32003R2332

Regolamento (CE) n. 2332/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne il periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di prodotti lattiero-caseari nel quadro di alcuni contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 31/12/2003 pag. 0012 - 0012


Regolamento (CE) n. 2332/2003 della Commissione

del 30 dicembre 2003

recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne il periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di prodotti lattiero-caseari nel quadro di alcuni contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3 e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari(2), prevede al capo I la ripartizione in semestri dei quantitativi da importare nell'ambito di alcuni contingenti tariffari e i periodi di presentazione delle domande dei relativi titoli di importazione.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre.

(3) Si prevede, nel gennaio 2004, di limitare l'apertura dei contingenti di cui al capo I del suddetto regolamento relativi alla campagna OMC (1o luglio-30 giugno) ad un quantitativo corrispondente a quattro mesi anziché a sei mesi, per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri che aderiranno alla Comunità il 1o maggio 2004 di avere accesso alla quota complementare di contingenti che sarà attribuita nel maggio 2004, per un quantitativo corrispondente a due mesi.

(4) In attesa della conclusione del processo di adozione e pubblicazione di tali disposizioni, è necessario, ai fini della certezza del diritto, posticipare il periodo di presentazione delle domande previsto all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e derogare di conseguenza a tale articolo.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 2004 le domande di titoli di importazione per i contingenti di cui agli allegati I.A, I.B (punti 5 e 6), I.F e I.H del suddetto regolamento possono essere presentate unicamente dal 12 al 16 gennaio 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 19).

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