32003R1012

Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione, del 12 giugno 2003, recante diciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0050 - 0051


Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione

del 12 giugno 2003

recante diciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 10 giugno 2003 il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 19.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche":

"Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Luogo di nascita: Marrakech (Morocco). Data di nascita: 6 dicembre 1972. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29 aprile 1992 a Marrakech, Marocco, valido fino al 28 aprile 1997, rinnovato fino al 28 febbraio 2002; b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4 dicembre 2000 dal consolato marocchino di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: detenuto in Germania (giugno 2003)."

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