2003/583/CE: Decisione del Consiglio, del 21 luglio 2003, relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° FES
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 06/08/2003 pag. 0008 - 0009
Decisione del Consiglio del 21 luglio 2003 relativa all'assegnazione dei fondi ricevuti dalla Banca europea per gli investimenti sulle operazioni effettuate nella Repubblica democratica del Congo a titolo del 2o, 3o, 4o, 5o e 6o FES (2003/583/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(1), in seguito denominato "accordo di partenariato", visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione elaborata di concerto con la Banca europea per gli investimenti (BEI), considerando quanto segue: (1) Nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 27 gennaio 2003 sulla Repubblica democratica del Congo il Consiglio si è detto disposto ad accompagnare la transizione verso elezioni libere e trasparenti entro le scadenze previste dall'accordo di Pretoria ed ha ribadito la disponibilità a sostenere la transizione, sin dalla creazione delle sue istituzioni, attraverso i progetti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri riguardanti, tra l'altro, l'assistenza alla popolazione, il potenziamento delle strutture dello Stato, la ricostruzione economica del paese e i progetti di disarmo, smobilitazione, reinserimento, rimpatrio e reinsediamento degli ex combattenti. (2) La Repubblica democratica del Congo ha beneficiato di un'assegnazione a titolo dell'8° FES ridotta a 25,7 milioni di EUR. (3) I fondi destinati alla Repubblica democratica del Congo a titolo del 9° FES non permettono alla Comunità di coprire finanziariamente gli impegni assunti dal Consiglio a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Alla Commissione è assegnata una dotazione supplementare di 105 milioni di EUR, sotto forma di sovvenzione, per le operazioni da effettuare nella Repubblica democratica del Congo onde garantire la transizione democratica del paese verso elezioni libere e trasparenti, potenziare le strutture dello Stato, partecipare allo sforzo di ricostruzione del paese e avviare un programma di smobilitazione e di reinserimento degli ex combattenti. Articolo 2 L'importo della dotazione supplementare di cui all'articolo 1 costituisce un massimale. Articolo 3 La dotazione supplementare di cui all'articolo 1 sarà finanziata dai pagamenti connessi al servizio del debito a titolo delle operazioni di capitali di rischio e dei prestiti a condizioni speciali realizzati nell'ambito delle convenzioni di Yaoundé I(3) e II(4) e di Lomé I(5), II(6) e III(7) che saranno versati dalla Repubblica democratica del Congo alla BEI. Articolo 4 Gli Stati membri autorizzano la BEI a riversare direttamente le somme ricevute dalla Repubblica democratica del Congo su un conto aperto a nome della Commissione, previa detrazione delle commissioni dovute alla BEI per questo tipo di operazioni. Gli interessi generati dalla somma versata sul conto saranno capitalizzati. Allo scadere di un periodo di 4 anni dalla data di apertura del conto, quest'ultimo sarà chiuso e le rimanenze saranno riversate alla BEI, che le restituirà agli Stati membri. Tale procedura ha carattere eccezionale e non può in alcun caso rappresentare un precedente per operazioni a beneficio di altri Stati ACP. Articolo 5 Un importo massimo del 5 % dell'assegnazione supplementare è destinato a coprire le spese amministrative di gestione dell'assegnazione supplementare da parte della Commissione, previa detrazione delle commissioni dovute alla BEI per questo tipo di operazioni. Articolo 6 La Commissione provvede alla gestione centralizzata delle risorse finanziarie destinate alla Repubblica democratica del Congo a titolo della dotazione supplementare, a norma dell'articolo 14 del regolamento finanziario del 9o FES. Articolo 7 Le procedure decisionali relative al finanziamento mediante la dotazione supplementare di cui all'articolo 1 sono quelle indicate negli articoli da 24 a 27 dell'accordo interno. Articolo 8 La Commissione è autorizzata ad approvare una ripartizione per tipo di operazione della dotazione supplementare di cui all'articolo 1 previa consultazione del comitato del FES, che esprime il suo parere a norma dell'articolo 27 dell'accordo interno. Quando le variazioni nella ripartizione dei fondi non superano il 20 % della dotazione supplementare totale, la Commissione è autorizzata ad approvare una ripartizione diversa senza chiedere preventivamente il parere del comitato del FES. Articolo 9 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione. Essa si applica contemporaneamente all'accordo interno. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. (2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. (3) Convenzione di Yaoundé I tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati africani e malgascio associati, dall'altra, 1963 (GU 93 dell'11.6.1964, pag. 1431/69). (4) Convenzione di Yaoundé II tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati africani e malgascio associati, dall'altra, 1969 (GU L 282 del 28.12.1970, pag. 2). (5) Convenzione di Lomé I tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), 1975 (GU L 25 del 30.1.1976, pag. 2). (6) Convenzione di Lomé II tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), 1980 (GU L 347 del 22.12.1980, pag. 1). (7) Convenzione di Lomé III tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), 1985 (GU L 86 del 31.3.1986, pag. 1).