32002R1949

Regolamento (CE) n. 1949/2002 della Commissione, del 31 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 01/11/2002 pag. 0019 - 0020


Regolamento (CE) n. 1949/2002 della Commissione

del 31 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1768/2002(4), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(6).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1999, il 2000 e il 2001, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i mandarini, le clementine, i cetrioli, i carciofi e le arance.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

(3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

(4) GU L 267 del 4.10.2002, pag. 15.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

(7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

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