32001D0315

2001/315/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2001, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive flupyrsulfuron-metile, carfentrazone-etile, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilide (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1090]

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 19/04/2001 pag. 0069 - 0071


Decisione della Commissione

del 18 aprile 2001

che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive flupyrsulfuron-metile, carfentrazone-etile, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilide

[notificata con il numero C(2001) 1090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla decisione 2000/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata "la direttiva") ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 26 ottobre 1995, il richiedente Du Pont de Nemours ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flupyrsulfuron-metile.

(3) Il 14 febbraio 1996, il richiedente FMC Europe NV ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva carfentrazone-etile.

(4) Il 2 ottobre 1996, il richiedente Du Pont de Nemours ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva famoxadone.

(5) Il 14 maggio 1995, il richiedente Novartis ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva prosulfuron.

(6) Il 6 marzo 1996, il richiedente Rhône-Poulenc ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva isoxaflutole.

(7) Il 15 febbraio 1994, il richiedente Rhône-Poulenc ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flurtamone.

(8) Il 3 luglio 1996, il richiedente AgrEvo ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva ethoxysulfuron.

(9) Il 18 maggio 1994, il richiedente Thermo Trilogy Corporation ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus.

(10) Il 27 marzo 1996, il richiedente Rhône-Poulenc Agrochimie SA ha presentato alle autorità greche un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva ciclanilide.

(11) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/164/CE(3), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva flupyrsulfuron-metile può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato III della direttiva.

(12) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/362/CE(4), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva carfentrazone-etile può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitaro contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(13) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/591/CE(5), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva famoxadone può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(14) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/137/CE(6), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva prosulfuron può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(15) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/524/CE(7), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva isoxaflutole può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(16) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/341/CE(8), che il fascicolo presentato per la sostanza attiva flurtamone può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(17) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/591/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva ethoxysulfuron può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(18) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/164/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva Paecilomyces fumosoroseus può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(19) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 97/137/CE, che il fascicolo presentato per la sostanza attiva ciclanilide può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.

(20) Tale conferma dei dati e delle informazioni è necessaria per consentire un esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, fino a tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(21) Gli effetti del flupyrsulfuron-metile sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 2 dicembre 1997, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(22) Gli effetti del carfentrazone-etile sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 14 maggio 1998, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente è ai relativi gruppi di lavoro.

(23) Gli effetti del famoxadone sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 5 agosto 1998, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetti di rapporti di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(24) Gli effetti del prosulfuron sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 18 gennaio 1999, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(25) Gli effetti dell'isoxaflutole sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 26 febbraio 1997, i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(26) Gli effetti del flurtamone sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 21 maggio 1997, la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(27) Gli effetti dell'ethoxysulfuron sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 20 maggio 1998, l'Italia, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(28) Gli effetti del Paecilomyces fumosoroseus sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 9 dicembre 1997, il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(29) Gli effetti del ciclanilide sulla salute umana e sull'ambiente sono in corso di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. L'11 febbraio 1998, il Belgio, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo progetto di rapporto di valutazione. Tale rapporto è all'esame degli Stati membri e della Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro.

(30) Non sarà possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro tre anni dall'adozione delle decisioni di conformità summenzionate, poiché l'esame dei fascicoli conseguente alla presentazione del progetto di rapporto di valutazione da parte della Stato membro relatore ha richiesto più di tre anni.

(31) Sarebbe auspicabile che gli Stati membri avessero la possibilità di prorogare le autorizzazioni provvisorie relative ai prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per un ulteriore periodo di 12 mesi, in conformità con l'articolo 8 della direttiva, per consentire il proseguimento dell'esame dei fascicoli. Il termine di 12 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione di ciascuna di tali sostanze attive nell'allegato I della direttiva.

(32) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti flupyrsulfuron-metile, carfentrazone-etile, famoxadone, prosulfuron, isoxaflutole, ethoxysulfuron, Paecilomyces fumosoroseus e ciclanilide per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.

(3) GU L 64 del 5.3.1997, pag. 17.

(4) GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 31.

(5) GU L 239 del 30.8.1997, pag. 48.

(6) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 20.

(7) GU L 220 del 30.8.1996, pag. 27.

(8) GU L 130 del 31.5.1996, pag. 20.

  翻译: