Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione, del 12 giugno 2003, recante diciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 13/06/2003 pag. 0050 - 0051
Regolamento (CE) n. 1012/2003 della Commissione del 12 giugno 2003 recante diciannovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 866/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 10 giugno 2003 il Comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2003. Per la Commissione Christopher Patten Membro della Commissione (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. (2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 19. ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato: La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche": "Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Luogo di nascita: Marrakech (Morocco). Data di nascita: 6 dicembre 1972. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29 aprile 1992 a Marrakech, Marocco, valido fino al 28 aprile 1997, rinnovato fino al 28 febbraio 2002; b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4 dicembre 2000 dal consolato marocchino di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: detenuto in Germania (giugno 2003)."