Regolamento (CE) n. 2473/1999 del Consiglio, del 22 novembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 61/1999 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 25/11/1999 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 2473/1999 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 61/1999 che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 61/1999(2) ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania; (2) seconda la procedura di cui all'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana(3), in particolare gli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1999 e sulla gestione delle risorse biologiche comuni; (3) nel corso di tali consultazioni è stato raggiunto un accordo sul trasferimento di un contingente supplementare di 5000 tonnellate di spratti dalla Lituania alla Comunità; (4) per garantire una gestione efficace delle possibilità di pesca nelle acque lituane è necessario ripartire il contingente suddetto tra gli Stati membri secondo quanto disposto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92; (5) occorre di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 61/1999; (6) al fine di garantire il sostentamento dei pescatori comunitari, è importante che tali attività di pesca siano aperte quanto prima nel 1999; in considerazione dell'urgenza della questione, è indispensabile prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al paragrafo I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato di Amsterdam, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 61/1999 la colonna corrispondente allo spratto è sostituita da quella che figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il contributo finanziario per il contingente supplementare di spratto di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana è fissato a 62500 EUR, da versare su un conto designato dalla Lituania. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1). (2) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 111. (3) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 7. ALLEGATO Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Lituania per il 1999 >SPAZIO PER TABELLA>