2002/615/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2735]
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0060 - 0060
Decisione della Commissione del 22 luglio 2002 che modifica la decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri [notificata con il numero C(2002) 2735] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/615/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) In seguito ai diversi lavori svolti nell'ambito di studi e seminari comunitari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete ANIMO al fine di istituire un sistema veterinario che integri diverse applicazioni informatiche. (2) Occorre pertanto modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/301/CE(4), al fine di garantire la continuità della rete ANIMO. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella decisione 92/486/CEE, al testo dell'articolo 2 bis è aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati di un anno." Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione: - 386 EUR per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità ANIMO quale risulta dalla decisione 2002/459/CE(5). Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2002. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (3) GU L 291 del 7.10.1992, pag. 20. (4) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 73. (5) GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.