32003R0321

Regolamento (CE) n. 321/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/2003 pag. 0003 - 0009


Regolamento (CE) n. 321/2003 del Consiglio

del 18 febbraio 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(3) e di un procedimento antisovvenzioni(4) relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico ("prodotto in esame") originario della Norvegia.

(2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97(5) e (CE) n. 1891/97(6) del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE della Commissione, del 26 settembre 1997, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia(7), gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del prodotto in esame esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati.

(4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999(8) in seguito alla modifica della forma del dazio.

B. NUOVI ESPORTATORI, CAMBIAMENTI DELLA RAGIONE SOCIALE E RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO

(5) Tre società norvegesi, la Vestmar AS, la Gaia Seafood AS e la Polar Quality AS, hanno affermato di essere nuovi esportatori ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, si è stabilito che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e, di conseguenza, la Commissione ha accettato gli impegni offerti. L'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e compensativi dovrebbe pertanto essere estesa a queste società.

(6) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni, la Arctic Group International, ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo, la Mesan Holding AS, si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. L'esportatore in questione ha chiesto pertanto che il suo nome venga sostituito nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati, allegato alla decisione 97/634/CE, come pure nell'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e compensativi allegato al regolamento (CE) n. 772/1999.

(7) Un'altra società che ha assunto impegni, la Fjord Seafood Midt-Norge AS, ha comunicato alla Commissione la sua nuova ragione sociale, Fjord Seafood Norway AS, informandola inoltre della sua fusione con una società dello stesso gruppo che ha assunto anch'essa impegni, la Fjord Seafood Måløy, e chiedendo che il nome della società collegata, il cui impegno non era più appropriato, fosse depennato dal suddetto elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

(8) Le richieste sono state esaminate e giudicate accettabili, poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione degli impegni. Occorre quindi sostituire le ragioni sociali dell'Arctic Group International e della Fjord Seafood Midt-Norge AS con Arctic Group Maritime AS e Fjord Seafood Norway AS nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati, allegato al regolamento (CE) n. 772/1999, e depennare dall'elenco la Fjord Seafood Måløy AS.

(9) Un'altra società norvegese, la Timar Seafood AS, ha informato la Commissione che intendeva ritirare il suo impegno. La ragione sociale di questa società deve pertanto essere depennata dall'elenco delle società i cui impegni sono accettati, allegato al regolamento (CE) n. 772/1999.

C. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

(10) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00 21, 0302 12 00 22, 0302 12 00 23 e 0302 12 00 29 ), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00 21, 0303 22 00 22, 0303 22 00 23 e 0303 22 00 29 ), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13 21 e 0304 10 13 29 ) e ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13 21 e 0304 20 13 29 ) originario della Norvegia ed esportato dalla Fjord Seafood Måløy AS e dalla Timar Seafood AS.

b) I dazi non si applicano al salmone d'allevamento dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 0302 12 00 11, 0304 10 13 11, 0303 22 00 11 e 0304 20 13 11 ). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,8 %.

b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è di 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra detto prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio compensativo.

3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. Christodoulakis

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

(3) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

(4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

(5) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/1999 (GU L 37 dell'11.2.1999, pag. 2).

(6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 297/1999 (GU L 37 dell'11.2.1999, pag. 2).

(7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/743/CE (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 51).

(8) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1593/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 22).

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco delle società i cui impegni sono accettati e che sono pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi

>SPAZIO PER TABELLA>"

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