32000D0186

2000/186/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2000 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

(2000/186/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione rispettivamente l'8 gennaio e il 27 agosto 1999, il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, di poter applicare due misure di deroga alle disposizioni degli articoli 6 e 17 di tale direttiva.

(2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o prorogare misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(3) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati con lettera della Commissione in data 11 ottobre 1999 della domanda del governo tedesco.

(4) La prima misura di deroga è volta a escludere totalmente dal diritto a deduzione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura di deroga all'articolo 17 è giustificata dalla necessità di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA.

(5) La seconda misura deroga all'articolo 17, paragrafo 2 e all'articolo 6 della direttiva 77/388/CEE ed intende, da un lato, limitare il diritto a deduzione dell'IVA dei soggetti passivi, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva, al 50 % di tutte le spese relative ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali e, dall'altro, non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati dei veicoli da turismo. Questa limitazione del diritto a deduzione è giustificata dalla difficoltà riscontrata nel controllare esattamente la ripartizione fra la parte professionale e quella privata delle spese per questo tipo di beni, che comportano rischi di frode o abuso. Inoltre, tale misura consentirà una maggiore semplificazione del regime fiscale relativo all'uso dei veicoli a fini privati.

(6) Ciò nonostante, questa limitazione del diritto a deduzione non deve essere applicata alle spese relative ai veicoli che costituiscono capitale circolante del soggetto passivo. Inoltre, la limitazione forfetaria può non essere applicata quando i veicoli in questione sono usati per il 5 % al massimo a fini privati. In questi casi continuano ad applicarsi le regole normali di deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE.

(7) Queste precisazioni consentono di garantire che la deroga al principio del diritto a deduzione integrale dell'imposta versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta non superi quanto necessario a lottare contro i rischi di frode o abuso, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia(2) in materia d'interpretazione dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE.

(8) Il 17 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'IVA(3), per armonizzare definitivamente alcune regole disparate in materia di limitazione del diritto a deduzione attualmente applicate dagli Stati membri e che potrebbero provocare distorsioni della concorrenza negli scambi internazionali, se tali misure si ripercuotessero sul prezzo dei beni e servizi.

(9) Occorre pertanto limitare la durata delle presenti autorizzazioni di deroga alla data di entrata in vigore della proposta direttiva e in ogni caso al 31 dicembre 2002 qualora tale direttiva non fosse ancora entrata in vigore. Questo termine massimo consentirebbe di valutare a quel momento l'opportunità della misura di deroga, tenendo conto dello stato d'avanzamento delle discussioni in sede di Consiglio sulla direttiva proposta.

(10) La misura di deroga non ha incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies di detta direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies di detta direttiva, nonché alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto che grava su tutte le spese relative ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali e a non assimilare a prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso l'uso per esigenze private di un veicolo destinato all'azienda del soggetto passivo.

Le disposizioni del primo comma non si applicano quando il veicolo costituisce capitale circolante del soggetto passivo o quando tale veicolo viene usato per il 5 % al massimo a fini privati.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 1999.

Essa cessa di essere applicabile alla data di entrata un vigore della direttiva relativa alle spese che non danno diritto a deduzione dell'IVA oppure cessa di produrre effetti al più tardi il 31 dicembre 2002.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

(2) Vedi la sentenza del 29 maggio 1997, Werner Skripalle (C-63/96, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. I-2847).

(3) GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

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