32000D0431

2000/431/CE: Decisione della Commissione, del 7 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia [notificata con il numero C(2000) 1863] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 11/07/2000 pag. 0015 - 0015


Decisione della Commissione

del 7 luglio 2000

che modifica la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nei salmonidi della Norvegia

[notificata con il numero C(2000) 1863]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/431/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2) in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Nel luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/766/CE che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA) nei salmonidi della Norvegia(4). Tali misure comprendono il divieto di importazione nella Comunità di salmoni vivi nonché condizioni rigorose per l'importazione di prodotti a base di salmone destinati al consumo umano e sono applicabili fino al 1o luglio 2000.

(2) Nel corso della primavera 2000, la Norvegia ha segnalato altri focolai di ISA. Al momento per tale malattia sono previste otto diverse zone di restrizione, che includono nove comuni.

(3) Tenuto conto della situazione sanitaria, l'applicazione delle misure previste dalla decisione 1999/766/CE è prorogata al 1o aprile 2001.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 1999/766/CE la data "1o luglio 2000" è sostituita dalla data "1o aprile 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4) GU L 302 del 25.11.1999, pag. 23.

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