Regolamento (CE) n. 1460/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 19/08/2003 pag. 0012 - 0013
Regolamento (CE) n. 1460/2003 della Commissione del 18 agosto 2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio con riguardo ai fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero greggio(1), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma, considerando quanto segue: (1) L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce le disposizioni relative all'approvvigionamento adeguato delle raffinerie comunitarie definite all'articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento citato, comprese le misure applicabili in caso di superamento dei fabbisogni massimi presunti dell'industria di raffinazione. (2) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni concernenti i fabbisogni massimi presunti fissati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è necessario prevedere le misure che consentano agli Stati membri di contabilizzare i dati relativi e di comunicarli alla Commissione. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ai fini dell'applicazione della penale stabilita all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per superamento dei fabbisogni massimi presunti si intende il totale dei quantitativi: a) di zucchero greggio preferenziale ACP-India importato in applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione(3); b) di zucchero preferenziale speciale importato in applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003; c) di zucchero concessioni CXL importato in applicazione del titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003; d) di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare; e) di zucchero greggio dei contingenti tariffari aperti per i paesi meno progrediti in applicazione del regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione(4); f) se del caso, di zucchero greggio di barbabietole di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, effettivamente raffinati nelle raffinerie in eccesso dei fabbisogni presunti fissati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 o dopo l'applicazione della riduzione di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo. 2. Anteriormente al 1o novembre di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri indicati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 contabilizzano i quantitativi di zucchero raffinati nell'ambito della campagna di commercializzazione precedente dalle raffinerie definite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato, convertendo in equivalente zucchero bianco i quantitativi di zucchero greggio specificati al paragrafo 1. La conversione di cui al primo comma è effettuata secondo il metodo definito al punto II.3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 e sulla base della polarizzazione reale dello zucchero greggio, verificata, se necessario, dalle competenti autorità nazionali secondo il metodo polarimetrico, il cui grado è espresso con sei cifre decimali. Articolo 2 1. Anteriormente al 1o dicembre di ciascuna campagna di commercializzazione gli Stati membri indicati all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunicano alla Commissione: a) i quantitativi di zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, effettivamente raffinati nell'ambito della campagna di commercializzazione precedente, in peso di zucchero come tale ed espressi in equivalente zucchero bianco conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo citato; b) se del caso, i quantitativi soggetti all'applicazione della penale prevista all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. 2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 si effettuano per via elettronica sui formulari a tale scopo trasmessi dalla Commissione agli Stati membri. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (2) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. (3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. (4) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 14.