Regolamento (CE) n. 922/2000 della Commissione, del 3 maggio 2000, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 04/05/2000 pag. 0009 - 0009
Regolamento (CE) n. 922/2000 della Commissione del 3 maggio 2000 relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Svezia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(3), prevede dei contingenti di aringa per il 2000. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (ZEE norvegese) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 31 marzo 2000; occorre pertanto far riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II (ZEE norvegese) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2000. La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II (ZEE norvegese) eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetti a decorrere dal 31 marzo 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.