Regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/2002 pag. 0003 - 0005
Regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d'orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca. (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento. (3) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2003. (4) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III dello stesso regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, poiché i prezzi degli altri prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione(2). (5) In base ai criteri enunciati all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2003. (6) Data l'urgenza della questione è opportuno accordare una esenzione dal periodo di sei settimane menzionato al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, i prezzi d'orientamento per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, il prezzo alla produzione comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002. Per il Consiglio La Presidente L. Espersen (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24). ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> I prezzi comunitari alla produzione per gli altri prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.