32003D0806

2003/806/PESC: Decisione 2003/806/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC che attua l'azione comune 1999/34/CE in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 20/11/2003 pag. 0037 - 0038


Decisione 2003/806/PESC del Consiglio

del 17 novembre 2003

che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC che attua l'azione comune 1999/34/CE in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC(2) sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia, intesa ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC(3).

(2) Taluni obiettivi non hanno potuto essere conseguiti entro il 15 novembre 2003, data di scadenza della decisione 2002/904/PESC, mentre altri obiettivi dovrebbero essere consolidati ed estesi dopo tale data.

(3) Dal 1999 l'Unione europea ha erogato in totale il contributo di 5135992 EUR alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili in Cambogia attuando l'azione comune 1999/34/PESC. Il proseguimento del contributo dell'Unione europea si inserisce nella proroga del programma d'azione inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere sotto tutti i suoi aspetti, adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (New York, 9-20 luglio 2001). Ciò dovrebbe incoraggiare altri finanziatori ad appoggiare gli sforzi di riduzione e di controllo delle armi portatili e delle armi leggere e consentire, se del caso, l'esecuzione di progetti congiunti con altri finanziatori.

(4) È opportuno di conseguenza prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue:

a) all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario di "1568000 EUR" è sostituito da quello di "1436953 EUR";

b) all'articolo 4, secondo comma, la data del "15 novembre 2003" è sostituita da quella del "15 novembre 2004";

c) l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 16 novembre 2003.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. Frattini

(1) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione prorogata e modificata da ultimo dalla decisione 2002/904/PESC (GU L 313 del 16.11.2002, pag. 1).

(3) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1. Azione comune abrogata dall'azione comune 2002/589/PESC (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1).

ALLEGATO

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (2004)

1. Il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà i lavori connessi alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine il responsabile di progetto garantirà il controllo dei progetti attuati precedentemente nella regione militare 2 (Kampong Cham), nella regione militare 4 (Siem Reap) e nella regione militare 5 (Battambang). Con la stretta collaborazione del ministero della Difesa, provvederà alla partecipazione delle autorità competenti alla definizione e all'attuazione di un altro progetto nella regione militare 1 (Strung Treng). In caso di disponibilità di fondi organizzerà, alle stesse condizioni, un progetto in un'altra regione militare e, a livello nazionale, continuerà gli sforzi intrapresi in materia di formazione, sviluppo di sistemi e registrazione di armi.

In seguito all'attuazione nel 2003 del progetto pilota relativo alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi per la polizia nazionale, il responsabile di progetto attuerà, in caso di disponibilità di fondi, in stretta cooperazione con il ministero dell'Interno, un altro progetto relativo alla registrazione, gestione dei depositi di armi e sicurezza delle armi. In caso di attuazione di siffatto progetto, provvederà alla partecipazione diretta delle autorità competenti all'attuazione del progetto e al proseguimento dello sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore in base all'esperienza maturata con l'attuazione del progetto pilota nel 2003.

2. Il responsabile di progetto, con il supporto dei pertinenti esperti, continuerà ad appoggiare e promuovere il programma del governo riguardante le cerimonie, su piccola e grande scala, di distruzione pubblica delle armi raccolte e, se del caso, di armi eccedenti dell'esercito e delle forze di polizia e di sicurezza (soprattutto nell'ambito dei programmi di smobilitazione). Il responsabile di progetto continuerà altresì ad assistere il governo nell'individuare e distruggere le armi tenute nascoste nei nascondigli durante e dopo il conflitto armato.

Il responsabile di progetto continuerà ad assicurare la valutazione e il controllo dell'attuazione dei programmi di consegna volontaria delle armi tra cui ("Armi in cambio di sviluppo") con progetti su piccola scala, eseguiti attualmente da ONG locali in varie province, segnatamente con la collaborazione di agenzie nazionali e internazionali di sviluppo per organizzare attività di sensibilizzazione del pubblico in materia di armi portatili nelle zone bersaglio di dette agenzie. Il responsabile di progetto potrà anche, all'occorrenza e solo entro certi limiti, contribuire a sviluppare le capacità della Commissione nazionale per la riforma e la gestione delle armi e progetti pedagogici relativi alla nuova legge sulle armi quando entrerà in vigore.

3. L'assistenza finanziaria sarà destinata dal responsabile di progetto al sostegno di attività di organizzazioni non governative in Cambogia, inclusa la coalizione che costituisce il Gruppo di lavoro per la riduzione delle armi in Cambogia, quali sensibilizzazione, scambio di informazioni e programmi di istruzione e formazione relativi alle armi portatili e alle armi leggere. Queste attività potranno svolgersi in regioni specificamente scelte della Cambogia, in base ad accordi tra il responsabile di progetto e le organizzazioni competenti. Si presterà particolare attenzione al coordinamento e alla cooperazione finanziaria rafforzati tra tali organizzazioni, nella misura in cui le loro attività abbiano attinenza con il mandato relativo all'ASAC dell'UE.

4. Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia, delle forze di polizia e di sicurezza.

5. Il responsabile di progetto incoraggerà e assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi portatili e delle armi leggere, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire siffatti progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d'avanguardia dell'Unione europea in tale settore, svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione di progetti sostenuti da altri finanziatori.

Il responsabile di progetto elaborerà programmi per l'eventuale ristrutturazione del sostegno dell'Unione europea per ridurre e controllare le armi portatili e le armi leggere in Cambogia, segnatamente per consentire alle forze armate del Regno di Cambogia di continuare i lavori relativi alla registrazione, gestione e sicurezza dei depositi di armi se altre attività si concluderanno nel 2004.

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