32002R0577

Regolamento (CE) n. 577/2002 della Commissione, del 3 aprile 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 04/04/2002 pag. 0047 - 0047


Regolamento (CE) n. 577/2002 della Commissione

del 3 aprile 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 226/2002 della Commissione(2), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 3 aprile 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 226/2002 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 3 aprile 2002 e prima del 15 maggio 2002, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 8.

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