Regolamento (CE) n. 2298/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0071 - 0071
Regolamento (CE) n. 2298/2002 della Commissione del 20 dicembre 2002 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2002 della Commissione(4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II b, da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate in Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 4 dicembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II b, eseguite da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate in Regno Unito, abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2002. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I e II b effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate in Regno Unito è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica con effetti a decorrere dal 4 dicembre 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1. (4) GU L 308 del 9.11.2002, pag. 13.