Regolamento (CE) n. 1921/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 31/10/2003 pag. 0048 - 0048
Regolamento (CE) n. 1921/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001(6), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative. (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare. (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (3) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (4) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (5) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. (6) GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.