32002R0292

Regolamento (CE) n. 292/2002 della Commissione, del 15 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 16/02/2002 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 292/2002 della Commissione

del 15 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia relativamente a determinate esportazioni di tessili nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004(3), la Comunità ha concesso preferenze tariffarie generalizzate alla Cambogia.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(4), modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001(5), determina le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede tuttavia la possibilità di deroghe a favore dei paesi meno avanzati beneficiari dell'SPG quando essi ne facciano richiesta alla Comunità.

(3) L'ultima di queste deroghe, di cui la Cambogia beneficia per determinati tessili dal 1997, è stata concessa con regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nelle Comunità(6), che si applicava dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001. Ora il paese ne ha chiesto il rinnovo.

(4) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1614/2000, in particolare l'introduzione di condizioni relative ai quantitativi, stabiliti su base annua, valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario dei prodotti provenienti dalla Cambogia, della capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali registrati, intendono tutelare le industrie comunitarie corrispondenti da un eventuale pregiudizio.

(5) La Commissione ha esaminato la richiesta della Cambogia giudicandola sufficientemente motivata. La deroga dovrebbe pertanto essere rinnovata. Per tutelare inoltre gli interessi degli operatori commerciali che concludono contratti in Cambogia e nella Comunità, nonché la stabilità e lo sviluppo sostenuto dell'industria cambogiana in termini di investimenti e di occupazione, è opportuno evitare interruzioni nell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1614/2000 una volta scaduta la deroga ivi prevista. La deroga dovrebbe infine essere concessa per un periodo più lungo, ma non oltre il 31 dicembre 2004, data di scadenza dell'attuale schema SPG.

(6) Per consentire un controllo più efficace del modo in cui viene applicata la deroga, le autorità della Cambogia dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.

(7) Il regolamento (CE) n. 1614/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1614/2000 è modificato come segue:

1) nell'articolo 2, la data "31 dicembre 2001" è sostituita dalla data "31 dicembre 2004";

2) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5

1. Le autorità doganali della Cambogia prendono le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Nella casella n. 4 dei certificati di origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia in applicazione del presente regolamento deve figurare la presente dicitura: 'Deroga - regolamento (CE) n. 1614/2000'.

3. Ogni mese, le autorità competenti della Cambogia presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

(3) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

(4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(5) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

(6) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

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