Regolamento (CE) n. 2223/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 19/12/2003 pag. 0028 - 0028
Regolamento (CE) n. 2223/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003(4), in particolare l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004(5), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003. (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le offerte comunicate dal 12 all'18 dicembre 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 18,96 EUR/t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16. (5) GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.