Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 21/11/2002 pag. 0001 - 0011
Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere della Banca centrale europea(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97(5) ha istituito un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità. (2) Gli sviluppi nell'integrazione monetaria, economica e sociale della Comunità richiedono l'estensione dell'ambito comune agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli altri servizi di intermediazione finanziaria e alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria. (3) Il funzionamento e l'evoluzione del mercato interno hanno accresciuto l'esigenza di disporre di informazioni sull'efficacia del mercato stesso, in particolare nei settori degli enti creditizi, dei fondi pensione, degli altri servizi di intermediazione finanziaria e delle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria. (4) La liberalizzazione del commercio internazionale dei servizi finanziari richiede statistiche sulle imprese del settore dei servizi finanziari come supporto ai negoziati commerciali. (5) L'elaborazione dei conti nazionali e regionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(6), richiede statistiche comparabili, complete e attendibili sulle imprese del settore dei servizi finanziari. (6) L'introduzione della moneta unica avrà un impatto decisivo sulla struttura del settore dei servizi finanziari e sui flussi transfrontalieri di capitali, il che mette in luce l'importanza delle informazioni sulla competitività, il mercato interno e l'internazionalizzazione. (7) La buona gestione delle politiche da parte delle autorità competenti in materia di controllo prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario implicano la necessità di disporre di informazioni complementari sugli enti creditizi e sui servizi connessi. (8) Un settore dei fondi pensione in pieno sviluppo potrebbe contribuire a stimolare i mercati dei capitali a trarre maggiore vantaggio dalle norme in materia di liberalizzazione degli investimenti. (9) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"(7), ha riconfermato la necessità di disporre di dati, statistiche ed indicatori affidabili e comparabili come strumenti chiave per la valutazione dei costi connessi con l'osservanza dei regolamenti in materia d'ambiente. (10) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom(8), il comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 77/780/CEE(9), il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 91/115/CEE(10) e il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE(11) sono stati consultati, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue: 1) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti trattini: "- un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato 6), - un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato 7)."; 2) è aggiunto il testo degli allegati 6 e 7 di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 L'allegato 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue: 1) alla sezione 5 è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento."; 2) la sezione 8 è sostituita dalla seguente: "Sezione 8 Trasmissione dei risultati 1. I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 65.11 della NACE REV.1 e delle attività della NACE REV.1 che rientrano negli allegati 5, 6 e 7. Per la classe di attività 65.11 della NACE REV.1 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati 5, 6 e 7 il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d'attività rientranti nel gruppo 65.2 e nella divisione 67 della NACE REV.1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. 2. Ad eccezione delle divisioni 65 e 66 della NACE REV.1, risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti: 12 110 (fatturato) 16 110 (numero di persone occupate). Tali risultati preliminari o stime devono essere disaggregati al livello a tre cifre (gruppo) della NACE REV.1 ad eccezione delle sezioni H, I e K della NACE REV.1, per le quali devono essere disaggregati secondo i raggruppamenti di cui alla sezione 9. Per la divisione 67 della NACE REV.1 la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime è determinata secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento."; 3) nella sezione 9, la sezione J è sostituita dalla seguente: "SEZIONE J Intermediazione finanziaria Per consentire l'elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE REV.1."; 4) alla sezione 10, punto 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente: "Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione circa la definizione, la struttura e la disponibilità di informazioni sulle unità statistiche classificate nelle sezioni M, N e O della NACE REV.1." Articolo 3 L'allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue: 1) alla sezione 4, punto 3, dopo la variabile 21 11 0 (investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento - per lo più attrezzature "end of pipe") è inserita la caratteristica seguente: "21 12 0 - Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite ('tecnologia integrata') (*)"; 2) la nota a piè di pagina nella sezione 4, punto 3, è sostituita dalla seguente: "(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 e 22 12 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati."; 3) alla sezione 4, punto 4, dopo la variabile 20 31 0 [acquisti di elettricità (valore)] è inserita la caratteristica seguente: "21 14 0 - Spese correnti complessive per la tutela ambientale (*)"; 4) alla sezione 4, punto 4, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina: "(*) Se l'importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE REV.1 rappresenta in uno Stato membro meno dell'1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alla caratteristica 21 14 0, in vista dell'elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati."; 5) alla sezione 5 sono aggiunti i punti seguenti: "3. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 è l'anno civile 2001. 4. Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale."; 6) alla sezione 7, il punto 6 è sostituito dal seguente: "6. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1."; 7) alla sezione 7 è aggiunto il punto seguente: "7. I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere disaggregati secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell'aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali sono ripartiti al livello a 2 cifre (divisioni) della NACE REV.1."; 8) alla sezione 9 è inserita la seguente caratteristica: "21 11 0 - Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell'inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature 'end of pipe')". Per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 è aggiunta la seguente osservazione: "Disaggregazione specifica unicamente per i settori ambientali biodiversità e paesaggio, suolo e acque sotterranee"; 9) alla sezione 10 è aggiunta la frase seguente: "Ai fini dell'elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo di transizione può essere prorogato fino ad altri quattro anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento." Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 129 e GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 340. (2) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 54. (3) GU C 131 del 3.5.2001, pag. 5. (4) Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 213), posizione comune del Consiglio del 20 giugno 2002 (GU C 228 E del 25.9.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1). (6) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1). (7) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (8) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47. (9) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29). (10) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48). (11) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32. ALLEGATO "ALLEGATO 6 MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI Sezione 1 Obiettivo Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale. Sezione 2 Settori Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare: 1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi; 2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell'occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività. Sezione 3 Ambito d'applicazione 1. Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1. 2. Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(1), ad eccezione delle banche centrali. 3. Le succursali di enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(2), le cui attività rientrano nelle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1, devono essere equiparate agli enti creditizi di cui al punto 2. Sezione 4 Caratteristiche Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento. L'elenco comprende: i) le caratteristiche di cui all'articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte "attivo" dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte "passivo" dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14; ii) le caratteristiche di cui all'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23; iii) le seguenti caratteristiche supplementari: >SPAZIO PER TABELLA> iv) le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali: >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 5 Primo anno di riferimento Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2001. Sezione 6 Elaborazione dei risultati 1. I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 65.12 e 65.22 della NACE REV.1. 2. I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a 4 cifre (classi) della NACE REV.1 e il livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali (NUTS). Sezione 7 Trasmissione dei risultati Il termine di trasmissione dei risultati è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento. Esso non supera un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento. Sezione 8 Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti La Commissione informa il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati. Sezione 9 Studi pilota 1. Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituisce i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri: a) informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale; b) informazioni sulle reti di distribuzione; c) informazioni necessarie per disaggregare, in prezzo e in volume, le transazioni degli enti creditizi. 2. Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. Sezione 10 Periodo di transizione Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. (1) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28). (2) GU L 126 del 26.5.2000 pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37). ALLEGATO 7 MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE Sezione 1 Obiettivo Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all'evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale. Sezione 2 Settori Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento e, in particolare: 1) ad un'analisi particolareggiata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione; 2) all'evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell'occupazione, degli investimenti e delle passività. Sezione 3 Ambito d'applicazione 1. Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alla classe 66.02 della NACE REV.1, che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi. 2. Va elaborata una serie di statistiche per imprese con fondi pensione non autonomi, che rappresentano attività ausiliarie. Sezione 4 Caratteristiche 1. L'elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all'allegato 1. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento. 2. Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi): >SPAZIO PER TABELLA> 3. Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi): >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 5 Primo anno di riferimento Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l'anno civile 2002. Sezione 6 Elaborazione dei risultati 1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a 4 cifre (classi) della NACE REV. 1. 2. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE REV. 1. Sezione 7 Trasmissione dei risultati I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento. Sezione 8 Comitato delle assicurazioni La Commissione informa il comitato delle assicurazioni circa l'attuazione del presente modulo e di tutte le misure d'adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, di elaborazione e di trasmissione dei risultati. Sezione 9 Studi pilota Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri: 1) Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione: >SPAZIO PER TABELLA> 2) Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi: >SPAZIO PER TABELLA> 3) Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all'onere gravante sulle imprese. Sezione 10 Periodo di transizione Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5. Tale periodo può essere prorogato fino a tre anni secondo la procedura di cui all'articolo 13 del presente regolamento."