Regolamento (CE) n. 1343/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, relativo al rilascio, il 30 luglio 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 2002
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0026 - 0026
Regolamento (CE) n. 1343/2002 della Commissione del 24 luglio 2002 relativo al rilascio, il 30 luglio 2002, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito di contingenti tariffari GATT-OMC non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre 2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese; in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 2002. (2) Se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento. (3) Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte. (4) Sono state presentate domande in Danimarca e in Italia per prodotti originari della Namibia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Danimarca e l'Italia rilasciano il 30 luglio 2002 i titoli d'importazione previsti nell'ambito del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1o e il 10 luglio 2002. Per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia, i quantitativi richiesti sono attribuiti integralmente. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. (2) GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.