32002R0995

Regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 per quanto concerne talune disposizioni specifiche per i titoli d'importazione applicabili alle importazioni preferenziali di zucchero originario di taluni paesi dei Balcani occidentali

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 12/06/2002 pag. 0011 - 0013


Regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione

dell'11 giugno 2002

che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 per quanto concerne talune disposizioni specifiche per i titoli d'importazione applicabili alle importazioni preferenziali di zucchero originario di taluni paesi dei Balcani occidentali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/2001 della Commissione(4), la decisione 2001/330/CE del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra(5) e la decisione 2001/868/CE del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra(6), prevedono l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero nella Comunità senza restrizioni quantitative e in esenzione dai dazi doganali. Tenuto conto della particolare sensibilità del mercato del settore dello zucchero e dei suoi meccanismi regolatori, occorre prevedere disposizioni specifiche relative al rilascio dei titoli d'importazione e al loro impiego.

(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98(8) nonché il regolamento (CE) n. 779/96 della Commissione, del 29 aprile 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto concerne le comunicazioni nel settore dello zucchero(9).

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1464/95 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 7

1. Per lo zucchero preferenziale da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione(10), la domanda di titolo d'importazione e il titolo medesimo recano:

- nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

- azúcar preferencial [Reglamento (CEE) n° 2782/76]

- præferencesukker (forordning (EØF) nr. 2782/76)

- Präferenzzucker (Verordnung (EWG) Nr. 2782/76)

- προτιμησιακή ζάχαρη [κανονισμός (EOK) αριθ. 2782/76]

- preferential sugar (Regulation (EEC) No 2782/76)

- sucre préférentiel [règlement (CEE) n° 2782/76]

- zucchero preferenziale [regolamento (CEE) n. 2782/76]

- preferentiële suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76)

- açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n.o 2782/76]

- etuuskohtelun alainen sokeri (asetus (ETY) N:o 2782/76)

- förmånssocker (förordning (EEG) nr 2782/76),

- nella casella 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

Il titolo d'importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76, dal paese in esso indicato.

2. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, la domanda di titolo d'importazione il titolo medesimo recano:

- nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

- Reglamento (CE) n° 2007/2000

- forordning (EF) nr. 2007/2000

- Verordnung (EG) Nr. 2007/2000

- κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000

- Regulation (EC) No 2007/2000

- règlement (CE) n° 2007/2000

- regolamento (CE) n. 2007/2000

- Verordening (EG) nr. 2007/2000

- Regulamento (CE) n.o 2007/2000

- asetus (EY) N:o 2007/2000

- förordning (EG) nr 2007/2000,

- nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

Il titolo d'importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000, dal paese in esso indicato.

3. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, la domanda di titolo d'importazione il titolo medesimo recano:

- nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

- Decisión 2001/330/CE del Consejo

- Rådets afgørelse 2001/330/EF

- Beschluss 2001/330/EG des Rates

- Απόφαση 2001/330/ΕΚ του Συμβουλίου

- Council Decision 2001/330/EC

- décision 2001/330/CE du Conseil

- decisione 2001/330/CE del Consiglio

- Besluit 2001/330/EG van de Raad

- Decisão 2001/330/CE do Conselho

- Neuvoston päätös 2001/330/EY

- Rådets Beslut 2001/330/EG,

- nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

Il titolo d'importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/330/CE, dal paese in esso indicato.

4. Per lo zucchero, lo sciroppo di zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), f), g), e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, da importare nella Comunità, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, la domanda di titolo d'importazione e il titolo medesimo recano:

- nella casella n. 20, almeno una delle diciture seguenti:

- Decisión 2001/868/CE del Consejo

- Rådets afgørelse 2001/868/EF

- Beschluss 2001/868/EG des Rates

- Απόφαση 2001/868/ΕΚ του Συμβουλίου

- Council Decision 2001/868/EC

- décision 2001/868/CE du Conseil

- decisione 2001/868/CE del Consiglio

- Besluit 2001/868/EG van de Raad

- Decisão 2001/868/CE do Conselho

- Neuvoston päätös 2001/868/EY

- Rådets Beslut 2001/868/EG,

- nella casella n. 8, la menzione del paese di origine del prodotto.

Il titolo d'importazione obbliga ad importare, conformemente alle disposizioni della decisione 2001/868/CE, dal paese in esso indicato."

Articolo 2

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 779/96 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro, per quanto riguarda le importazioni di 'zucchero preferenziale' ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/2001:

1) comunica alla Commissione, entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero, espressi in peso 'tal quale' per i quali è stato rilasciato un titolo d'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2782/76, ripartiti per Stato di origine;

2) trasmette alla Commissione, entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente:

a) copie dei certificati di circolazione delle merci EUR.1;

b) copie dell'attestato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2782/76;

c) se del caso, copie della dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 2782/76.

I documenti di cui alle lettere a) e b) indicano, oltre alle informazioni previste agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76, il grado di polarizzazione di ogni quantitativo importato, espresso con sei cifre decimali;

3) comunica alla Commissione, entro la fine di ogni mese di ottobre, l'elenco riassuntivo dei certificati ed attestati di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76 indicando;

a) il quantitativo totale di zucchero bianco (in tonnellate);

b) il quantitativo totale di zucchero greggio, espresso in peso 'tal quale' e in tonnellate;

c) il quantitativo di zucchero greggio, espresso in peso 'tal quale' e in tonnellate, destinato al consumo diretto,

effettivamente importati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2782/76 nello Stato membro di cui trattasi durante il periodo di consegna che si conclude il 30 giugno dello stesso anno.

Tali comunicazioni sono fornite separatamente per ciascuno Stato d'origine.

2. Ciascuno Stato membro, per quanto concerne le importazioni preferenziali ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, delle decisioni 2001/330/CE e 2001/868/CE, comunica alla Commissione ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi espressi in peso 'tal quale' di zucchero bianco, di zucchero greggio, di sciroppo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'importazione.

Tali comunicazioni sono fornite separatamente in funzione dei diversi regolamenti e decisioni applicabili ai prodotti di cui trattasi nonché per ciascuno Stato di origine."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

(3) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(4) GU L 335 del 19.12.2001, pag. 9.

(5) GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

(6) GU L 330 del 14.12.2001, pag. 1.

(7) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

(8) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

(9) GU L 106 del 30.4.1996, pag. 9.

(10) GU L 318 del 18.11.1976, pag. 13.

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