32003D0244

2003/244/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1107]

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 05/04/2003 pag. 0039 - 0040


Decisione della Commissione

del 4 aprile 2003

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di Triticum aestivum che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 1107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/244/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE(2), in particolare l'articolo 17 bis,

considerando quanto segue:

(1) In Irlanda e Belgio la quantità disponibile di sementi delle varietà primaverili di frumento tenero (Triticum aestivum) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa o di ispezioni in campo fissati dalla direttiva 66/402/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno degli Stati membri in questione.

(2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/402/CEE.

(3) È quindi opportuno che l'Irlanda ed il Belgio siano autorizzati ad ammettere, fino al 30 aprile 2003, la commercializzazione di sementi di detta specie soggette a requisiti meno rigorosi.

(4) Occorre inoltre autorizzare la commercializzazione di tali sementi negli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare l'Irlanda ed il Belgio con sementi della specie succitata.

(5) È altresì opportuno che l'Irlanda ed il Belgio svolgano un ruolo di coordinatori, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento primaverile che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 30 aprile 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore all'80 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto F, lettera d), e punto G, lettera d), della direttiva 66/402/CEE.

2. La commercializzazione nella Comunità delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita solamente se tali sementi sono state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 2

1. La commercializzazione nella Comunità di sementi di frumento primaverile che non soddisfano i requisiti di ispezioni in campo fissati dalla direttiva 66/402/CEE è autorizzata, fino al 30 aprile 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

a) le colture non siano state sottoposte a ispezioni in campo ufficiali o a ispezioni in campo sotto supervisione ufficiale;

b) l'etichetta ufficiale indichi:

i) che le sementi sono conformi alle condizioni fissate dall'allegato I della direttiva 66/402/CEE;

ii) che, sulla base di un esame ufficiale o di un esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale, le sementi non sono state giudicate conformi alle condizioni di cui al precedente punto i).

2. La commercializzazione nella Comunità delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita solamente se tali sementi sono state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 3 della presente decisione.

Articolo 3

Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui agli articoli 1 e 2, ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore a immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione; oppure

b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

Articolo 4

Nell'applicare la presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

L'Irlanda svolge il ruolo di Stato membro coordinatore per quanto concerne il dettato dell'articolo 1 e il Belgio per quanto concerne il dettato dell'articolo 2, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro notificante qualora l'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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