Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica
Gazzetta ufficiale n. L 260 del 11/10/2003 pag. 0008 - 0009
Direttiva 2003/92/CE del Consiglio del 7 ottobre 2003 che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3), considerando quanto segue: (1) La crescente liberalizzazione dei settori del gas e dell'energia elettrica al fine di completare il rispettivo mercato interno ha rivelato la necessità di rivedere le attuali norme IVA sul luogo di cessione di tali beni, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), in modo da modernizzare e semplificare il funzionamento del regime IVA nell'ambito del mercato interno, secondo la strategia che la Commissione si è impegnata a condurre in questo campo. (2) L'elettricità e il gas sono considerati beni ai fini dell'IVA e pertanto il loro luogo di cessione per le transazioni transfrontaliere va determinato ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, poiché l'elettricità e il gas sono fisicamente difficili da rintracciare, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione secondo le norme attuali. (3) Per realizzare un vero mercato interno dell'energia elettrica e del gas che sia privo di ostacoli IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità prima che i beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe essere il luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività economica. (4) La cessione di elettricità e gas nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, andrebbe tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni, in modo da garantire che l'imposizione abbia luogo nel paese in cui avviene il consumo reale. Di norma si tratta del luogo in cui è situato il contatore del cliente. (5) L'elettricità e il gas vengono erogati attraverso reti di distribuzione, alle quali i rispettivi gestori danno accesso. Al fine di evitare la doppia o mancata imposizione, è necessario armonizzare le norme che disciplinano il luogo di prestazione dei servizi di trasmissione e trasporto. L'accesso alle reti di distribuzione e il relativo uso nonché la fornitura di altri servizi direttamente collegati andrebbero pertanto aggiunti all'elenco dei casi particolari previsti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 77/388/CEE. (6) Al fine di evitare la doppia imposizione occorre prevedere un'esenzione IVA per l'importazione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità. (7) Le modifiche apportate alle norme relative al luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale nonché dell'elettricità dovrebbero essere abbinate ad un meccanismo obbligatorio di inversione contabile allorché il cliente è una persona identificata ai fini dell'IVA. (8) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 8, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: "d) in caso di cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, o di energia elettrica ad un soggetto passivo - rivenditore: il luogo in cui il soggetto passivo-rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività stabile cui i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o centro di attività stabile, il luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente. Ai fini della presente disposizione per 'soggetto passivo - rivenditore' si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile; e) nei casi di cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale ovvero di energia elettrica non previsti dalla lettera d): il luogo in cui il cliente usa e consuma effettivamente tali beni. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto consumata dal cliente in questione, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui il cliente ha fissato la sede della propria attività o ha un centro di attività stabile in cui i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o centro di attività stabile, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo in cui ha l'indirizzo permanente o in cui risiede abitualmente." 2) All'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dopo l'ottavo trattino è inserito il trattino seguente: "- la concessione dell'accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e la fornitura di altri servizi direttamente collegati." 3) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: "k) le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, nonché di energia elettrica." 4) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), nella versione di cui all'articolo 28 octies, è sostituito dal seguente testo: "a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b), c) e f). Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel paese, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, prevedere che il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile;" 5) All'articolo 21, paragrafo 1, nella versione di cui all'articolo 28 octies, è aggiunta la lettera seguente: "f) dalle persone identificate ai fini dell'IVA nel territorio del paese e che sono destinatarie delle cessioni di beni disciplinate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e), se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese." 6) All'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), nella versione di cui all'articolo 28 nonies, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: "- ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, che effettua all'interno del territorio del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalla cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal cliente o dal destinatario a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o f). Gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi, precisati all'articolo 4, paragrafo 3." 7) All'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), è aggiunto il trattino seguente: "- la cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, o di energia elettrica, alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) oppure e)." Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in data 1o gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Tremonti (1) Proposta del 5.12.2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 13.5.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 26.3.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2002/93/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 27).