Regolamento (CE) n. 1245/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, riguardante l'autorizzazione di nuovi additivi negli alimenti per animali
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 17/06/1999 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 1245/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1999 riguardante l'autorizzazione di nuovi additivi negli alimenti per animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione(2), in particolare gli articoli 3 e 9 undecies, (1) considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi, tenendo conto dei progressi delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; (2) considerando che un nuovo additivo, denominato "Natrolite-fonolite", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è stato ampiamente sperimentato in alcuni Stati membri; che dagli studi effettuati risulta che questo nuovo additivo può essere autorizzato; (3) considerando che un altro nuovo additivo, denominato "Clinoptilolite di origine vulcanica", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è stato sperimentato con successo in alcuni Stati membri; che questo nuovo additivo dovrebbe essere autorizzato a titolo provvisorio; (4) considerando che può essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito negli alimenti per animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto di origine animale, se può esserne controllata la presenza negli alimenti per animali e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che le sostanze in questione producono effetti positivi sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando incorporati in tali alimenti; (5) considerando che l'autorizzazione provvisoria della "Natrolite-fonolite" è già scaduta il 21 aprile 1999; che pertanto, per fini di continuità giuridica, è necessario prevedere la retroattività del presente regolamento; (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La "Natrolite-fonolite", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", è autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quale additivo E 566 nell'alimentazione degli animali, alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 La "Clinoptilolite di origine vulcanica", appartenente al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti", può essere autorizzata, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quale additivo n. 3 nell'alimentazione degli animali, alle condizioni stabilite nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 22 aprile 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. (2) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>