2004/216/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 578]
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 05/03/2004 pag. 0027 - 0030
Decisione della Commissione del 1o marzo 2004 che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia [notificata con il numero C(2004) 578] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/216/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(2), la peste equina, la stomatite vescicolosa, la morva, la durina, l'encefalomielite equina, (tutte le forme), l'anemia infettiva, la rabbia e il carbonchio ematico sono definite come malattie soggette a obbligo di denuncia. (2) L'allegato I della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, che elenca le malattie la cui insorgenza deve essere notificata alla Commissione e agli altri Stati membri, include soltanto la peste equina e la stomatite vescicolosa tra le malattie che colpiscono gli equidi. (3) La peste equina, la stomatite vescicolosa, la morva, la durina, l'anemia infettiva equina e diverse forme di encefalomielite equina sono malattie degli equidi elencate dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). (4) I paesi membri dell'UIE devono notificare la prima insorgenza confermata o la recrudescenza di una delle malattie elencate, se il paese o parte di esso è stato ritenuto in precedenza indenne da quella particolare malattia, se la malattia può avere un impatto zoonotico e se gli sviluppi della malattia possono avere ripercussioni sugli scambi internazionali. (5) Attualmente la peste equina, la stomatite vescicolosa, la morva, la durina e la maggior parte delle forme di encefalomielite virale equina sono malattie esotiche per la Comunità. L'anemia infettiva equina e alcuni tipi di encefalomielite equina sono state segnalate occasionalmente in alcune zone della Comunità. (6) Il piccolo scarabeo dell'alveare e il Tropilaelaps mite sono parassiti esotici che attaccano le api mellifere e di cui non è mai stata denunciata la presenza nella Comunità. Se importati, tali parassiti potrebbero avere effetti devastanti sullo stato sanitario delle api mellifere e sul settore apicolo in generale, motivo per cui sono stati aggiunti all'elenco comunitario delle malattie soggette a denuncia. (7) La notifica e l'informazione tempestiva dell'insorgenza di tali malattie nella Comunità è di fondamentale importanza per contrastare una malattia emergente e per i movimenti e gli scambi di equidi e di api, tenuto conto anche del possibile impatto zoonotico di alcune di queste malattie. (8) L'allargamento della Comunità e i molteplici effetti ambientali sui vettori responsabili della trasmissione delle suddette malattie potrebbero modificare la situazione nella Comunità in relazione a tali malattie. (9) È pertanto opportuno aggiungere la morva, la durina, l'anemia infettiva equina, tutte le forme di encefalomielite equina, il piccolo scarabeo dell'alveare e il Tropilaelaps mite all'allegato I della direttiva 82/894/CEE e modificare l'allegato II della direttiva 82/894/CEE per tenere conto delle modalità di allevamento delle api. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 25 marzo 2004. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). ALLEGATO "ALLEGATO I Malattie per cui è necessaria la notifica Peste equina Peste suina africana Influenza aviaria (in precedenza peste aviaria) Febbre catarrale degli ovini Encefalopatia spongiforme bovina Peste suina classica Pleuropolmonite contagiosa dei bovini Durina Encefalomiemite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana) Anemia infettiva equina Afta epizootica Morva Necrosi ematopoietica infettiva Anemia infettiva del salmone Dermatite nodulare contagiosa Malattia di Newcastle Peste dei piccoli ruminanti Encefalomielite suina da enterovirus (in precedenza malattia di Teschen) Febbre della Valle del Rift Peste bovina Vaiolo degli ovicaprini Piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) Malattia vescicolosa dei suini Tropilaelaps mite Stomatite vescicolosa Setticemia emorragica virale ALLEGATO II Informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I 1. Data dell'invio. 2. Ora dell'invio. 3. Stato d'origine. 4. Nome della malattia e, se del caso, tipo di virus. 5. Numero di serie del focolaio. 6. Tipo del focolaio. 7. Numero di riferimento del focolaio cui si riferisce il focolaio in causa. 8. Regione e ubicazione geografica dell'azienda. 9. Altre regioni cui si applicano restrizioni. 10. Data di conferma. 11. Data di insorgenza del sospetto di malattia. 12. Data presunta della prima infezione nell'azienda. 13. Origine della malattia. 14. Misure di controllo. 15. Numero di animali che potrebbero essere infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari che potrebbero essere infetti. 16. Numero di animali clinicamente infetti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari clinicamente infetti. 17. Numero di animali morti nell'azienda: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina. 18. Numero di animali macellati: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina. 19. Numero di carcasse distrutte: a) bovini, b) suini, c) ovini, d) caprini, e) pollame, f) equini, g) pesci, h) selvaggina, i) per quanto riguarda le malattie delle api, numero di alveari distrutti. 20. Data (stimata) per il termine dell'abbattimento. 21. Data (stimata) per il termine della distruzione. Informazioni supplementari per la peste suina 1. Distanza dall'azienda suinicola più vicina. 2. Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti(1)] dei suini nell'azienda infetta. 3. Numero e categoria [suini da riproduzione, suini da ingrasso e suinetti(2)] clinicamente infetti nell'azienda. 4. Metodo di diagnosi. 5. Se la diagnosi non è stata fatta nell'azienda, specificare se è stata confermata in uno stabilimento di macellazione o in un mezzo di trasporto. 6. Conferma dei casi primari(3) nei suini selvatici. Per le malattie dei pesci Le infezioni da necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone e setticemia emorragica virale, se confermate nelle aziende o nelle zone riconosciute o indenni, devono essere notificate come focolai primari. Il nome e la descrizione dell'azienda o della zona riconosciuta devono essere indicati nel testo libero. (1) Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi. (2) Animali di età approssimativa inferiore a tre mesi. (3) Per "casi primari" nei suini selvatici si intendono quelli constatati nelle zone indenni, cioè al di fuori delle zone oggetto di restrizioni per la peste suina classica nei suini selvatici."