32002R0490

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda la durata dei contratti degli agenti ausiliari

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 20/03/2002 pag. 0001 - 0001


Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 del Consiglio

del 18 marzo 2002

che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda la durata dei contratti degli agenti ausiliari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1), in particolare l'articolo 52 di detto regime,

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte di giustizia(3),

visto il parere della Corte dei conti(4),

considerando quanto segue:

(1) In tutte le istituzioni gli agenti ausiliari costituiscono uno strumento indispensabile per disporre in tempi rapidi di risorse umane, in particolare per sostituire funzionari o agenti temporanei provvisoriamente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni (articolo 3, lettera b) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee). Essi possono inoltre svolgere compiti specifici di breve durata conformemente ai requisiti rigorosi stabiliti dallo statuto. Gli agenti ausiliari integrano le attività svolte dai funzionari titolari in settori altamente specializzati in cui le competenze tecniche richieste non sono altrimenti disponibili.

(2) La possibilità di estendere la durata dei contratti degli agenti ausiliari rappresenterebbe un utile elemento di flessibilità nell'impiego delle risorse umane delle istituzioni.

(3) La possibilità di estendere la durata dei contratti degli agenti ausiliari ad un periodo superiore ad un anno sarebbe giustificata dall'esigenza delle istituzioni, qualora sia nell'interesse del servizio, di garantire una certa continuità di servizio e/o di beneficiare appieno delle qualifiche e della formazione dell'agente ausiliario interessato.

(4) Occorre pertanto modificare l'articolo 52 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee al fine di estendere a tre anni la durata massima dei contratti degli agenti ausiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 52 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: "b) la durata di tre anni in tutti gli altri casi".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arias Cañete

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).

(2) Parere del 5.2.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere dell'11.7.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) Parere del 19.7.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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