32002R0474

Regolamento (CE) n. 474/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 16/03/2002 pag. 0025 - 0025


Regolamento (CE) n. 474/2002 della Commissione

del 15 marzo 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

(1) Per motivi tecnici e al fine di garantire un idoneo controllo del regime specifico di approvvigionamento per le Azzorre e Madera durante il periodo transitorio che scade il 30 giugno 2002, le autorità portoghesi hanno chiesto l'applicazione di disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione delle domande di certificati e il relativo periodo di validità. È opportuno accogliere tale richiesta e limitare la presentazione delle domande di certificati ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese nonché fissare la scadenza del periodo di validità dei certificati alla fine del secondo mese successivo a quello di rilascio. È opportuno rendere tali nuove disposizioni applicabili a partire dal 1o aprile 2002.

(2) Un errore materiale è intervenuto all'articolo 30, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione(3). Di conseguenza, potrebbero verificarsi difficoltà per l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento durante il periodo transitorio, dal 1o gennaio al 30 giugno 2002, concesso ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre e a Madera. È necessario correggere tale errore e permettere la corretta esecuzione delle operazioni di rilascio dei certificati nel corso del suddetto periodo transitorio.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Fino al 30 giugno 2002, per le Azzorre e Madera si applicano le seguenti disposizioni:

a) le domande di certificato sono presentate entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e i certificati sono rilasciati entro i cinque giorni lavorativi successivi;

b) i certificati sono validi per i due mesi successivi a quello del rilascio."

2) All'articolo 30, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: "- per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, paragrafo 1, 11, 13, 14, 15, 26 e 27 si applicano soltanto a decorrere dal 1o luglio 2002."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 1, sono applicabili a decorrere dal 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(3) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1.

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