2000/141/CE: Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71
Gazzetta ufficiale n. L 047 del 19/02/2000 pag. 0030 - 0031
DECISIONE N. 174 del 20 aprile 1999 relativa all'interpretazione dell'articolo 22 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2000/141/CE) LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1) che le attribuisce la competenza in ordine alla trattazione delle questioni amministrative e delle questioni di interpretazione derivanti dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei successivi regolamenti, visto il regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio(2) che inserisce l'articolo 22 bis ed estende il campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), a tutte le persone che sono cittadine di uno Stato membro ed assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro e ai loro familiari che con essi risiedono, anche se non abbiano la qualifica di lavoratore dipendente o autonomo; considerando che per rendere più agevole il soggiorno temporaneo e l'accesso all'assistenza, con l'autorizzazione dell'istituzione competente, sul territorio dell'Unione europea, i benefici delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), sono stati estesi a tutte le persone assicurate, si rende necessario definire una interpretazione comune del termine "assicurato" e della categoria di persone che rientra nella sfera di riferimento dell'articolo 22 bis; considerando che le condizioni per il riconoscimento del diritto alle prestazioni variano da uno Stato membro all'altro e che, in certi casi, le prestazioni sono concesse in base ad una legislazione speciale, è necessario definire i limiti del campo di applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 bis; deliberando in conformità delle disposizioni che figurano all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, DECIDE: 1. Poiché l'articolo 22 bis si applica nei confronti delle persone cittadini di uno Stato membro ed assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro e ai familiari che con essi risiedono, si intende per persona "assicurata secondo la legislazione di uno Stato membro": qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che abbia diritto alle prestazioni in natura per malattia, secondo la legislazione di uno Stato membro, quale assicurato ad un regime volontario, obbligatorio o facoltativo su base continua, per un titolo diverso dalla qualifica di lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, per uno o più rischi che rientrano nei settori della sicurezza sociale di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71. 2. Inoltre, s'intende anche qualsiasi cittadino di uno Stato membro, tutelato dalla legislazione di uno Stato membro che prevede l'erogazione di prestazioni in natura per malattia per un titolo diverso dal tipo di assicurazione sopraindicata, con esclusione dei beneficiari i cui diritti alle prestazioni in natura per malattia derivano esclusivamente da regimi di assistenza sociale o sanitaria o da regimi per le vittime della guerra o delle sue conseguenze. 3. La presente decisione verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il Presidente della Commissione amministrativa Arno BOKELOH (1) GU L 149 del 5.7.1971, pag 2. Modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1). (2) GU L 335 del 30.12.1995, pag. 1.