GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39. (4) GU L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9. (5) GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46. (6) GU L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.