2001/410/CE: Decisione della Commissione, del 30 maggio 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoosanitaria in Brasile e la decisione 2001/388/CE che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1534]
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0049 - 0051
Decisione della Commissione del 30 maggio 2001 che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoosanitaria in Brasile e la decisione 2001/388/CE che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay [notificata con il numero C(2001) 1534] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/410/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare gli articoli 14 e 22, considerando quanto segue: (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/388/CE(4). (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori. (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale. (4) La regione di Rio Grande do Sul era indenne da afta epizootica e la vaccinazione è cessata nel maggio 2000. Tuttavia, il 9 maggio 2001, le autorità competenti del Brasile hanno confermato due focolai di afta epizootica in questa regione e attualmente si sta effettuando una vaccinazione di emergenza. (5) Per prevenire la diffusione della malattia, le autorità brasiliane competenti hanno introdotto un programma di vaccinazione dei bovini sull'intero territorio della regione. (6) È necessario sospendere le importazioni nella Comunità europea di carni fresche ottenute da specie sensibili all'afta epizootica, provenienti da Rio Grande do Sul. È tuttavia possibile autorizzare l'importazione da questa regione di carni disossate prodotte e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE, prodotte fino al 9 maggio 2001 compreso. (7) Non appena le autorità brasiliane avranno fornito informazioni sul completamento del programma di vaccinazione e la malattia potrà considerarsi sotto controllo, la presente decisione sarà riveduta allo scopo di riprendere le importazioni di carni fresche disossate dopo che siano trascorsi 30 giorni dal completamento della campagna di vaccinazione in Rio Grande do Sul. (8) Facendo seguito all'ultima modifica della decisione 93/402/CEE, apportata dalla decisione 2001/388/CE relativa alla sospensione delle importazioni nella Comunità europea di carni fresche provenienti dall'Uruguay, è necessario precisare che tale misura di sospensione non si applica alle carni equine. (9) Le decisioni 93/402/CEE e 2001/388/CE devono essere modificate di conseguenza. (10) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria. (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri vietano l'importazione di carni fresche di animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dalla regione di Rio Grande do Sul in Brasile. La decisione 93/402/CEE è pertanto modificata come segue: l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, gli Stati membri autorizzano tuttavia le importazioni di carni fresche disossate provenienti da Rio Grande do Sul, ottenute da animali macellati fino al 9 maggio 2001 e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE. Articolo 3 La decisione 2001/388/CE è modificata come segue: all'articolo 2, sono aggiunte le parole "di animali delle specie sensibili all'afta epizootica" al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole "di carni fresche" al paragrafo 1, lettera b), dopo le parole "di carni fresche disossate e di frattaglie", e al paragrafo 2 dopo le parole "di carni fresche non disossate e di frattaglie". Articolo 4 La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11. (4) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 33. ALLEGATO "ALLEGATO I DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA >SPAZIO PER TABELLA>"