2002/925/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2002, che modifica, per quanto riguarda l'Oman, la decisione 1999/120/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4538]
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 27/11/2002 pag. 0047 - 0048
Decisione della Commissione del 25 novembre 2002 che modifica, per quanto riguarda l'Oman, la decisione 1999/120/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di involucri di origine animale [notificata con il numero C(2002) 4538] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/925/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La decisione 1999/120/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/483/CE(4), ha fissato gli elenchi provvisori degli stabilimenti dei paesi terzi che producono involucri di origine animale. (2) L'Oman ha trasmesso il nome di uno stabilimento che produce involucri di origine animale la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti. (3) È quindi possibile stilare un elenco provvisorio per l'Oman in cui figura tale stabilimento. Di conseguenza è opportuno modificare la decisione 1999/120/CE. (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'allegato della decisione 1999/120/CE è aggiunta la seguente riga concernente l'Oman: "País: OMÁN/Land: OMAN/Land: OMAN/Χώρα: ΟΜΑΝ/Country: OMAN/Pays: OMAN/Paese: OMAN/Land: OMAN/País: OMÃ/Maa: OMAN/Land: OMAN" Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21. (3) GU L 36 del 10.2.1999, pag. 21. (4) GU L 166 del 25.6.2002, pag. 25. (5) Esclusi gli intestini dal duodeno al retto di bovini di tutte le età e i prodotti da essi derivati, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001. Tale esclusione non si applica ai prodotti dello stesso tipo ottenuti da animali nati, allevati in maniera continuativa e abbattuti in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Costa Rica, Nuova Zelanda, Nicaragua, Panama, Paraguay e Uruguay.