Regolamento (CE) n. 687/2003 della Commissione, del 14 aprile 2003, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 15/04/2003 pag. 0046 - 0047
Regolamento (CE) n. 687/2003 della Commissione del 14 aprile 2003 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi. (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione(4), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. (3) Il regolamento (CE) n. 686/2003 della Commissione(5) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime. (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/97(7), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta. (5) Per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 593/2003 della Commissione(8). (6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale. (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato. 2. Il regolamento (CE) n. 593/2003 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1. (3) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. (4) GU L 28 del 4.2.2003, pag. 30. (5) Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. (7) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1. (8) GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 62.