Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione del 18 gennaio 1999 recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 19/01/1999 pag. 0003 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 111/1999 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1999 recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), considerando che il regolamento (CE) n. 2802/98 prevede azioni consistenti nella fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Russia; che, ai fini dell'esecuzione di dette azioni, è necessario definirne le modalità generali di applicazione, in particolare le modalità comuni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari; considerando che le forniture sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte d'intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all'intervento; che occorre altresì definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; che si deve consentire, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento; considerando che, onde garantire un'adeguata concorrenza tra i diversi operatori della Comunità, è opportuno che le forniture di prodotti trasformati e le forniture di prodotti non disponibili all'intervento, da prelevarsi sul mercato comunitario, siano organizzate in due fasi e che si proceda dapprima all'aggiudicazione della fabbricazione del prodotto trasformato o della mobilitazione dei prodotti sul mercato, secondo i casi, e successivamente all'aggiudicazione della consegna allo stadio convenuto per la fornitura al paese beneficiario; considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (3), gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro; che l'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte; che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni; considerando che le suddette modalità di applicazione devono inoltre prevedere un sistema di controllo e la costituzione di cauzioni sia prima dell'uscita dal territorio della Comunità che presso i porti marittimi e ai posti di frontiera di destinazione, a garanzia della regolare esecuzione della fornitura; che, inoltre, deve essere presentato un apposito certificato di presa a carico comprovante che i prodotti in questione sono stati effettivamente presi in consegna dalle autorità russe; considerando che è opportuno prevedere la possibilità di accordare una certa tolleranza in caso di perdite per tenere conto di particolari difficoltà; considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (5); considerando che occorre precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (7), sono applicabili nel quadro delle forniture contemplate dal presente regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Russia a norma del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni complementari adottate nel quadro dei regolamenti che indicono le gare per l'aggiudicazione di forniture particolari. Articolo 2 1. Si procede, mediante gara, alla determinazione delle spese di fornitura, fino ai porti marittimi e ai posti di frontiera in cui la merce è presa in consegna dal beneficiario, designati nel bando di gara, di prodotti prelevati dai magazzini d'intervento o mobilizzati sul mercato della Comunità. a) Le spese possono riferirsi alla fornitura dei prodotti franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento, franco molo d'imbarco o caricati su mezzo di trasporto, fino al luogo di presa a carico allo stadio di consegna stabilito; b) Le spese possono riferirsi alla fornitura di un prodotto in partenza da un magazzino, da un porto o da una stazione ferroviaria comunitaria, caricati su mezzo di trasporto, fino al luogo di presa a carico allo stadio di consegna stabilito. 2. La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati appartenenti allo stesso gruppo di prodotti. In questo caso, le spese si riferiscono, in particolare, alla trasformazione, al condizionamento e alla stampigliatura dei prodotti da consegnare allo stadio di consegna stabilito nel bando di gara, conformemente alle disposizioni della gara particolare. 3. La gara può vertere sulla determinazione delle spese di fornitura di prodotti da mobilizzare sul mercato comunitario. Per questa fornitura, le spese comprendono il prezzo del prodotto e le spese di condizionamento e di stampigliatura dei prodotti da consegnare allo stadio di consegna stabilito nel bando di gara, conformemente alle disposizioni della gara particolare. Articolo 3 Può partecipare alle gare, a parità di condizioni, qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e domiciliata nella Comunità, nonché qualsiasi società costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il suo centro d'attività principale in uno Stato membro. Articolo 4 1. Le offerte sono inviate per iscritto all'organismo d'intervento e all'indirizzo indicati nel bando di gara, al più tardi entro la data e l'ora ivi precisate. Le offerte devono essere contenute in una busta posta all'interno di un'altra busta, entrambe sigillate. La busta interna deve recare, oltre all'indirizzo indicato nel bando di gara, il numero del regolamento che indice la gara e la seguente dicitura: «Offerta di (ragione sociale dell'offerente) - Da aprirsi unicamente da parte della commissione per lo spoglio delle offerte». Le offerte trasmesse per fax, telex o posta elettronica non sono ricevibili. 2. Lo spoglio delle offerte è aperto al pubblico e l'organismo competente comunica, per ciascuna partita, gli importi o i quantitativi offerti, secondo i casi. 3. Gli organismi d'intervento si accertano che gli offerenti e i subappaltatori menzionati nelle offerte dispongano delle capacità tecniche e finanziarie per adempiere gli obblighi relativi alle forniture oggetto delle offerte. Articolo 5 1. L'offerta è ricevibile solo se: a) contiene un riferimento preciso al regolamento che indice la gara particolare e il numero della partita alla quale si riferisce; b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, nonché il suo numero di partita IVA ed il suo numero di telex e/o di fax; c) riguarda un'unica partita nella sua totalità (peso netto); d) per le gare di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, esprime in euro i vari importi proposti; e) indica, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b): 1) l'importo per tonnellata lorda offerto per ciascuna destinazione, tenendo conto di tutti i vari punti di partenza possibili previsti nel bando di gara; 2) il o i nomi ed indirizzi di tutti gli intermediari o subappaltatori che interverranno nell'esecuzione della fornitura, sia sul territorio comunitario che nei paesi terzi; 3) i mezzi di trasporto che verranno utilizzati, con la relativa capacità; 4) l'itinerario percorso, compresi i valichi di confine e gli eventuali luoghi di trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro; in tal caso l'offerente s'impegna, per iscritto, a comunicare con almeno tre giorni di anticipo i luoghi e le date in cui questi trasbordi avranno luogo, così come le date probabili delle principali operazioni, in particolare il carico e l'arrivo a destinazione; 5) l'esatta scomposizione del prezzo offerto secondo le voci di cui all'allegato II; 6) l'impegno dell'offerente a presentare, qualora la fornitura gli venga aggiudicata, l'originale della polizza assicurativa sottoscritta a copertura di tutti i rischi inerenti al trasporto; f) indica, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, per la fornitura di riso: 1) la quantità di prodotto proposta, espressa in tonnellate (peso netto), in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito da consegnare alle condizioni ed allo stadio di consegna stabiliti nel bando di gara; 2) l'indirizzo esatto del (o dei) magazzino(i) in cui la merce è depositata prima della spedizione; 3) il o i nomi ed indirizzi di tutti i subappaltatori ed intermediari che interverranno nell'esecuzione della fornitura; 4) l'importo per tonnellata netta e per giorno richiesto a copertura di ogni rischio (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.), nel caso in cui la presa a carico del trasportatore non possa avvenire nei termini prestabiliti; g) indica, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, per la fornitura di carni suine: 1) l'importo per tonnellata netta, considerate le spese di trasformazione, condizionamento e trasporto fino allo stadio di consegna previsto nel bando di gara; 2) l'indirizzo esatto del (o dei) magazzino(i) in cui la merce è depositata prima della spedizione; 3) il o i nomi ed indirizzi di tutti i subappaltatori ed intermediari che interverranno nell'esecuzione della fornitura; 4) l'importo per tonnellata netta e per giorno richiesto a copertura di ogni rischio (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.), nel caso in cui la presa a carico del trasportatore non possa avvenire nei termini prestabiliti; h) è corredata della prova che l'offerente ha costituito a favore dell'organismo d'intervento designato per la presentazione delle offerte una cauzione di gara per l'importo unitario fissato nel bando di gara, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Tale prova è costituita dal documento originale emesso dall'istituto finanziario presso il quale è costituita la cauzione, conforme al modello che figura nell'allegato III. i) è corredata dell'originale dell'impegno scritto dell'istituto finanziario che costituirà la cauzione di fornitura prevista all'articolo 7, conforme al modello che figura nell'allegato III. Le cauzioni di cui al presente regolamento devono essere costituite dagli istituti di credito autorizzati dagli Stati membri, che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione (8) a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 e dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio (9). 2. Un'offerta che non sia presentata a norma del presente articolo e delle eventuali disposizioni complementari del regolamento che indice la gara particolare, o che contenga condizioni diverse da quelle stabilite, è irricevibile. 3. Le offerte hanno una durata di validità di quindici giorni a decorrere dall'ultimo giorno del termine di presentazione delle stesse. 4. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate. Articolo 6 1. L'organismo o gli organismi d'intervento competenti trasmettono alla Commissione, mediante fax o telecomunicazione scritta, entro le 24 ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, un messaggio contenente, oltre al riferimento del regolamento che indice la gara, per ciascuna partita: a) il nome e l'indirizzo degli offerenti che hanno presentato offerte ricevibili a norma degli articoli 3, 4 e 5; b) per ogni offerta ricevibile pervenuta, a seconda dei casi l'importo o il quantitativo offerto. 2. Tenuto conto delle offerte pervenute, la Commissione può decidere per ciascuna partita: - di non aggiudicare la fornitura, oppure - di aggiudicare la fornitura, secondo i casi, sulla base del prezzo proposto o della quantità offerta. 3. La Commissione notifica quanto prima l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario e all'organismo d'intervento che ha ricevuto l'offerta. Essa comunica agli organismi di intervento interessati i dati relativi all'offerta selezionata, necessari per agevolare l'esecuzione della fornitura. 4. Gli organismi d'intervento che hanno ricevuto le offerte informano nel più breve tempo possibile, eventualmente mediante fax o posta elettronica, gli offerenti circa l'esito della loro partecipazione alla gara. 5. L'organismo d'intervento di cui al paragrafo 3 comunica immediatamente alla Commissione l'offerta completa dell'aggiudicatario della fornitura. Articolo 7 1. Per una fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera a) o lettera b), l'aggiudicatario, almeno tre giorni lavorativi prima del prelievo, costituisce una cauzione di fornitura di importo equivalente ai quantitativi da prelevare per ciascuna nave o per ciascuna destinazione, moltiplicati per l'importo unitario fissato nel bando di gara. 2. Per una fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura di importo equivalente alle quantità nette da prendere in consegna per ogni partita; moltiplicate per l'importo unitario fissato nel bando di gara. 3. Per una fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro cinque giorni lavorativi dall'aggiudicazione della stessa, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura di importo pari al 10 % del prezzo offerto, moltiplicato per le quantità nette da consegnare. 4. La cauzione di fornitura è costituita conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 a favore dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento di cui all'articolo 4. La prova della costituzione della cauzione di fornitura è rappresentata dal documento originale emesso dall'istituto finanziario presso il quale è costituita la cauzione, conforme al modello che figura nell'allegato III. Articolo 8 1. Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce, in particolare i rischi di perdita o di deterioramento, sino alla fase di consegna prevista. 2. L'aggiudicatario responsabile per il trasporto della merce provvede affinché la consegna sia effettuata con mezzi di trasporto che offrano idonee garanzie, in particolare sanitarie, quanto alla buona conservazione e all'inoltro della merce. In caso di trasporto marittimo, le navi utilizzate devono essere immatricolate nella categoria superiore dei registri navali internazionali. 3. Qualora insorgano difficoltà nel corso dell'esecuzione della fornitura, dopo che la merce è stata presa a carico dall'aggiudicatario ed eccetto in casi di emergenza, soltanto la Commissione è abilitata ad impartire istruzioni per agevolare il proseguimento della fornitura. 4. La Commissione può, a richiesta dell'organismo d'intervento competente, per tener conto di difficoltà particolari, accordare una tolleranza per quanto riguarda le perdite non identificabili. Articolo 9 1. L'aggiudicatario si sottopone, prima dell'uscita della merce dal territorio della Comunità, a qualsiasi controllo richiesto ed effettuato da o per conto della Commissione all'atto della produzione, del condizionamento, del magazzinaggio o del carico. Il controllo verte sulla quantità, sulla qualità, sullo stato sanitario, sul condizionamento e sulla stampigliatura della fornitura. I risultati di tali controlli sono opponibili a tutte le parti interessate qualora esse abbiano avuto la possibilità di assistervi. In caso di campionamento, l'organismo incaricato del controllo conserva dei campioni supplementari per conto della Commissione, per l'eventualità di ulteriori contestazioni. Al termine del controllo viene rilasciato, all'aggiudicatario un certificato di conformità o di non conformità. 2. Se la qualità della merce messa a disposizione dall'organismo d'intervento o dai fornitori per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, non è conforme alle norme prescritte nel bando di gara, l'organismo incaricato del controllo ne informa immediatamente la Commissione e il caricamento viene sospeso. 3. Se la merce messa a disposizione dall'organismo d'intervento non è conforme alle norme minime prescritte per l'acquisto all'intervento e, per quanto riguarda le carni bovine, alle norme prescritte per l'ammasso all'intervento, l'organismo d'intervento provvede a sostituirla immediatamente con una merce rispondente ai requisiti prescritti per la fornitura. Le spese aggiuntive sostenute dagli aggiudicatari (spese di trasporto supplementari, controstallie, ecc.) sono a carico dell'organismo d'intervento. In caso di applicazione del presente paragrafo, si applica il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 3597/90 della Commissione (10). 4. Se la merce consegnata dai fornitori, per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, non è conforme alla qualità prevista nel bando di gara, le spese supplementari sostenute dall'aggiudicatario del trasporto sono a carico dei suddetti fornitori, ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2. 5. Per le forniture di carni bovine e suine, l'aggiudicatario si sottopone, nel territorio della Comunità, ai controlli richiesti ed effettuati dagli agenti designati dal paese beneficiario. 6. L'organismo incaricato del controllo fa procedere, all'atto del caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto. In caso di trasbordo, l'organismo designato dalla Commissione procede alla verifica dell'integrità delle piombature dei mezzi di trasporto arrivati ai punti di trasbordo e procede ad una nuova piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il trasbordo. 7. L'aggiudicatario si sottopone, presso i porti marittimi o ai posti di frontiera di destinazione dei prodotti indicati nel bando di gara, a qualsiasi controllo richiesto ed effettuato da o per conto della Commissione. Al termine di tale controllo viene rilasciato all'aggiudicatario un certificato di conformità o di non conformità, nel quale sono precisati in dettaglio tutti i controlli effettuati ed i relativi risultati. L'organismo incaricato del controllo trasmette detto certificato alla Commissione. 8. Le spese relative ai controlli sono a carico della Comunità, eccetto quelle relative ai controlli di cui al precedente paragrafo 5. Articolo 10 1. La domanda di pagamento della fornitura è presentata all'organismo d'intervento di cui all'articolo 4 entro due mesi dalla fine del periodo fissato per la fornitura nel bando di gara. Salvo forza maggiore, in caso di inadempimento della presente disposizione, l'importo del pagamento è ridotto del 10 %. In seguito viene applicata una detrazione del 5 % per ogni mese di ritardo ulteriore. 2. La domanda di pagamento è accompagnata dai seguenti documenti giustificativi: a) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b): - copia dei documenti di trasporto; - l'originale del certificato di presa in consegna, emesso dal rappresentante del paese beneficiario figurante in allegato al regolamento che indice la gara relativa alla fornitura in oggetto. Detto documento è redatto secondo il modello riportato nell'allegato I ed è vistato dall'organismo incaricato del controllo nella fase di consegna; - il certificato di conformità nella fase di consegna, previsto all'articolo 9, paragrafo 7; b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in aggiunta ai documenti di cui alla precedente lettera a), la domanda è accompagnata: - dal titolo di esportazione menzionato all'articolo 14, paragrafo 1; - dal documento amministrativo unico e dal documento di controllo previsti all'articolo 14, paragrafo 2. 3. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), l'importo dell'offerta è pagato fino a concorrenza del quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna rilasciato dal rappresentante del paese beneficiario. Detto documento è redatto secondo il modello riportato nell'allegato I ed è vistato dall'organismo incaricato del controllo nella fase di consegna. 4. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il quantitativo del prodotto d'intervento aggiudicato viene messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione della prova riguardante la costituzione della cauzione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1. 5. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'importo dell'offerta relativa alla mobilitazione del prodotto è pagato all'aggiudicatario dietro presentazione del certificato di ritiro, redatto secondo il modello riportato nell'allegato V, emesso dal trasportatore designato dopo il caricamento della totalità della partita. 6. Se la presa in consegna da parte del rappresentante del beneficiario è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, le spese supplementari da questi sostenute sono rimborsate dal paese beneficiario previo esame dei documenti giustificativi. Articolo 11 1. Per la cauzione di gara le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) 2220/85 sono le seguenti: a) il mantenimento dell'offerta; b) la costituzione della cauzione di fornitura a norma dell'articolo 7; c) inoltre, per le forniture previste all'articolo 2, paragrafo 2, ritirare fisicamente dalle scorte d'intervento le quantità aggiudicate. Alla scadenza del termine fissato per il ritiro, la cauzione è incamerata per le quantità non ancora prelevate, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85; inoltre, la quantità che può essere ritirata viene ridotta del 10 % per ogni mese di ritardo. 2. La cauzione di gara è svincolata: - se l'offerta non è accettata; - per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1; lettera a) o b) e per quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dietro presentazione della prova relativa alla costituzione della cauzione di fornitura conformemente all'articolo 7; - per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dietro presentazione del certificato di prelievo emesso dall'organismo d'intervento per la totalità della quantità aggiudicata. Articolo 12 1. Per la cauzione di fornitura, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) 2220/85 è la fornitura della totalità del prodotto avente una qualità senza differenze significative rispetto, secondo i casi: - a quella constatata al momento del ritiro dal magazzino d'intervento, per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a); - a quella constatata al momento della presa in consegna da parte del trasportatore, per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); - a quella precisata nel bando di gara, per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3. 2. La cauzione di fornitura è svincolata quando l'aggiudicatario fornisce la prova dell'esecuzione della fornitura alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dal regolamento che indice la gara particolare. Detta prova è costituita: a) per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), dalla presentazione dei documenti menzionati all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) o b), secondo i casi. La cauzione è incamerata per i quantitativi per i quali la suddetta prova non è stata esibita; b) per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3; dalla presentazione dei seguenti documenti; - il certificato di ritiro emesso dal trasportatore, redatto secondo il modello riportato nell'allegato V; - il titolo di esportazione di cui all'articolo 14; - il documento amministrativo unico e il documento di controllo previsti all'articolo 14, paragrafo 2. La cauzione è incamerata: - per i quantitativi non conformi alle condizioni prescritte per la fornitura; - per i quantitativi persi, segnatamente a causa di un condizionamento improprio al tipo di trasporto previsto; - a concorrenza di 1 EUR per tonnellata e per giorno, moltiplicato per le quantità non caricate, qualora sia constatato che il tasso di carico richiesto dal bando di gara non sia stato rispettato. 3. Ove si constatino ritardi nella presa in consegna da parte del trasportatore, o nelle consegne da parte del trasportatore o del trasformatore, la cauzione di fornitura viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi non presi in consegna o consegnati in ritardo, in ragione di 0,75 EUR per tonnellata e per giorno di ritardo. A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, l'importo da incamerare viene portato a 1 EUR per tonnellata, e per giorno di ritardo supplementare. Queste disposizioni si applicano soltanto se la causa del ritardo nella presa in consegna o nelle consegne è imputabile all'aggiudicatario. 4. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo l, lettera a) o b), la cauzione di fornitura è svincolata alle condizioni sopra esposte oppure in quote del 20 %, dietro presentazione della prova che il 20 % dei quantitativi che formano una partita è stato consegnato senza differenze significative rispetto al prodotto prelevato dalle scorte d'intervento o allo stadio di presa in consegna previsto dal bando di gara. Articolo 13 Nel quadro dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), l'aggiudicatario può ricevere, a sua richiesta, un acconto pari al 90 % dell'importo che si ottiene moltiplicando le quantità nette prese in consegna per un dato prodotto, una determinata destinazione e un dato termine di consegna, per gli importi unitari indicati nella sua offerta. L'acconto è versato all'aggiudicatario su presentazione del certificato di ritiro redatto secondo il modello riportato nell'allegato V o nell'allegato VI ed emesso, secondo i casi, dall'organismo d'intervento dello Stato membro detentore del prodotto o dall'aggiudicatario della fabbricazione del prodotto trasformato o della mobilitazione del prodotto sul mercato comunitario, nonché della prova riguardante la costituzione di una cauzione, di importo equivalente all'acconto stesso, a favore dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento. La cauzione è costituita conformemente all'allegato III. Articolo 14 1. I titoli di esportazione richiesti e rilasciati per l'esecuzione delle forniture recano, nella casella n. 20, la seguente dicitura: - «Regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio. Non si applicano restituzioni all'esportazione». 2. Il documento amministrativo unico e il documento di controllo rilasciati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3002/92 recano la seguente dicitura: - «Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa. Non si applicano restituzioni all'esportazione». Articolo 15 L'operatore può chiedere e ottenere presso l'organismo d'intervento di cui all'articolo 4 il testo in lingua inglese o in lingua russa delle disposizioni pertinenti del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Federazione russa, applicabili alle gare per le forniture particolari indette in applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio. Articolo 16 La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, dall'inesecuzione o dall'interpretazione delle modalità delle forniture eseguite a norma del presente regolamento. Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12. (2) GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 1. (3) GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 36. (4) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (5) GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13. (6) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (7) GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4. (8) GU C 237 del 28. 7. 1998, pag. 1. (9) GU L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. (10) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 1. ALLEGATO I a) Trasporto marittimo >INIZIO DI UN GRAFICO> Regolamento (CE) n. 111/1999 CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA Il sottoscritto, .................................. (Cognome, nome, funzione) che agisce per conto di ........................... certifica di aver preso in consegna le merci sotto elencate: Prodotto: Condizionamento: Quantità totale in tonnellate (peso netto): (peso lordo): Numero di sacchi (riso/latte in polvere): Numero di scatole (carne bovina disossata): Luogo e data della presa in consegna: Nome della nave: Numeri dei piombi all'arrivo: Nome e indirizzo della ditta trasportatrice: Nome e indirizzo della società di sorveglianza: Nome e firma del suo rappresentante sul posto: Osservazioni o riserve: ................................. ................................. ................................. (Firma e timbro del beneficiario) >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO I b) Trasporto ferroviario o stradale >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO II Scomposizione dell'offerta in EUR/tonnellata >INIZIO DI UN GRAFICO> Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto 5, del regolamento (CE) n. 111/1999 1. Spese di movimentazione e carico 2. Spese di trasporto e connesse 3. Spese di consegna fob 4. Nolo marittimo 5. Spese di scarico su vagoni 6. Spese di trasporto ferroviario prima del trasbordo 7. Spese di trasbordo su vagoni 8. Spese di trasporto ferroviario dopo il trasbordo fino al confine russo 9. Spese di trasporto su strada prima del confine russo 10. Spese di trasporto su strada in territorio russo (cfr. appendice tecnica al memorandum d'intesa) 11. Spese di assicurazione del trasporto 12. Spese di garanzia bancaria 13. Spese amministrative (certificati, documenti doganali, ecc.) 14. Spese varie Totale EUR/tonnellata ............... >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III Costituzione delle cauzioni >INIZIO DI UN GRAFICO> Cauzione di gara (*) n. . . . . . . . . . [articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 111/1999] Cauzione di fornitura (*) n. . . . . . . . [articolo 7 del regolamento (CE) n. 111/1999] Cauzione di acconto (*) n. . . . . . . . . [articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999] Regolamento (CE) n. . . . . /. . . . della Commissione, del . . /. . /. . (1) Offerente: Merce/quantità: Destinazione: Importo della cauzione: Noi, sottoscritti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome ed estremi della banca), rappresentati dal sig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (funzione), dichiariamo offrire garanzia personale e solidale nei confronti ed in favore dell'organismo d'intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indirizzo) fino a concorrenza di: Divisa e importo in cifre (importo e divisa in lettere) Allo scopo di garantire che la società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome e indirizzo) eseguirà le obbligazioni che derivano dalla gara del . . /. . /. . relativa a . . . (n. e titolo del regolamento di gara). La presente cauzione è: 1) valida a tempo indeterminato; 2) pagabile all'organismo d'intervento alla sua prima richiesta, dietro semplice dichiarazione che la società . . . . . . . . non ha rispettato i suoi impegni; 3) svincolata unicamente dall'organismo d'intervento tramite: - ritorno dell'orginale della presente cauzione; - svincolo esplicito (eventualmente parziale) da parte dell'organismo d'intervento. Fatto a . . . . . . . .il . . . / . . . / . . . Allegare: elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le cauzioni con saggi delle firme. (*) Secondo i casi. (1) Regolamento che indice la gara. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IV Impegno relativo alla costituzione della cauzione di fornitura >INIZIO DI UN GRAFICO> A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 111/1999 Offerente: ....................... Partita n.: ...................... Merce/quantità: .................. Importo della cauzione: .......... Noi, sottoscritti . . . . . . . . . . . . . (nome ed estremi della banca), rappresentati dal sig. . . . . . . (funzione), ci impegnamo irrevocabilmente ad emettere una cauzione di fornitura congiunta e solidale con la ditta . . . . . . . . . . . ., per un importo di . . . . . . EUR, in favore dell'organismo d'intervento . . . . . . (indirizzo) nel caso in cui la ditta succitata risultasse aggiudicataria. La nostra cauzione sarà emessa conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), all'articolo 7 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 111/1999. ........................... (Firma) >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO V CERTIFICATO DI RITIRO >INIZIO DI UN GRAFICO> (Fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 111/1999) Il sottoscritto, .......................... (Cognome, nome, funzione) che agisce per conto di ................... certifica di aver preso in consegna le merci sotto elencate: Prodotto: Condizionamento: Numero di sacchi: Quantità totale in tonnellate: - (peso netto): - (peso lordo): Luogo e data della presa in consegna: Nome della nave: Nome e indirizzo della società di sorveglianza: Nome e firma del suo rappresentante sul posto: Osservazioni o riserve: ......................................... ......................................... ................................... [Firma e timbro del produttore (1)] .................................. (Firma e timbro del trasportatore) Certificato da compilare in duplice esemplare, di cui uno destinato al produttore ai fini dello svincolo della cauzione di fornitura e l'altro destinato al trasportatore ai fini dell'inoltro della domanda di acconto di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 111/1999. (1) Operatore responsabile, secondo i casi, della trasformazione o della mobilitazione sul mercato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO VI CERTIFICATO DI RITIRO di prodotti dalle scorte d'intervento >INIZIO DI UN GRAFICO> (Fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 000/1999) Magazzino: ................................. Regolamento di gara: (CE) n. ............... Prodotto: .................................. Partita n.: ................................ Tipo di prodotto e data di uscita Quantità prelevata Totale .................................... (Data, timbro e firma del magazzino) >FINE DI UN GRAFICO>