Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 343 del 31/12/2003 pag. 0001 - 0123
Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), in particolare l'articolo 247, considerando quanto segue: (1) Le informazioni tariffarie vincolanti, emesse dagli Stati membri a favore degli operatori economici e contenenti tanto dati confidenziali quanto dati non confidenziali, sono trasmesse alla Commissione, conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(2), e sono inserite in una banca dati centralizzata gestita dalla Commissione accessibile a tutte le amministrazioni nazionali. In passato la Commissione ha pubblicato un CD-ROM contenente estratti della banca dati, nel quale non comparivano dati confidenziali. Al momento la pubblicazione di questo CD-ROM è sospesa per ragioni tecniche e finanziarie. (2) Poiché il pubblico e i paesi candidati hanno urgente bisogno di accedere a tali informazioni, la Commissione deve poter concedere tale accesso pubblicando sul proprio sito WEB un estratto della banca dati per le informazioni tariffarie vincolanti (banca dati EITV), in cui non figurino i dati confidenziali, quali quelli relativi al titolare o informazioni confidenziali circa la composizione delle merci. A differenza del CD-ROM, l'estratto dovrebbe contenere anche le eventuali immagini disponibili. (3) Gli operatori economici che richiedono un'informazione tariffaria vincolante devono essere informati circa l'impiego dei dati inseriti nella banca dati ed è pertanto necessario adeguare la "Nota importante" sul formulario di richiesta di un'informazione tariffaria vincolante e sullo stesso formulario di un'informazione tariffaria vincolante. (4) Per ragioni di chiarezza, è inoltre opportuno riformulare l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Al contempo si deve cogliere l'occasione per semplificare il sistema di comunicazione relativo alle informazioni in materia di origine. A tal fine, la trasmissione di tali informazioni deve essere limitata ai dati strettamente necessari. (5) Successivamente all'adozione del documento amministrativo unico, avvenuta il 1o gennaio 1988, la legislazione doganale ha subito dei cambiamenti fondamentali dovuti, in particolare, all'introduzione del mercato unico, il 1o gennaio 1993, ed all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, a decorrere dal 1o gennaio 1994. Inoltre, l'evoluzione tecnologica e soprattutto il ricorso sempre più generalizzato a metodi di sdoganamento basati sull'uso dell'informatica, hanno reso necessaria una modificazione delle disposizioni che disciplinano l'uso del documento amministrativo unico. (6) È inoltre opportuno raggruppare tali disposizioni e procedere ad una nuova pubblicazione dei formulari del documento amministrativo unico, modificati dopo la loro introduzione. Tale aggiornamento implica la sostituzione degli allegati 31, 32, 33, 34, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93. (7) Per garantire agli operatori economici e agli amministratori doganali della Comunità un uso dei documenti il più possibile armonizzato e semplificato, è inoltre necessario procedere, in stretta consultazione con i rappresentanti degli ambienti commerciali interessati, ad una revisione periodica delle esigenze relative all'uso del formulario, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali e dei progressi registrati in tale ambito nelle sedi internazionali interessate. (8) Per consentire agli Stati membri di prepararsi in modo adeguato all'attuazione della nuova disciplina del documento amministrativo unico, è opportuno prevedere che l'applicazione di tale disciplina decorra dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, alcuni Stati membri intendono introdurre le nuove misure non appena possibile ed è pertanto opportuno permetterne l'applicazione anticipata. (9) È opportuno valutare i programmi di attuazione delle misure previste da parte degli Stati membri e prevedere la possibilità di concordare, a determinate condizioni, la proroga della data di applicazione. (10) L'articolo 292, paragrafo 5 e l'articolo 500, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 individuano le autorità competenti per la presentazione delle domande di autorizzazione unica. Fatta eccezione per l'ammissione temporanea, tali domande devono essere presentate alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente ed in cui è effettuata almeno una parte delle operazioni interessate dall'autorizzazione. L'esperienza ha dimostrato che i criteri esistenti per individuare le autorità competenti non sono sufficienti a coprire tutti i casi che possono concretamente presentarsi. È perciò opportuno prevedere che qualora le autorità competenti non possano essere individuate in virtù delle disposizioni vigenti, la domanda deve essere presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente. (11) Un sistema di sorveglianza delle importazioni è stato introdotto nel 1997 nel regolamento (CEE) n. 2454/93. Il rapido e rilevante incremento delle esportazioni di taluni prodotti ai quali è concessa una restituzione, da un lato, ed il livello delle importazioni preferenziali per gli stessi prodotti, dall'altro lato, appaiono talvolta molto artificiosi. Al fine di combattere gli abusi derivanti da un tale flusso di merci, il sistema di sorveglianza, attualmente limitato ai prodotti immessi in libera pratica, deve essere esteso ai prodotti esportati. (12) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 stabilisce le disposizioni sull'uso dei mezzi di trasporto nell'ambito del regime dell'ammissione temporanea. Il trasporto gratuito di persone nell'ambito delle attività economiche di un'impresa è definito come "uso commerciale" dei mezzi di trasporto. Tuttavia, secondo la convenzione d'Istanbul, l'espressione "uso commerciale" indica il trasporto di persone esclusivamente a titolo oneroso. L'esistenza di definizioni differenti dell'espressione "uso commerciale" non è giustificata. è pertanto necessario modificare detta definizione. (13) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 stabilisce disposizioni speciali sull'utilizzazione delle merci equivalenti nel settore lattiero-caseario. L'applicazione di queste disposizioni ha comportato alcuni problemi di ordine pratico. Pertanto, è opportuno semplificare il ricorso all'uso delle merci equivalenti nel settore lattiero-caseario. (14) Quando sorge un'obbligazione doganale nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, in taluni casi, al fine di determinare la stessa, i prodotti compensatori sono assoggettati ai relativi dazi all'importazione. Tali casi sono indicati nell'articolo 548, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, in combinato disposto con l'allegato 75 di tale regolamento. Secondo l'osservazione generale che precede l'elenco di cui all'allegato 75, l'ufficio di controllo può consentire l'applicazione dell'articolo 548, paragrafo 1, alla tassazione dei cascami, dei rottami, dei residui, dei ritagli e degli scarti diversi da quelli che figurano in tale elenco. Gli Stati membri non devono più informare la Commissione di tali casi supplementari. è, pertanto, opportuno semplificare detto elenco. (15) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 deve, pertanto, essere modificato. (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue: 1) all'articolo 6, paragrafo 3, punto A, la lettera k) è sostituita dalla seguente: "k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni."; 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue: a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter; b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1); c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1. Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata. Le trasmissioni sono effettuate per via telematica. 2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica. 3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata."; 3) all'articolo 212 è aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati."; 4) all'articolo 213 è aggiunto il seguente comma:"Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici."; 5) l'articolo 216 è sostituito dal seguente: "Articolo 216 L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37."; 6) all'articolo 254, l'alinea è sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché:"; 7) all'articolo 269, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento."; 8) all'articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella 44, il riferimento all'autorizzazione o il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1."; 9) all'articolo 280, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare almeno le diciture di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci. Inoltre, nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nell'ambito della politica agricola comune, le dichiarazioni di esportazione recano tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure. 2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle 17a e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria."; 10) all'articolo 292, paragrafo 5, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi."; 11) alla parte II, titolo I, capitolo 3, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente: Sorveglianza comunitaria"; 12) all'articolo 308 quinquies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta al mese, dei resoconti di sorveglianza che contengano i dati sulle quantità di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi. Per quanto riguarda le importazioni e su richiesta della Commissione, gli Stati membri limitano tale comunicazione alle importazioni che hanno beneficiato di regimi preferenziali. 2. I resoconti di sorveglianza emanati dagli Stati membri indicano le quantità totali di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi, dal primo giorno del periodo interessato."; 13) all'articolo 500, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:"Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile."; 14) all'articolo 555, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) 'uso commerciale' significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;" 15) l'allegato 1 è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; 16) l'allegato 1 ter è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento; 17) gli allegati 31, 32, 33 e 34 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento; 18) gli allegati 37 e 38 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento; 19) l'allegato 74 è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; 20) l'allegato 75 è sostituito dal testo di cui all'allegato VI al presente regolamento. Articolo 2 Entro il 1o gennaio 2005, la Commissione procede alla valutazione dei programmi di attuazione delle misure previste ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 da parte degli Stati membri. Detta valutazione è effettuata sulla base di una relazione elaborata tenendo conto dei contributi degli Stati membri. Articolo 3 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. I punti 11 e 12 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2004. 3. I punti 1, 2, 15 e 16 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2004. 4. I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l'applicazione. In tale caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione la data in cui essi applicano il presente regolamento. La Commissione pubblica tale informazione. Sulla base della valutazione di cui all'articolo 2 e secondo la procedura del comitato, la Commissione può decidere se e a quali condizioni è necessaria la proroga della data di cui al primo comma. La Commissione pubblica tale informazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003. (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16). ALLEGATO I ALLEGATO I MODELLO DI FORMULARI PER LA NOTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV) >PIC FILE= "L_2003343IT.000701.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.000901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.001101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.001301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.001501.TIF"> ALLEGATO II ALLEGATO 1 ter MODELLO DI FORMULARI PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV) >PIC FILE= "L_2003343IT.001901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.002001.TIF"> ALLEGATO III ALLEGATO 31(1) MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (fascicolo di otto esemplari) >PIC FILE= "L_2003343IT.002301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.002401.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.002501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.002701.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.002901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003001.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003201.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003401.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.003701.TIF"> (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215. ALLEGATO 32(1) MODELLO DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI >PIC FILE= "L_2003343IT.004101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.004201.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.004301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.004501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.004701.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.004801.TIF"> (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215. ALLEGATO 33(1) MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (fascicolo di otto esemplari) >PIC FILE= "L_2003343IT.005101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.005301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.005501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.005701.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.005901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.006101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.006301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.006501.TIF"> (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215. ALLEGATO 34(1) MODELLO DI FORMULARIO SUPPLEMENTARE DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO PER STAMPA TRAMITE SISTEMI INFORMATIZZATI DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI, A PARTIRE DA DUE FASCICOLI SUCCESSIVI DI QUATTRO ESEMPLARI >PIC FILE= "L_2003343IT.006901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.007101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.007301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003343IT.007501.TIF"> (1) Le disposizioni tecniche relative ai formulari, in particolare quelle relative al formato e al colore, figurano all'articolo 215. ALLEGATO IV ALLEGATO 37 NOTA D'USO(1) DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO TITOLO I OSSERVAZIONI GENERALI A. PRESENTAZIONE GENERALE I formulari e i formulari complementari vanno utilizzati: a) quando in una normativa comunitaria è fatto riferimento ad una dichiarazione di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione; b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alla Comunità, negli scambi tra la Comunità, nella sua composizione precedente all'adesione, e i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi, di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione; c) quando una disposizione comunitaria ne prevede esplicitamente l'impiego. I formulari e i formulari complementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad uno o più regimi doganali, scelti fra un insieme di otto esemplari: - l'esemplare n. 1, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario, - l'esemplare n. 2, che è utilizzato per le statistiche dello Stato membro di esportazione e che può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente, - l'esemplare n. 3, che è consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane, - l'esemplare n. 4, che è conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito comunitario o è utilizzato come documento T2L per comprovare il carattere comunitario delle merci, - l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito comunitario, - l'esemplare n. 6, che è conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di importazione, - l'esemplare n. 7, che è utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione e che può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di importazione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente, - l'esemplare n. 8, che è consegnato al destinatario. Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio: - esportazione, perfezionamento passivo o riesportazione: esemplari n. 1, n. 2 e n. 3, - transito comunitario: esemplari n. 1, n. 4 e n. 5, - regimi doganali all'importazione: esemplari n. 6, n. 7 e n. 8. Oltre a questi casi, esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere comunitario delle merci in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4. Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale. Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che, quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati, questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dall'obbligato principale sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano. Quando si ricorre ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5. In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati. Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta. Quando, in applicazione dell'articolo 205, paragrafo 3, del presente regolamento, le dichiarazioni di vincolo ad un regime doganale o di riesportazione o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (per quanto concerne gli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal codice o dal presente regolamento, eccezione fatta per: - il colore della stampa, - l'impiego dei caratteri corsivi, - la stampa del fondo delle caselle relative al transito comunitario. La dichiarazione di transito viene presentata in esemplare unico all'ufficio di partenza, se questo utilizza mezzi informatici. B. INDICAZIONI RICHIESTE I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione del o dei regimi doganali di cui trattasi. Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, le caselle eventualmente occorrenti per ogni regime figurano nella tabella seguente. Le disposizioni specifiche relative a ciascuna casella di cui al titolo II non modificano le disposizioni relative alle caselle presenti nella tabella seguente. È opportuno notare che le alternative possibili non alterano il fatto che alcuni dati sono, per loro natura, riservati, ovvero che vengono raccolti soltanto se le circostanze lo rendono necessario. Per esempio, le unità supplementari di cui alla casella 41 (possibilità "A") saranno indicate solo se lo prevede la TARIC. Simboli nelle caselle A: Obbligatorio: informazioni richieste da tutti gli Stati membri. B: A discrezione dello Stato membro: informazioni che i singoli Stati membri possono decidere se richiedere o no. C: A discrezione degli operatori: informazioni che gli operatori possono fornire ma che gli Stati membri non possono esigere. Note [1] L'informazione è obbligatoria per i prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione. [2] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate. [3] Quando la dichiarazione si riferisce ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra "1" nella casella n. 5. [4] La casella è obbligatoria per il sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'allegato 37bis. [5] Informazioni esigibili solamente per le procedure informatizzate. [6] La casella è facoltativa per gli Stati membri se il destinatario non risiede in un paese non membro dell'UE o dell'EFTA. [7] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse. [8] Non utilizzare in caso di spedizione a mezzo posta, mediante installazioni fisse o trasporto ferroviario. [9] Informazioni esigibili solamente per le procedure non informatizzate. Nel caso di procedure informatizzate, tali informazioni possono non essere richieste dagli Stati membri, se questi possono ricavarle dagli altri elementi della dichiarazione e se esse possono essere trasmesse alla Commissione conformemente alle disposizioni sulla raccolta dei dati statistici sul commercio estero. [10] Le informazioni di cui alla terza suddivisione della casella possono essere richieste dagli Stati membri solamente se l'amministrazione doganale effettua il calcolo del valore in dogana per l'operatore economico. [11] Informazione esigibile dagli Stati membri solamente nei casi di deroga all'applicazione delle regole di fissazione mensile dei tassi di cambio di cui al titolo V, capitolo 6. [12] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'esportazione sono espletate al punto di uscita della Comunità. [13] La casella non deve essere compilata se le formalità relative all'importazione sono espletate al punto di ingresso nella Comunità. [14] La casella può essere utilizzata nel quadro del sistema NCTS, secondo le modalità di cui all'allegato 37bis. [15] Obbligatoria in caso di riesportazione successiva ad una introduzione in deposito di tipo D. [16] Questa suddivisione deve essere compilata: - se la dichiarazione di transito è compilata, dalla stessa persona, contemporaneamente o a seguito di una dichiarazione in dogana che comporti l'indicazione del codice "merce", o - se la dichiarazione di transito riguarda merci di cui all'allegato 44 quater, o - se lo prevede una normativa comunitaria. [17] Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa comunitaria. [18] Tale informazione non è richiesta per le merci ammissibili al beneficio della franchigia, sempre che l'autorità doganale non lo ritenga necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci in causa. [19] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione. [20] Tali informazioni non devono essere fornite quando le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. Essa è facoltativa per gli Stati membri negli altri casi. [21] Tali informazioni non devono essere fornite se le amministrazioni doganali effettuano il calcolo delle imposizioni per gli operatori sulla base degli altri dati presenti nella dichiarazione. [22] Gli Stati membri possono dispensare il dichiarante dal riempire tale casella se il documento di cui all'articolo 178, paragrafo 1, è allegato alla dichiarazione. [23] La casella deve essere compilata anche se la dichiarazione di vincolo ad un regime doganale serve ad appurare il regime del deposito doganale. C. MODALITÀ PER L'USO DEL FORMULARIO In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro. Se tutti gli esemplari del fascicolo sono destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale possibilità sia prevista in tale Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito comunitario. I formulari non devono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Qualsiasi modifica così effettuata deve essere approvata dall'autore e espressamente convalidata dall'autorità competente, la quale, se del caso, può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere redatti con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche. Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione. Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 205. Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda: - l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, - l'autenticità dei documenti acclusi, e - l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato. La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione delle disposizioni relative al transito comunitario previste dal codice e dal presente regolamento, e descritti nel punto B. Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari. Fatto salvo il titolo III, se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni. TITOLO II INDICAZIONI RELATIVE ALLE VARIE CASELLE A. Formalità relative all'esportazione (o eventualmente alla spedizione), all'introduzione di merci in deposito doganale a fini di esportazione, con prefinanziamento, alla riesportazione, al perfezionamento passivo, al transito comunitario e/o alla giustificazione del carattere comunitario delle merci. Casella n. 1: Dichiarazione Nella prima suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38. Nella seconda suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38 corrispondente al tipo di dichiarazione. Nella terza suddivisione, indicare il codice comunitario di cui all'allegato 38. Casella n. 2: Speditore/Esportatore Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di un tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto. L'esportatore deve essere compreso in tale allegato nel senso previsto dalla legislazione doganale comunitaria. Per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi di cui all'articolo 206, terzo comma. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata. In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario EX e due formulari EX/c, indicare sul formulario EX: 1/3, sul primo formulario EX/c: 2/3 e sul secondo formulario EX/c: 3/3. Se la dichiarazione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari. Casella n. 4: Distinte di carico Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente. Casella n. 5: Articoli Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare. Casella n. 6: Totale dei colli Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa. Casella n. 7: Numero di riferimento Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa e può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR)(2). Casella n. 8: Destinatario Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci devono essere consegnate. Per le merci introdotte in deposito doganale con prefinanziamento in attesa di essere esportate, il destinatario è il responsabile del prefinanziamento o il responsabile del deposito dove saranno immagazzinati i prodotti. La struttura del numero di identificazione è conforme ai criteri di cui all'allegato 38. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella venga apposta la dicitura "vari"; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco dei destinatari. Casella n. 14 Dichiarante/Rappresentante Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non possiede tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona interessata. In caso di coincidenza tra dichiarante e esportatore (o eventualmente lo speditore), inserire "esportatore" (eventualmente "speditore"). Per indicare il dichiarante o il rappresentante viene utilizzato il codice comunitario corrispondente di cui all'allegato 38. Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione Per quanto concerne le formalità d'esportazione, se l'esportatore non è stabilito nello Stato membro di esportazione, lo Stato membro d'esportazione effettivo è lo Stato membro dal quale le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione. Se l'esportazione non interessa altri Stati membri, lo Stato membro d'esportazione coincide con lo Stato membro di esportazione effettivo. Nella casella n. 15a indicare lo Stato membro da cui sono esportate (o spedite) le merci utilizzando il codice corrispondente di cui all'allegato 38. Per il transito, indicare nella casella n. 15 lo Stato membro da dove le merci vengono spedite. Casella n. 17: Paese di destinazione Nella casella n.17a indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il codice corrispondente all'ultimo paese di destinazione noto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci devono essere esportate. Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, e quindi la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto), utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice. A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti: Casella n. 19: Contenitori (Ctr) Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della Comunità sulla base delle risultanze fatte al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito. Casella n. 20: Condizioni di consegna Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale. Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Si precisa che in caso di trasporto combinato o se ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto, possono essere utilizzate, per quanto concerne l'identità, le diciture seguenti: Casella n. 22: Moneta ed importo totale fatturato La prima suddivisione della casella contiene l'indicazione della moneta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'allegato 38. La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate. fCasella n. 23: Tasso di cambio La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi. Casella n. 24: Natura della transazione Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati relativi al tipo di transazione effettuata. Casella n. 25: Modo di trasporto alla frontiera Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci escano dal territorio doganale della Comunità. Casella n. 26: Modo di trasporto interno Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto alla partenza. Casella n. 27: Luogo di carico Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci noto all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera della Comunità. Casella n. 29: Ufficio di uscita Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale della Comunità. Casella n. 30: Localizzazione delle merci Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate. Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione nonché le indicazioni necessarie alla loro identificazione. Se deve essere compilata la casella n. 33, "Codice delle merci", questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. Indicare la natura dei colli utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi. Casella n. 32: Numero dell'articolo Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5. Casella n. 33: Codice delle merci Indicare il numero di codice corrispondente alle merci, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Casella n. 34: Codice del paese d'origine In tal caso, indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, il paese d'origine definito al titolo II del codice. Indicare la regione di spedizione o di produzione delle merci nella casella 34b. Casella n. 35: Massa lorda (kg) Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci indicate nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori. Quando la dichiarazione di transito riguarda varie categorie di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. Gli Stati membri possono estendere tale disposizione a tutte le procedure di cui alle colonne da A a E e G della tabella del Titolo I, parte B. Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: - da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg), - da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg). Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma "0,xyz" (per esempio indicare "0,654" per un collo di 654 grammi). Casella n. 37: Regime Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il regime per il quale le merci sono dichiarate. Casella n. 38: Massa netta (kg) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 1. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare, secondo i codici comunitari di cui all'allegato 38, i riferimenti dei documenti anteriori all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro. Se una dichiarazione riguarda le merci riesportate in seguito all'appuramento del regime di deposito doganale in un deposito doganale di tipo B, indicare il riferimento della dichiarazione di vincolo delle merci a tale regime. Se si tratta di una dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario, indicare il riferimento della destinazione doganale precedente o dei relativi documenti doganali. Se, nel quadro delle procedure di transito non informatizzate, vanno menzionati vari riferimenti, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella si indichi la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione. Casella n. 41: Unità supplementari Indicare eventualmente, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci. Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5. La suddivisione Codice MS (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata. Se la dichiarazione di riesportazione che appura i regimi di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare per intero nome e indirizzo dell'ufficio di controllo. Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro). Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella n. 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione. Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alpha-3 delle unità monetarie (ISO 4217). Casella n. 46: Valore statistico Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore. Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni Indicare la base imponibile (valore, peso o altro tipo). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38: - il tipo di tributo (accise, ecc.), - la base imponibile, - l'aliquota del tributo applicabile, - l'importo dovuto dell'imposizione considerata, - il modo di pagamento prescelto (MP). Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'esportazione. Casella n. 48: Dilazione di pagamento Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per "dilazione di pagamento" s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi. Casella n. 49: Identificazione del deposito Indicare il riferimento del deposito, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Casella n. 50: Obbligato principale Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'obbligato principale e, all'occorrenza, il numero d'identificazione attribuitogli dall'autorità competente. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale. Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica. In caso di esportazione, il dichiarante, o il suo rappresentante, può indicare il nome e l'indirizzo di un intermediario che risieda nella circoscrizione dell'ufficio d'uscita, al quale potrà essere restituito l'esemplare n. 3 vistato dall'ufficio d'uscita. Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi) Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunità e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunità e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima. Indicare gli uffici doganali utilizzando il codice di cui all'allegato 38. Casella n. 52: Garanzia Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, il tipo di garanzia o di dispensa dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e, eventualmente, l'ufficio di garanzia. Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per tutti i paesi EFTA, aggiungere dopo "non valida per" il paese o i paesi EFTA, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38. Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese) Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito comunitario, utilizzando il codice di cui all'allegato 38. Casella n. 54: Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione. Fatte salve le disposizioni particolari da adottare se si utilizzano sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica. B. Formalità durante il trasporto Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello. Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti: - Trasbordi: compilare la casella n. 55. Casella n. 55: Trasbordi Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro. Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte delle autorità doganali dello Stato membro in cui deve avvenire il trasbordo. Se ritengono che l'operazione di transito può proseguire normalmente e dopo aver preso le eventuali misure necessarie, dette autorità vistano gli esemplari 4 e 5 della dichiarazione di transito. - Altri incidenti: compilare la casella n. 56. Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario. Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di targa di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario. C. Formalità relative all'immissione in libera pratica, al vincolo al regime del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea, della trasformazione sotto controllo doganale, del deposito doganale e all'introduzione di merci nelle zone franche soggette ai controlli di tipo II. Casella n. 1 Dichiarazione Nella prima suddivisione, indicare la sigla utilizzando il codice di cui all'allegato 38. Nella seconda suddivisione, indicare il tipo di dichiarazione utilizzando il codice di cui all'allegato 38. Casella n. 2: Speditore/Esportatore Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'ultimo venditore delle merci prima dell'importazione nella Comunità. Se è richiesto il numero di identificazione, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato possono non essere richiesti dagli Stati membri. La struttura del numero di identificazione numero deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato 38. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che nella casella venga apposta la dicitura "vari" e che si alleghi alla dichiarazione l'elenco degli speditori/esportatori. Casella n. 3: Formulari Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3. Casella n. 4: Distinte di carico Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente. Casella n. 5: Articoli Indicare in cifre il numero totale degli articoli dichiarati dalla persona interessata in tutti i formulari e formulari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare. Casella n. 6: Totale dei colli Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa. Casella n. 7: Numero di riferimento Tale indicazione concerne il riferimento attribuito dalla persona interessata, a fini commerciali, alla spedizione in causa e può corrispondere al numero di riferimento unico per le spedizioni (UCR)(3). Casella n. 8: Destinatario Indicare il numero d'identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri. La struttura di tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto. Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. In caso di vincolo ai regimi di deposito doganale in un deposito privato (tipo C, D o E), indicare nome e indirizzo del depositario nel caso in cui esso non sia il dichiarante. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella sia indicata la menzione "vari" e che venga accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari. Casella n. 12: Elementi di valore In questa casella, riportare informazioni sul valore in dogana, per esempio il riferimento all'autorizzazione con la quale le autorità doganali rinunciano ad esigere la presentazione di un formulario DV1 a sostegno di ciascuna dichiarazione oppure dati relativi agli aggiustamenti. Casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante Indicare il numero di identificazione attribuito alla persona interessata dall'autorità competente per motivi fiscali, statistici o altri; tale numero sarà conforme ai criteri di cui all'allegato 38. Se la persona interessata non dispone di tale numero, l'amministrazione doganale può attribuirgliene uno per la dichiarazione in oggetto. Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata. In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare "destinatario". Per indicare il dichiarante o il rappresentante si utilizza il corrispondente codice comunitario di cui all'allegato 38. Casella n. 15: Paese di spedizione/esportazione Nella casella n. 15a, indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, il numero di codice corrispondente al paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro importatore, senza che siano intervenuti, in un paese intermedio, soste o atti giuridici non inerenti al trasporto; nel caso siano intervenuti tali soste o operazioni, viene considerato come paese di spedizione/esportazione l'ultimo paese intermedio. Casella n. 17: Paese di destinazione Nella casella n. 17a indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il numero di codice corrispondente allo Stato membro noto al momento dell'importazione, al quale le merci sono destinate. Nella casella n. 17b indicare la regione di destinazione delle merci. Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo Indicare l'identità del mezzo, o dei mezzi, di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità del paese di destinazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio. A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti: Casella n. 19: Contenitori (Ctr) Indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna della Comunità. Casella n. 20: Condizioni di consegna Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale. Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera esterna della Comunità, utilizzando il codice di cui all'allegato 38. Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. Casella n. 22: Moneta ed importo totale fatturato La prima suddivisione della casella contiene l'indicazione della moneta in cui è redatta la fattura, utilizzando il codice di cui all'allegato 38. La seconda suddivisione contiene l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate. Casella n. 23: Tasso di cambio La casella contiene il tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro. Casella n. 24: Natura della transazione Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria di cui all'allegato 38, i dati che indicano il tipo di transazione effettuato. Casella n. 25: Modo di trasporto fino alla frontiera Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità. Casella n. 26: Modo di trasporto interno Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, la natura del modo di trasporto all'arrivo. Casella n. 29: Ufficio di entrata Indicare, utilizzando il codice di cui all'allegato 38, l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità. Casella n. 30: Localizzazione delle merci Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate. Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse. Salvo in caso di vincolo di merci non comunitarie al regime di deposito doganale in un deposito di tipo A, B, C, E o F, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto (IVA), accise, ecc.). Indicare la natura dei colli utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi. Casella n. 32: Numero dell'articolo Indicare il numero d'ordine dell'articolo rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5. Casella n. 33: Codice delle merci Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella suddivisione a destra, di una nomenclatura specifica relativa alle accise. Casella n. 34: Codice del paese d'origine Nella casella n. 34a, indicare, con il numero di codice di cui all'allegato 38, il paese d'origine definito al titolo II del codice. Casella n. 35: Massa lorda (kg) Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori. Se una dichiarazione riguarda più tipi di merci, gli Stati membri possono decidere che, per le procedure di cui alle colonne da H a K della tabella del titolo I, B, la massa lorda totale sia indicata nella prima casella n. 35 e che le altre caselle n. 35 non vadano riempite. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: - da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg), - da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg). - Se la massa lorda è inferiore a 1 kg, essa va indicata con la forma "0, xyz" (per esempio indicare "0,654" per un collo di 654 grammi). Casella n. 36: Preferenze La casella contiene informazioni relative al trattamento tariffario delle merci. Se la tabella di cui al capitolo B (Indicazioni richieste) del Titolo I ne prevede l'utilizzo, essa deve essere compilata anche se non viene richiesta alcuna preferenza tariffaria. Tale casella non va tuttavia compilata in caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità alle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio alle quali non si applicano tali disposizioni o in caso di scambi tra parti di tale territorio alle quali tali disposizioni non si applicano. È opportuno indicare il numero di codice comunitario di cui all'allegato 38. La Commissione pubblicherà periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C, l'elenco delle possibili combinazioni dei codici, accompagnato da esempi e spiegazioni. Casella n. 37: Regime Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il regime per il quale le merci sono dichiarate. Casella n. 38: Massa netta (kg) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi. Casella n. 39: Contingenti Indicare il numero d'ordine del contingente tariffario sollecitato. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, i riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o degli eventuali documenti precedenti. Casella n. 41: Unità supplementari Se necessario, indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci. Casella n. 42: Prezzo dell'articolo Indicare il prezzo relativo all'articolo in oggetto. Casella n. 43: Metodo di valutazione Indicare, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38, il metodo di valutazione impiegato. Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni Indicare, utilizzando i codici comunitari di cui all'allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5. La suddivisione "Codice MS" (Codice menzioni speciali) non deve essere compilata. Se una dichiarazione di vincolo delle merci al regime di deposito doganale è presentata ad un ufficio doganale diverso dall'ufficio di controllo, indicare nome e indirizzo completi dell'ufficio di controllo. Le dichiarazioni compilate in quegli Stati membri che, nel periodo di transizione dell'introduzione dell'euro, offriranno agli operatori la possibilità di optare per l'unità euro nella stesura delle dichiarazioni in dogana, conterranno in questa casella, preferibilmente nella suddivisione che si trova nell'angolo inferiore destro, un indicatore dell'unità monetaria utilizzata (unità nazionale o unità euro). Gli Stati membri potranno stabilire che l'indicatore sia menzionato soltanto nella casella n. 44 del primo articolo delle merci della dichiarazione. In tal caso, l'informazione sarà considerata valida per tutti gli articoli delle merci della dichiarazione. Detto indicatore sarà costituito dal codice ISO alpha-3 delle monete (ISO 4217). Casella n. 45: Aggiustamento La casella contiene informazioni relative ad eventuali aggiustamenti nel caso il documento DV1 non venga presentato a sostegno della dichiarazione. Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità di importazione. Casella n. 46: Valore statistico Indicare l'importo del valore statistico, espresso nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità d'importazione, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore. Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni Indicare la base imponibile (valore, peso o altro). Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38: - il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.), - la base imponibile, - l'aliquota del tributo applicabile, - l'importo dovuto dell'imposizione considerata, - il modo di pagamento prescelto (MP). Gli importi indicati in questa casella sono espressi nell'unità monetaria il cui codice figura eventualmente nella casella n. 44 oppure, qualora manchi l'indicazione del codice nella casella n. 44, nella moneta dello Stato membro in cui vengono espletate le formalità relative all'importazione. Casella n. 48: Dilazione di pagamento Indicare, se necessario, i riferimenti dell'autorizzazione in causa; per "dilazione di pagamento" s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito per il pagamento dei tributi. Casella n. 49: Identificazione del deposito Indicare il riferimento del deposito, utilizzando il codice comunitario di cui all'allegato 38. Casella n. 54: Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione. Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio d'importazione. Se la persona interessata è una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica. TITOLO III OSSERVAZIONI RELATIVE AI FORMULARI COMPLEMENTARI A. I formulari complementari devono essere utilizzati solamente se la dichiarazione comprende vari articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente CO). B. Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari. Tuttavia: - la prima suddivisione della casella n.1 deve contenere la sigla "IM/c", "EX/c" o "EU/c" (o eventualmente "CO/c"); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se: - il formulario è utilizzato ai soli fini del transito comunitario, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T1bis", "T2bis", "T2Fbis o T2Smbis", a seconda del regime di transito comunitario applicabile alle merci in questione, - il formulario è utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere comunitario delle merci, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T2Lbis", "T2LF bis o T2LSMbis", a seconda della posizione delle merci in questione, - la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve eventualmente recare soltanto il nome e cognome e il numero d'identificazione della persona interessata, - la parte "riepilogo" della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente CO e CO/c) utilizzati. Essa deve essere eventualmente compilata soltanto sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente CO/c) allegati a un documento IM o EX oppure EU (eventualmente CO), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione. C. Se vengono utilizzati formulari complementari: - le caselle n. 31 (Colli e descrizione delle merci) non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedire ulteriori aggiunte, - quando la terza suddivisione della casella n. 1 contiene l'indicazione "T", le caselle n. 32 (numero dei colli), n. 33 (codice delle merci), n. 35 [massa lorda (kg)], n. 38 [massa netta (kg)], n. 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e n. 44 (menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrate e la prima casella n. 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella n. 31 di tale documento si fa riferimento, se necessario, al numero di formulari complementari che recano, rispettivamente, l'indicazione T1bis, T2bis, T2Fbis o T2SMbis. (1) Nel presente allegato, l'espressione "EFTA" copre non solamente i paesi dell'EFTA, ma anche le altre parti contraenti delle convenzioni "Transito comune" e "semplificazione delle formalità negli scambi di merci", ad eccezione della Comunità. (2) Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001). (3) Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale relativa al numero di riferimento unico per le spedizioni (30 giugno 2001). ALLEGATO 38 CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI(1)(2) DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO TITOLO I Osservazioni generali Il presente allegato contiene soltanto le norme di base da osservare nell'utilizzo di formulari cartacei. Quando le formalità relative al transito sono espletate attraverso lo scambio di messaggi EDI, le indicazioni del presente allegato si applicano salvo indicazione contraria di cui agli allegati 37 bis e 37 quater. Talvolta sono indicate le norme da osservare in materia di tipo e lunghezza dei dati. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico Il numero che segue il codice indica la lunghezza autorizzata del dato. Gli eventuali due punti che precedono l'indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato. TITOLO II Codici Casella n. 1: Dichiarazione Prima suddivisione I codici adottati (a2) sono i seguenti: EX: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA: per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A ed E della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B), per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B), per la spedizione di merci non comunitarie nel quadro di scambi tra Stati membri. IM: Nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell'EFTA: per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne da H a K della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B), per il vincolo delle merci non comunitarie ad un regime doganale nel quadro di uno scambio tra Stati membri. EU: Nel quadro degli scambi con i paesi dell'EFTA: per il vincolo delle merci ad uno dei regimi doganali di cui alle colonne A, E e da H a K della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B), per l'attribuzione alle merci di una delle destinazioni doganali di cui alle colonne C e D della tabella di cui all'allegato 37, titolo I, lettera B). CO: Per le merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri. Per il vincolo di merci, con prefinanziamento, in deposito doganale o in zona franca. Per le merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non si applicano. Seconda suddivisione I codici applicabili (a1) sono i seguenti: A per una dichiarazione normale (procedura normale, articolo 62 del codice) B per una dichiarazione incompleta (procedura semplificata, articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del codice) C per una dichiarazione semplificata (procedura semplificata, articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del codice) D per il deposito di una dichiarazione normale (del tipo classificabile come A) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci E per il deposito di una dichiarazione incompleta (del tipo classificabile come B) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci F per il deposito di una dichiarazione semplificata (del tipo classificabile come C) prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci X per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come B Y per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata codificata come C Z per una dichiarazione complementare nel contesto di una procedura semplificata, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice (l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili) I codici D, E ed F possono essere utilizzati solamente nel quadro della procedura di cui all'articolo 201, paragrafo 2, relativa al caso in cui le autorità doganali autorizzano la presentazione della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci. Terza suddivisione I codici adottati (an.5) sono i seguenti: T1: Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario esterno. T2: Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 163 o all'articolo 165 del codice, tranne che nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2. T2F: Merci destinate a circolare vincolate alla procedura di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 340 quater, paragrafo 1. T2SM: Merci vincolate al regime di transito comunitario interno, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino, del 22 dicembre 1992. T: Spedizioni composite di cui all'articolo 351. In questo caso, lo spazio lasciato libero dietro alla lettera T deve essere barrato. T2L: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci. T2LF: Documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE. T2LSM: Documento attestante la posizione delle merci dirette a San Marino, ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992. Casella n. 2: Speditore/Esportatore Se sono utilizzati i numeri di identificazione, il codice ha la seguente struttura: All'importazione: codice paese (a2); codice UN/EDIFACT 3055 (an..3); codice di identificazione dell'esportatore (an..13) All'esportazione: codice paese (a2); codice di identificazione dell'esportatore (an. 16) I codici paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori si basa sulla norma alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui essa è compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria. La base giuridica di tale codificazione è il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. UN/EDIFACT 3055: per quanto riguarda i codici relativi alle parti nei paesi terzi che figurano alle caselle n. 2 e n. 8, gli Stati membri utilizzano un elenco pubblicato e aggiornato da un'agenzia o altro istituto che fissa i codici degli interessati. Tale organismo sarà selezionato dall'elenco delle agenzie pubblicato dalle Nazioni Unite, alla rubrica UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), che contiene un elenco delle agenzie responsabili dell'elaborazione di tali elenchi di operatori economici. Esempio: "JP1511234567890" per un esportatore giapponese (codice paese: JP) il cui numero di identificazione presso le dogane giapponesi (codice agenzia 151 nell'elenco dei codici per l'elemento dei dati UN/EDIFACT 3055) è 1234567890. Casella n. 8: Destinatario Se sono utilizzati i numeri di identificazione, il codice ha la seguente struttura: All'importazione: codice paese (a2); codice di identificazione del destinatario (an. 16) All'esportazione: codice paese (a2); codice UN/EDIFACT 3055 (an..3); codice di identificazione dell'importatore (an.. 13) È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Esempio: "JP1511234567890" per un importatore giapponese (codice paese: JP) il cui numero di identificazione presso le dogane giapponesi (codice agenzia 151 nell'elenco dei codici per l'elemento dei dati UN/EDIFACT 3055) è 1234567890. Casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante a) Per designare la qualifica di dichiarante o rappresentante, è necessario inserire prima del nome e dell'indirizzo uno dei seguenti codici: 1) Dichiarante 2) Rappresentante (rappresentazione diretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino, del codice). 3) Rappresentante (rappresentazione indiretta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, del codice). Se il codice è stampato su supporto cartaceo, esso viene inserito tra parentesi quadre ([1], [2] o [3]) b) Se sono utilizzati i numeri di identificazione, il codice ha la seguente struttura: codice paese (a2); codice di identificazione del dichiarante/rappresentante (an. 16) È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Casella n. 15a: Codice paese di spedizione/esportazione È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Casella n. 17a: Codice paese di destinazione È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Casella n. 17b: Codice regione di destinazione È opportuno utilizzare i codici che devono adottare gli Stati membri. Casella n. 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Casella n. 19: Contenitori (Ctr) I codici applicabili (n1) sono: 0 Merci non trasportate in contenitori. 1 Merci trasportate in contenitori. Casella n. 20: Condizioni di consegna I codici e le indicazioni che devono eventualmente figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti: Nella terza suddivisione, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni, codificate (n1) come segue: 1: luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato 2: luogo situato nel territorio di un altro Stato membro 3: altro (luogo situato fuori della Comunità). Casella n. 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Casella n. 22: Moneta di fatturazione L'indicatore della moneta di fatturazione è il codice ISO alfa-3 delle monete (Codice ISO 4217 relativo alle monete e ai tipi di fondi). Casella n. 24: Natura della transazione I codici adottati sono riportati qui di seguito. Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A escluso, a seconda dei casi, il codice n. 9 e far apparire detta cifra nella parte sinistra della casella. Essi possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra indicata nella colonna B. Casella n. 25: Modo di trasporto fino alla frontiera I codici adottati (n1) sono riportati qui di seguito: Casella n. 26: Modo di trasporto interno Si utilizzano i codici adottati per la casella n. 25. Casella n. 29: Ufficio di uscita/di entrata I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura: - I primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese utilizzato alla casella 2. - I sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente: i primi tre caratteri (a3) rappresentano il UN/LOCODE seguito da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000". Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = UN/LOCODE per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata. Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantità e natura Natura dei colli Devono essere utilizzati i seguenti codici. (Raccomandazione UNECE n. 21/rev. 1, agosto 1994) CODICI DEGLI IMBALLAGGI Casella n. 33: Codice delle merci Prima suddivisione (8 cifre) Da completare conformemente alla nomenclatura combinata. Se il formulario è utilizzato ai fini del regime di transito comunitario, questa suddivisione deve essere completata dal codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Tuttavia, essa deve essere completata conformemente alla nomenclatura combinata quando lo prevede una disposizione comunitaria. Seconda suddivisione (2 caratteri) Da completare conformemente alla TARIC (due caratteri relativi all'applicazione di misure comunitarie specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione). Terza suddivisione (4 caratteri) Da completare conformemente alla TARIC (primo codice addizionale). Quarta suddivisione (4 caratteri) Da completare conformemente alla TARIC (secondo codice addizionale). Quinta suddivisione (4 caratteri) Codici da adottare dagli Stati membri interessati. Casella n. 34a: Codice paese d'origine È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati alla casella n. 2. Casella n. 34b: Codice regione d'origine/di produzione Codici da adottare dagli Stati membri. Casella n. 36: Preferenze I codici da inserire in questa casella sono codici a tre cifre, composti da un elemento a una cifra ripreso sotto al numero 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso sotto al numero 2. I codici applicabili sono: 1) La prima cifra del codice 1 Regime tariffario "erga omnes" 2 Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) 3 Preferenze tariffarie diverse da quelle a cui si riferisce il codice 2 4 Esenzione dal pagamento dei dazi doganali in applicazione di accordi doganali conclusi dalla Comunità. 2) Le due cifre seguenti del codice 00 Nessuno dei casi seguenti 10 Sospensione tariffaria 15 Sospensione tariffaria con destinazione particolare 18 Sospensione tariffaria con certificato circa la natura particolare del prodotto 19 Sospensione temporanea per i prodotti importati con certificato di idoneità al volo 20 Contingente tariffario(3) 23 Contingente tariffario con destinazione particolare(3) 25 Certificato tariffario con certificato circa la natura particolare del prodotto(3) 28 Contingente tariffario previo perfezionamento passivo(3) 40 Destinazione particolare risultante dalla tariffa doganale comune 50 Certificato circa la natura particolare del prodotto Casella n. 37: Regime A. Prima suddivisione I codici da inserire in questa suddivisione sono codici di quattro cifre, composti da un elemento a due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento a due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi a due cifre è riportato qui di seguito. Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto. Si precisa che se il regime precedente è un regime di deposito o di ammissione temporanea o se le merci provengono da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto se le merci non sono state vincolate ad un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale). Ad esempio: riesportazione di merci importate nel quadro del regime doganale di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171) (prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151). Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei sopracitati regimi sospensivi al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione nel quadro di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto se le merci sono immesse in libera pratica. Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti esportati nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolati, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171). (Prima operazione = esportazione temporanea per perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione = collocamento in deposito doganale = 7121; terza operazione = immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121). I codici dell'elenco seguente contrassegnati con la lettera (a) non possono essere utilizzati come primo elemento del codice regime, ma servono ad indicare il regime precedente. Per esempio: 4045 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo - sistema della sospensione in un altro Stato membro. Elenco dei regimi a fini di codificazione Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un numero di codice di quattro cifre. 00 Indica che non esiste un regime precedente (a). 01 Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano. Immissione in libera pratica con rispedizione simultanea nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale. Esempio: Merci che provengono da un paese terzo, che sono immesse in libera pratica in Francia e che proseguono a destinazione delle isole normanne. 02 Immissione in libera pratica di merci in vista dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). Spiegazione: perfezionamento attivo (sistema del rimborso) ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera b), del codice. 07 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale. Spiegazione: Questo codice viene utilizzato nel caso in cui le merci sono immesse in libera pratica anche se l'IVA e le eventuali accise non sono state pagate. Esempi: Macchinari importati sono immessi in libera pratica, ma l'IVA corrispondente non è stata versata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA viene sospeso. Sigarette importate sono immesse in libera pratica, ma l'IVA e le accise non sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA e delle accise viene sospeso. 10 Esportazione definitiva. Esempio: Esportazione normale di merci comunitarie verso un paese terzo, ma ugualmente esportazione di merci comunitarie verso parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1). 11 Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) prima che le merci d'importazione siano vincolate al regime. Spiegazione: Esportazione preliminare (EX-IM) ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del codice. Esempio: Esportazione di sigarette prodotte utilizzando foglie di tabacco comunitario prima dell'assoggettamento delle foglie di tabacco provenienti da paesi terzi al regime di perfezionamento attivo. 21 Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo. Spiegazione: Regime di perfezionamento passivo nel quadro degli articoli da 145 a 160 del codice. Si veda anche il codice 22. 22 Esportazione temporanea diversa da quella prevista al codice 21. Esempio: Applicazione simultanea del regime di perfezionamento passivo e del regime di perfezionamento passivo economico ai prodotti tessili (regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio). 23 Esportazione temporanea in vista della reintroduzione delle merci tal quali. Esempio: Esportazione temporanea di articoli per esposizione, come campioni, materiale professionale, ecc. 31 Riesportazione. Spiegazione: Riesportazione di merci non comunitarie secondo un regime doganale economico sospensivo. Esempio: Le merci sono state dichiarate per essere introdotte in un deposito doganale e quindi dichiarate per essere esportate. 40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA. Esempio: Merci provenienti da un paese terzo con pagamento dei dazi doganali e dell'IVA. 41 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso). Esempio: Regime di perfezionamento passivo con pagamento dei dazi doganali e delle imposte nazionali all'importazione. 42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. Esempio: Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale. 43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo. Esempio: Immissione in libera pratica di prodotti agricoli nel quadro dell'applicazione, per un periodo transitorio specifico successivo all'adesione di nuovi Stati membri, di uno speciale regime doganale o di misure particolari istituite tra i nuovi Stati membri e il resto della Comunità, dello stesso tipo di quelle un tempo in vigore per ES e PT. 45 Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale di merci esenti da IVA o dalle accise e vincolo ad un regime di deposito fiscale. Spiegazione: Esenzione da IVA e/o dalle accise vincolando le merci ad un regime di deposito fiscale. Esempi: Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e l'IVA è stata pagata. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento delle accise è sospeso. Sigarette importate da un paese terzo sono immesse in libera pratica e le accise sono state pagate. Durante la permanenza in un deposito o in un locale fiscale, il pagamento dell'IVA è sospeso. 48 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea. Spiegazione: Sistema degli scambi standard (IM-EX), importazione anticipata ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4, del codice. 49 Immissione in consumo di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali non si applicano le medesime disposizioni, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio nelle quali le predette disposizioni non si applicano. Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale. Spiegazione: Importazione con immissione in consumo di merci provenienti di parti dell'UE in cui non si applica la direttiva 77/388/CEE (IVA). L'uso del documento amministrativo unico è specificato dall'articolo 206 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Esempi: Merci provenienti dalla Martinica e immesse in consumo in Belgio. Merci provenienti dalla Turchia e immesse in consumo in Germania. 51 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione). Spiegazione: Perfezionamento attivo (sistema della sospensione) ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del codice. 53 Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea. Esempio: Ammissione temporanea, per esempio per un'esposizione. 54 Perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica).(a) Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intracomunitari. Esempio: Merci originarie di un paese terzo sono oggetto di una dichiarazione di perfezionamento attivo in Belgio (5100). Dopo essere state soggette al trattamento di perfezionamento attivo, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4054) o per essere sottoposte ad un perfezionamento complementare (5154). 61 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esente da IVA. 63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione dal pagamento dell'IVA per consegna in un altro Stato membro. Esempio: Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l'eventuale debito IVA imputato ad un rappresentante fiscale. 68 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale. Esempio: Bevande alcoliche trasformate reimportate e collocate in deposito d'accise. 71 Vincolo al regime del deposito doganale. Spiegazione: Vincolo al regime del deposito doganale. Ciò non pregiudica assolutamente la sistemazione contemporanea in un deposito d'accise o in un deposito IVA, per esempio. 76 Assoggettamento al regime del deposito doganale o introduzione in zona franca, con prefinanziamento, di prodotti o merci destinati(e) ad essere esportati(e) tal quali. Esempio: Immagazzinamento, con prefinanziamento, di merci destinate all'esportazione. (Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5). 77 Introduzione in deposito doganale o in zona franca o in deposito franco con prefinanziamento, di prodotti trasformati o di merci destinati(e) ad essere esportati(e) previa trasformazione. Esempio: Immagazzinamento di prodotti trasformati e di merci ottenuti a partire da prodotti di base con prefinanziamento destinati all'esportazione. (Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80). 78 Sistemazione delle merci in zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo II. 91 Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale. 92 Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro (senza che le merci vi siano immesse in libera pratica)(a). Spiegazione: Questo codice serve a registrare l'operazione nelle statistiche sugli scambi intracomunitari. Esempio: Merci originarie di un paese terzo sono oggetto di una dichiarazione di perfezionamento attivo in Belgio (9100). Dopo essere state soggette alla trasformazione, esse vengono inviate in Germania per esservi immesse in libera pratica (4092) o per essere sottoposte ad una trasformazione complementare (9192). B. Seconda suddivisione 1) Se questa casella viene usata per indicare il regime comunitario, va utilizzato un codice composto da un carattere alfabetico seguito da due caratteri alfanumerici, in cui il primo carattere identifica la categoria della misura sulla base del seguente elenco: Perfezionamento attivo (PA) (Articolo 114 del codice) Perfezionamento passivo (PP) (Articolo 145 del codice) Franchigie Regolamento (CEE) n. 918/83 Ammissione temporanea (Codice e presente regolamento) Prodotti agricoli Altro 2) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice costituito da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici conformi alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/Documento precedente I codici da inserire in questa casella sono codici alfanumerici (an..26) Ciascun codice si compone di tre elementi distinti, separati da un trattino (-). Il primo elemento (a1), rappresentato da una di tre lettere, serve a distinguere le tre categorie riprese di seguito. Il secondo elemento (an..3), rappresentato da cifre o da lettere o da una combinazione di cifre e lettere, indica la natura del documento. Il terzo elemento (an..20) rappresenta i dettagli del documento, indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. 1. Il primo elemento (a1): la dichiarazione sommaria, rappresentata da 'X' la dichiarazione iniziale, rappresentata da 'Y' il documento precedente, rappresentato da 'Z' 2. Il secondo elemento (an..3): Scegliere l'abbreviazione del documento utilizzato nella "lista delle abbreviazioni dei documenti". Della lista fa parte anche il codice "CLE" che indica "la data e il riferimento dell'iscrizione delle merci nelle scritture contabili" (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice). La data ha la seguente struttura: aaaammgg. 3. Il terzo elemento (an..20): Inserire il numero di identificazione del documento utilizzato o altro riferimento riconoscibile al documento. Esempi: - Il documento precedente è un documento di transito T1, il numero attribuito dall'ufficio di destinazione è "238544". Il codice corrispondente è "Z-821-238544" ("Z" per documento precedente, "821" per la procedura di transito e "238544" per il numero di registrazione del documento (o il MRN per le operazioni NCTS). - Un manifesto delle merci che riporta il numero "2222" viene utilizzato come dichiarazione sommaria; il codice corrispondente sarà "X-785-2222". ("X" per la dichiarazione sommaria, "785" per il manifesto delle merci e "2222" per il numero di identificazione del manifesto delle merci). - L'iscrizione delle merci nelle scritture contabili è stata effettuata il 14 febbraio 2002. Il codice sarà allora: "Y-CLE-20020214-5" ("Y" per indicare che c'era una dichiarazione iniziale, "CLE" per "iscrizione nelle scritture contabili" e il numero "20020214", che indica la data dell'iscrizione, l'anno "2002", il mese "02" e il giorno "14" e infine "5" che si riferisce all'iscrizione. Elenco delle abbreviazioni dei documenti: Se il documento precedente è un documento DAU, l'abbreviazione del documento si compone dei codici previsti per la casella 1, prima suddivisione (IM, EX, Consiglio e EU). Casella n. 43: Metodo di valutazione Le disposizioni utilizzate per la determinazione del valore in dogana per le merci importate sono codificati nel modo seguente: Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni 1. Menzioni speciali Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione in oggetto a meno che la legislazione comunitaria non preveda che il codice sostituisca il testo. Esempio: Nel quadro delle semplificazioni relative alla dichiarazione di esportazione. L'esemplare 3 deve contenere la menzione "esportazione semplificata". (Articolo 280, paragrafo 3). Nella casella n. 44 si scrive: "Esportazione semplificata - 30100". La legislazione comunitaria prevede che alcune menzioni speciali vadano inserite in caselle diverse dalla casella n. 44. La codificazione di queste ultime è tuttavia uguale a quella delle menzioni specifiche della casella n. 44. Inoltre, se la legislazione comunitaria non precisa le caselle dove riportare le menzioni, queste vanno inserite nella casella n. 44. Tutte le menzioni speciali comunitarie sono numerate nell'elenco alla fine del presente allegato. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzo di menzioni speciali nazionali nella misura in cui i relativi codici abbiano una struttura diversa dai codici delle menzioni speciali comunitarie. 2. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni comunitari o internazionali prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici, seguiti da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco dei documenti, certificati e autorizzazioni e i rispettivi codici figura nella base dati TARIC. b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali prodotti a sostengo della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da un carattere numerico seguito da 3 caratteri alfanumerici (ex: 2123, 34d5), eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascuno Stato membro. Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni Prima colonna: tipo d'imposizione a) I codici adottati sono i seguenti: b) Devono essere elaborati codici nazionali sotto forma di un codice composto da un carattere numerico seguito da due caratteri alfanumerici, secondo la nomenclatura propria di ciascuno Stato membro. Ultima colonna: modo di pagamento I codici che possono essere applicati dagli Stati membri sono i seguenti: A: Pagamento in contanti B: Pagamento con carta di credito C: Pagamento con assegno D: Altri (per esempio, con addebito sul conto di uno spedizioniere doganale) E: Dilazione di pagamento F: Dilazione regime doganale G: Dilazione regime IVA (articolo 23 della sesta direttiva IVA) H: Trasferimento elettronico dei fondi J: Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi K: Credito accise o rimborso accise M: In conto deposito, compreso il deposito in contanti P: Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale R: Garanzia S: Garanzia individuale T: Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale U: Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione permanente V: Garanzia sul conto della persona interessata - autorizzazione individuale O: Garanzia presso l'organismo d'intervento Casella n. 49: Identificazione del deposito Il codice da introdurre prevede la seguente struttura, composta di tre elementi: - la lettera che stabilisce il tipo di deposito, secondo le denominazioni di cui all'articolo 525 (a1). Per i depositi diversi da quelli menzionati all'articolo 525, è necessario indicare: Y per un deposito non doganale Z per una zona franca o un deposito franco - il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro in occasione del rilascio dell'autorizzazione. (an.14) - il codice del paese dello Stato membro di autorizzazione, definito alla casella n. 2 (a2). Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi) È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella n. 29. Casella n. 52: Garanzia Indicazione del tipo di garanzia L'elenco dei codici adottati è il seguente: Indicazione dei paesi sotto la rubrica "non valido per": È opportuno utilizzare i codici paese menzionati alla casella n. 2. Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese) È opportuno utilizzare i codici paese utilizzati per la casella n. 29. Menzioni speciali - Codice XXXXX (1) Nel presente allegato, i termini "esportazione", "riesportazione", "importazione" e "reimportazione" valgono anche per spedizione, rispedizione, introduzione e reintroduzione. (2) Nel presente allegato, l'espressione "EFTA" copre non solamente i paesi dell'EFTA, ma anche le altre parti contraenti delle convenzioni "Transito comune" e "semplificazione delle formalità negli scambi di merci", ad eccezione della Comunità. (3) Se il contingente tariffario richiesto è esaurito, gli Stati membri possono prevedere che la domanda valga per l'applicazione di qualsiasi altra preferenza esistente. ALLEGATO V All'allegato 74 il punto 7 è sostituito dal seguente: "7. Prodotti lattiero-caseari Il ricorso all'equivalenza è consentito alle seguenti condizioni: Il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non deve essere inferiore al contenuto di ciascuna materia nelle merci equivalenti. Tuttavia, se il valore economico delle merci importate è determinato soltanto da una o da due delle componenti summenzionate, il peso totale può essere calcolato in base a questa o a queste componenti. Nell'autorizzazione devono essere specificati i dettagli, in particolare il periodo di riferimento per il quale è stato calcolato il peso totale. Il periodo di riferimento non deve superare i 4 mesi. Il peso delle componenti pertinenti delle merci d'importazione e delle merci equivalenti deve essere indicato sulle dichiarazioni doganali e sui bollettini INF9 o INF5, in modo da permettere alle autorità doganali di controllare l'equivalenza sulla base di tali elementi. Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5 % delle dichiarazioni di vincolo al regime di merci di importazione e sulle dichiarazioni di esportazione (IM/EX); tali controlli riguardano sia le merci importate che le merci equivalenti. Vengono eseguiti controlli fisici su almeno il 5 % delle dichiarazioni di esportazione preventiva e delle dichiarazioni di vincolo al regime (EX/IM); tali controlli riguardano le merci equivalenti, le quali devono essere verificate prima dell'inizio delle operazioni di perfezionamento, come pure le merci di importazione al momento del loro vincolo al regime. I controlli fisici implicano la verifica della dichiarazione e dei documenti allegati e del prelievo dei campioni rappresentativi i cui ingredienti vengono analizzati da un laboratorio competente. Qualora lo Stato membro applichi un sistema di analisi dei rischi, è ammessa una percentuale inferiore di controlli fisici. Ciascun controllo fisico è oggetto di una relazione dettagliata da parte del funzionario che lo ha effettuato. Tali relazioni vengono centralizzate presso le autorità doganali a tal fine designate in ciascuno Stato membro." ALLEGATO VI ALLEGATO 75 Elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi all'importazione (Articolo 548, paragrafo 1)