32004R0398

Regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 04/03/2004 pag. 0015 - 0030


Regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio

del 2 marzo 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 2496/97(2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping ad valorem definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese ("RPC" o "Cina"). L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era pari al 49 %. Va rilevato che le misure iniziali erano state istituite dal regolamento (CE) n. 2200/90(3) e che il regolamento (CE) n. 2496/97 ha concluso un esame in previsione della scadenza.

Domanda di riesame

(2) In seguito alla pubblicazione, nel marzo 2002, di un avviso(4) di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 9 settembre 2002 da Euroalliages (Comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe) ("il ricorrente") per conto dei produttori comunitari che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di silicio metallico. Secondo la richiesta, la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

(3) Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza(5), ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ed ha avviato un'inchiesta.

Inchiesta

Procedura

(4) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame i produttori comunitari denuncianti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori/operatori commerciali, le industrie utilizzatrici e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del governo cinese. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state informate ufficialmente sull'apertura del riesame e a quelle che avevano richiesto un questionario entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6) Al questionario hanno risposto i tre produttori comunitari ricorrenti, un produttore esportatore, un importatore e due produttori del paese analogo.

Parti interessate e visite di verifica

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttore esportatore

Dalian DC Silicon Co., Ltd - Dalian, RPC

b) Importatori collegati

Dow Corning Ltd, Barry, Galles, Regno Unito

c) Produttori del paese analogo

Fesil ASA, Trondheim, Norvegia

Elkem ASA, Oslo, Norvegia

d) Produttori comunitari

Invensil, Pechiney Group, Parigi, Francia

Ferroatlantica, Madrid, Spagna

R W Silicium, Pocking, Germania

Periodo dell'inchiesta

(8) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

Procedimenti riguardanti altri paesi

(9) Nell'ottobre 2002 è stato avviato un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di silicio originario della Russia. Il 10 luglio 2003, con il regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio(6), è stato istituito un dazio antidumping provvisorio variabile dal 22,7 al 23,6 %.

Prodotto in esame e prodotto simile

(10) Il prodotto in esame è quello dell'inchiesta iniziale, vale a dire il silicio metallico originario della RPC, classificabile al codice NC 2804 69 00 (contenente, in peso, meno del 99,99 % di silicio). Vista l'attuale classificazione del prodotto nella nomenclatura doganale, si legga "silicio". Il silicio più puro, cioè quello contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio, che è utilizzato principalmente dall'industria dei semiconduttori elettronici, corrisponde ad un altro codice NC e non rientra nel presente procedimento.

(11) Il silicio, prodotto in forni ad arco con elettrodi immersi mediante riduzione carbotermica del quarzo (silice) in presenza di vari tipi di agenti riducenti al carbonio, viene commercializzato in blocchi, grani, granuli o polvere secondo le specifiche tecniche accettate internazionalmente per quanto riguarda la sua purezza. Viene usato prevalentemente dall'industria chimica, per la produzione di metilclorosilano, triclorosilano o tetraclorosilano, e dall'industria dell'alluminio, per la produzione di leghe di alluminio e di forni fusori primari e secondari con cui fabbricare leghe di fonderia per diverse industrie tra cui, in particolare, quella automobilistica.

(12) Come il riesame in previsione della scadenza precedente, la presente inchiesta ha dimostrato che il silicio prodotto nella RPC e venduto sul suo mercato interno, quello esportato nella Comunità, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese analogo (Norvegia) e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari ricorrenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(13) Vi sono stati commenti riguardanti i vari tenori di minerale del prodotto in esame e del prodotto simile, presentati dal governo cinese e dalla Camera di commercio dei metalli, dei minerali e degli importatori ed esportatori di prodotti chimici cinese. Tuttavia, tali osservazioni non sono state accompagnate da prove a sostegno. Inoltre, sono state fatte soltanto in una fase molto avanzata del procedimento. Per tali motivi i commenti ricevuti riguardo al prodotto in esame sono stati respinti.

RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

(14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se il dumping si verificava e in tal caso se lo scadere delle misure comportasse o meno il rischio del persistere del dumping.

Osservazioni preliminari

(15) Dei sei produttori esportatori cinesi nominati nella denuncia, soltanto uno ha cooperato. Secondo i dati di Eurostat, il volume delle sue esportazioni rappresentava oltre l'80 % delle esportazioni cinesi nell'Unione europea. Poiché nessun altro produttore esportatore cinese ha presentato informazioni, le conclusioni sulla loro situazione si sono basate sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(16) Durante il periodo dell'inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza, il volume delle importazioni di silicio dalla RPC nella Comunità era di 10199 tonnellate. Dopo l'imposizione delle misure antidumping le importazioni sono scese a 4168 tonnellate nel 1998, ma alla fine del periodo dell'inchiesta erano nuovamente salite a 14454 tonnellate.

(17) Nell'inchiesta iniziale, le importazioni cinesi avevano una quota di mercato del 9,3 % nel PI. La quota di mercato delle importazioni interessate era pari al 3,8 % del consumo comunitario nel PI del precedente riesame in previsione della scadenza. Nel periodo successivo all'imposizione delle misure antidumping, tale quota di mercato è scesa all'1,4 % nel 1998, ma durante il PI è nuovamente aumentata e ha rappresentato il 3,9 % del consumo comunitario del prodotto in esame.

Dumping durante il periodo dell'inchiesta

(18) A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha usato la stessa metodologia dell'inchiesta originale.

Paese analogo

(19) Dato che la RPC è un'economia in transizione, il valore normale doveva basarsi sulle informazioni ottenute in un paese terzo a economia di mercato adeguato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(20) Come nel precedente riesame in previsione della scadenza, nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza è stata proposta la Norvegia quale paese analogo al fini de stabilire il valore normale.

(21) Il produttore esportatore cinese si è opposto a questa proposta e ha affermato che il Brasile o il Sudafrica sarebbero state scelte più appropriate, principalmente in quanto le condizioni di concorrenza e di mercato in tali paesi erano maggiormente paragonabili alla situazione della RPC. L'industria comunitaria non ha accettato il Brasile e il Sudafrica a causa della forte svalutazione della valuta brasiliana e della mancanza di concorrenza in Sudafrica, dato che vi era una sola azienda che produceva il prodotto. Inoltre, nessuno dei produttori noti di tali paesi ha accettato di collaborare con il procedimento, nonostante la Commissione li avesse invitati a farlo. Di conseguenza, il Brasile e il Sudafrica non hanno potuto essere scelti in qualità di paesi analoghi.

(22) Per quanto riguarda la Norvegia, è risultato che si trattava di uno dei maggiori produttori mondiali di silicio, con due produttori locali in competizione. È stato anche stabilito che in Norvegia vi era un mercato aperto senza dazi all'importazione sul silicio e che il paese importava notevoli quantità di prodotto dal Brasile e dalla RPC. Va inoltre rilevato che la Norvegia dispone di un vantaggio naturale in termini di accesso all'energia a basso prezzo, mentre non vi sono state osservazioni che suggerissero che la RPC godeva di un vantaggio simile.

(23) Si è pertanto concluso che la Norvegia costituisce un paese analogo adeguato. La Commissione ha contattato due produttori noti di silicio in Norvegia, che hanno entrambi accettato di collaborare.

Valore normale

(24) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, anzitutto è stato stabilito che il volume delle vendite sul mercato interno dei produttori norvegesi paragonato al volume esportato dalla RPC era rappresentativo. Il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo medio ponderato pagato nelle normali operazioni commerciali da clienti indipendenti oppure sulla base del valore normale costruito nei casi in cui le vendite interne non erano proficue. A questo proposito, va rilevato che doveva essere usato il valore normale costruito soltanto per una piccola proporzione delle esportazioni. Nei casi in cui il valore normale è stato costruito, ciò è avvenuto aggiungendo un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un equo margine di utile al costo di produzione in Norvegia. In tutti i casi gli importi relativi alle SGAV e all'utile sono stati determinati in base al primo metodo stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(25) Per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità, gran parte delle vendite del produttore esportatore della RPC che ha collaborato erano state effettuate a un'azienda collegata nella Comunità, che trasformava il silicio importato in siliconi. Tali prezzi all'esportazione non avrebbero dovuto essere usati per stabilire il prezzo all'esportazione in quanto potevano essere influenzati dalla relazione. Tuttavia, dato che risultava che i prezzi applicati erano conformi ai prezzi di mercato riportati in riviste specializzate nonché ai prezzi applicati da un altro produttore esportatore cinese che non ha collaborato ma ha esportato verso la stessa azienda dell'Unione europea durante il PI, è stato deciso di usare tali prezzi per calcolare il prezzo all'esportazione. Quest'ultimo è stato così stabilito sulla base dei dati provenienti dal produttore esportatore che ha collaborato e dal produttore esportatore che non ha collaborato e sulla base dei restanti dati Eurostat. Va rilevato che il volume delle esportazioni dell'esportatore che non ha collaborato rappresentava l'80 % delle importazioni registrate da Eurostat ed era superiore al volume del prodotto in esame importato dalla RPC durante il PI del precedente riesame in previsione della scadenza.

Confronto

(26) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stadio franco fabbrica, sono stati applicati opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati apportati adeguamenti in relazione al trasporto, all'assicurazione, ai crediti e all'imballaggio.

Margine di dumping

(27) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato confrontando la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, determinate come illustrato sopra. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, era rilevante, vale a dire del 12,5 %, sebbene fosse di molto al di sotto dei livelli rilevati nell'inchiesta precedente.

Conclusione

(28) L'inchiesta ha rivelato che il volume del prodotto in esame importato dalla Cina era superiore rispetto al PI del precedente riesame in previsione della scadenza e che era chiaramente rimasto a prezzi di dumping. L'inchiesta non ha rivelato alcuna ragione per cui il livello del dumping scomparirebbe o diminuirebbe se le misure fossero abrogate. Si è pertanto concluso che esisteva la probabilità del persistere del dumping.

Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

(29) È stato inoltre considerato opportuno esaminare se vi sarebbe un aumento dei volumi delle importazioni cinesi in caso di abrogazione delle misure in vigore. A tal fine sono stati valutati i fattori seguenti: l'andamento della capacità di esportazione e/o produzione e il comportamento dei produttori esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi.

Vendite per l'esportazione e capacità residue dell'esportatore che ha collaborato

(30) Dall'inchiesta è risultato che l'azienda che ha collaborato ha esportato il 100 % della produzione del prodotto in esame, principalmente nell'Unione europea. È inoltre risultato che tale azienda dispone di una notevole capacità di produzione eccedentaria, che recentemente è raddoppiata. Va inoltre rilevato che gran parte delle esportazioni nell'Unione europea avvenivano in regime di perfezionamento attivo ed erano destinate a un'azienda che trasformava ulteriormente il prodotto. In altre parole, tali esportazioni non sono mai entrate in libera circolazione sul mercato comunitario ma hanno fatto concorrenza al silicio venduto da altri operatori sul tale mercato. L'abrogazione delle misure rappresenterebbe quindi un ulteriore incentivo per tale esportatore ad inviare altri quantitativi del prodotto in esame sul mercato comunitario a fini di libera circolazione o di perfezionamento attivo.

Produzione e utilizzazione degli impianti in Cina

(31) Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, che si basava sulle informazioni contenute nel Metal Bulletin dell'agosto 2001, la capacità di produzione cinese totale del prodotto in esame è pari a circa 1203000 tonnellate l'anno. La domanda di riesame in previsione della scadenza citava inoltre informazioni di un eminente gruppo di ricerca indipendente che ha stimato la capacità di produzione a circa 600000 tonnellate nel 2002. Il volume di produzione cinese era stimato a circa 400000 tonnellate quell'anno. Sulla base di tali dati, il tasso di utilizzazione degli impianti cinesi varia dal 33 al 66 % e nel migliore dei casi le capacità residue sono almeno la metà del consumo comunitario totale. Risultava inoltre che la capacità di produzione cinese poteva essere rapidamente aumentata ulteriormente se le condizioni del mercato lo giustificavano.

(32) Pertanto, la grande capacità di produzione disponibile nella RPC dimostra che i produttori sono in grado di aumentare rapidamente la produzione e di indirizzarla verso qualsiasi mercato di esportazione, compreso, se le misure sono abrogate, quello comunitario.

(33) Dato che le fonti cinesi non hanno fornito informazioni e che sono disponibili poche informazioni pubbliche sull'industria del silicio cinese, ai sensi del regolamento di base, in particolare dell'articolo 18, le conclusioni di cui sopra si basano principalmente sulle migliori informazioni disponibili, vale a dire quelle contenute nella denuncia.

Esportazioni verso paesi terzi

(34) In base ai dati cinesi sul commercio all'esportazione, è stato stabilito che le esportazioni totali a livello mondiale di silicio cinese sono aumentate del 43 %, passando da 271626 tonnellate nel 1998 a 387444 tonnellate nel 2002(7). I prezzi all'esportazione sul mercato mondiale sono del 30 % inferiori ai prezzi all'esportazione nella Comunità e pertanto gli esportatori sarebbero incentivati ad aumentare le esportazioni nella Comunità piuttosto che in paesi terzi in caso di abrogazione delle misure.

(35) Inoltre, è stato osservato un calo quasi del 4 % dei prezzi all'esportazione cinesi del prodotto, passato da 829 USD per tonnellata nel 1998 a 799 USD per tonnellata nel 2002(8).

(36) Questo fatto mostra chiaramente che se le misure fossero abrogate gli esportatori cinesi avrebbero un incentivo a puntare sul mercato comunitario, alla luce delle misure antidumping recentemente imposte sul mercato statunitense e del recente aumento dal 5 al 20 % del dazio doganale imposto dalla Russia sulle importazioni cinesi del prodotto.

Prezzi all'esportazione nella Comunità

(37) Va inoltre rilevato che il livello dei prezzi generalmente prevalenti per il prodotto in esame nella Comunità rende molto attrattivo il mercato comunitario, fornendo un ulteriore incentivo all'aumento delle esportazioni nella Comunità mediante l'aumento della produzione o l'invio nella Comunità di prodotti attualmente esportati verso altri paesi. Inoltre, i prezzi all'esportazione nei paesi terzi sono risultati inferiori a quelli praticati nella Comunità. Tuttavia, non è probabile che i prezzi attraenti e relativamente elevati sul mercato comunitario siano mantenuti a lungo termine, dato che, se le misure fossero eliminate, i numerosi esportatori cinesi si farebbero concorrenza per aumentare le rispettive quote sul mercato comunitario. Pertanto, è molto probabile che tutti gli operatori presenti sul mercato comunitario dovrebbero ridurre i prezzi di conseguenza.

Misure di difesa commerciali applicate da paesi terzi

(38) È stato inoltre studiato il comportamento dei produttori cinesi su altri mercati significativi per il prodotto in esame. A questo proposito, nel 1999 gli Stati Uniti hanno avviato un riesame del dazio antidumping sul silicio proveniente dalla RPC. L'inchiesta ha messo in luce margini di dumping molto elevati (fino al 139 %). Pertanto, nel febbraio 2003 sono state rinnovate le misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame, con la conclusione che l'abrogazione delle misure avrebbe prodotto il persistere del dumping e del pregiudizio(9).

(39) Inoltre, nel 2002 l'amministrazione russa ha terminato un'inchiesta antidumping per quanto riguarda le importazioni di silicio proveniente dalla RPC, raccomandando di imporre un dazio antidumping del 25 %. Tuttavia, in seguito a consultazioni con le autorità cinesi, il dazio all'importazione del 5 % è stato aumentato al 20 %. Si tratta di una chiara indicazione che gli esportatori cinesi dovrebbero trovare altri mercati per vendere il prodotto in esame.

(40) Alla luce di quanto precede, si può concludere che vi sono pressioni sui produttori esportatori cinesi affinché trovino mercati alternativi in cui esportare.

Conclusioni

(41) Dall'inchiesta è risultato che la RPC ha proseguito le pratiche di dumping durante il PI. Considerato che la RPC dispone di una grande capacità di produzione residua e che le esportazioni cinesi nei paesi terzi vengono effettuate a prezzi ancora inferiori rispetto a quelle nella Comunità, è molto probabile che, nel caso venissero abrogate le misure in vigore, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero notevolmente le esportazioni oggetto di dumping del prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, le esportazioni del prodotto in esame da parte degli esportatori cinesi sono limitate dalle nuove misure antidumping in vigore sia negli Stati Uniti che in Russia. In breve, è molto probabile che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Cina riprendano in quantità significative e a prezzi di dumping, in caso di abrogazione delle misure.

DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(42) I tre produttori comunitari ricorrenti hanno risposto ai questionari e hanno pienamente collaborato all'inchiesta. Durante il PI, essi rappresentavano il 100 % della produzione comunitaria e uno di loro ha importato il prodotto in esame da altri paesi terzi, principalmente dal Sudafrica. Tuttavia, è risultato che tali importazioni venivano effettuate essenzialmente per integrare prodotti che forniva ai clienti comunitari e che sono calate nel periodo in esame, in particolare fra il 1998 e il 1999, quando si sono dimezzate, in seguito all'installazione di nuovi impianti produttivi nella Comunità, da parte del produttore in esame, e al suo impegno strategico a produrre e vendere più silicio sul mercato comunitario. Durante il PI il volume del prodotto in esame importato dal produttore in questione rappresentava soltanto il 2,1 % delle vendite di silicio dell'industria comunitaria all'interno della Comunità (3,5 % delle vendite di tale produttore) e l'1,9 % della produzione dell'industria comunitaria (3,2 % della produzione del produttore citato). Visto quanto precede, si è concluso che le importazioni da parte di tale produttore non hanno influenzato il suo status di produttore comunitario.

(43) Su tale base, i tre produttori comunitari ricorrenti rappresentano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

Consumo nella Comunità

(44) Il consumo nella Comunità si è basato sul volume combinato delle forniture dell'industria comunitaria nella Comunità e delle importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi (secondo i dati Eurostat).

Tabella 1 Consumo nella Comunità (in base ai volumi delle vendite)

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Fonte:

Risposte verificate al questionario e Eurostat.

(45) Il consumo comunitario di silicio ha registrato un massimo nel 2000, con quasi 390000 tonnellate, per poi scendere nuovamente sia nel 2001 che nel PI a 371540 tonnellate. In totale vi è stato un aumento del 28 % sull'intero periodo in esame, ma un calo del 4 % tra il 2000 e il PI.

Importazioni dalla Cina

Volume, quota di mercato e prezzi

(46) In base alle informazioni di Eurostat, il volume delle importazioni dalla Cina nel periodo in esame è salito da 4168 a 14454 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni cinesi, che durante il riesame in previsione della scadenza precedente era di circa il 4 %, è aumentata nel periodo in esame, passando dall'1,4 al 3,9 % durante il PI. I prezzi sono dapprima scesi dell'8 % dal 1998 al 2000 e quindi sono nuovamente tornati a un livello superiore a quello del 1998 alla fine del PI.

Tabella 2 Importazioni dalla Cina (secondo i dati Eurostat)

>SPAZIO PER TABELLA>

Andamento dei prezzi delle importazioni.

(47) In seguito all'imposizione di un dazio antidumping nel 1997, i prezzi del silicio originario della Cina sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. La differenza rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria nel PI era del 2 % ed è stata calcolata sulla base dei prezzi di vendita medi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria e dei prezzi delle importazioni cinesi ricavati da Eurostat e adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione, dei dazi doganali e dei dazi antidumping. Va rilevato che i prezzi di vendita suindicati sono stati calcolati sulla base sia delle vendite effettuate agli utenti comunitari sul mercato comunitario che delle vendite di silicio cinese destinato al perfezionamento attivo. A queste ultime non sono stati applicati dazi antidumping. Ciononostante, va rilevato che il prezzo medio del silicio cinese immesso in libera pratica sul mercato comunitario è risultato estremamente basso, a circa 870 EUR la tonnellata.

Situazione economica dell'industria comunitaria

Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

Tabella 3 Produzione

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Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(48) Nel corso del periodo in esame, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 34 %, ma è scesa del 3 % tra il 2001 e il PI. Durante il PI la produzione di silicio dell'industria comunitaria rappresentava il 38,7 % del consumo comunitario.

Tabella 4 Capacità di produzione

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(49) La capacità di produzione è aumentata ogni anno, tranne che nel PI, durante il quale è leggermente diminuita. Nel complesso, la capacità è aumentata del 30 % nel periodo in esame grazie alle decisioni di investimento prese nel 1998.

Tabella 5 Utilizzazione degli impianti

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(50) La tabella che precede mostra che nel periodo considerato l'utilizzazione degli impianti è aumentata del 3 %. L'aumento principale si è verificato tra il 1998 e il 1999. Tra il 2000 e il PI l'utilizzazione degli impianti è scesa del 2 % circa.

Volume delle vendite e prezzi

Tabella 6 Volume delle vendite

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(51) Le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono aumentate del 57 % tra il 1998 e il PI.

(52) Le vendite a società collegate sono rimaste stabili e hanno rappresentato meno del 6 % di tutte le vendite di silicio durante il periodo in esame.

Tabella 7 Prezzi praticati dall'industria comunitaria per il silicio

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(53) Dal 1998 al PI, i prezzi di vendita medi del silicio praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno registrato un calo del 16 %. I prezzi medi sono scesi bruscamente nel 1999 fino a 1184 EUR la tonnellata, per poi risalire a 1271 EUR la tonnellata nel 2001. I prezzi sono quindi scesi del 7 % durante il PI, per terminare a un livello equivalente a quello visto nel 1999. Il netto calo dei prezzi di vendita e l'aumento del costo di produzione hanno svolto un importante ruolo nel deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

Quota di mercato

Tabella 8 Quota di mercato

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(54) La quota di mercato dell'industria comunitaria è salita dal 29,8 % nel 1998 al 36,7 % nel PI in linea con l'aumento della produzione e dei volumi delle vendite grazie all'apertura di un nuovo impianto nella Comunità. Un forte aumento si è verificato fra il 1998 e il 1999 (+ 5,4 % del mercato) con l'introduzione dei nuovi impianti di fabbricazione dell'Unione europea. Un aumento più ridotto (+ 2,4 %) si è verificato tra il 2001 e il PI.

Scorte

Tabella 9 Scorte

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Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(55) La tabella precedente mostra che durante il periodo in esame le scorte si sono ridotte del 29 %. A parte il 2000, le scorte erano di circa 33000 tonnellate sino al PI, quando sono scese a poco più di 23000 tonnellate.

(56) Le scorte, che avevano rappresentato circa il 38 % del volume delle vendite nell'Unione europea dell'industria comunitaria nel 1998, sono scese a meno del 17 % delle vendite UE durante il PI. Il calo si spiega principalmente col fatto che le scorte solitamente aumentavano alla fine dell'anno civile per tener conto della riduzione dei volumi di produzione durante i mesi invernali quanto i costi dell'energia raggiungono il massimo. Il PI è terminato in settembre, vale a dire prima che si facesse sentire il pieno effetto dell'aumento delle scorte.

Redditività e flusso di cassa

(57) La tabella che segue illustra l'andamento della redditività espressa in percentuale del valore netto delle vendite nel periodo considerato.

Tabella 10 Redditività

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(58) Ad eccezione del 2000, la redditività è continuamente diminuita nell'intero periodo, passando da un utile del 12,6 % nel 1998 a una perdita del 2,1 % nel PI. Nel 2000, l'aumento dei prezzi di vendita del 4 % rispetto al 1999 e il calo dei costi di produzione grazie all'aumento degli investimenti hanno consentito di accrescere l'utile sulle vendite. Nel 2001 gli utili sono calati a causa dell'aumento dei costi di produzione, in particolare dell'energia e dei beni di consumo, senza che vi fosse un aumento corrispondente dei prezzi di vendita. I costi medi sono aumentati di 80 EUR per tonnellata quell'anno, 40 dei quali potevano ripercuotersi sui clienti. Durante il PI i prezzi sono scesi, provocando perdite per l'industria comunitaria nonostante un calo dei costi di produzione medi.

Flusso di cassa

Tabella 11 Flusso di cassa

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(59) Il flusso di cassa è sceso del 64 % nel periodo in esame, seguendo un andamento simile a quello della redditività.

Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 12 Investimenti

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(60) I notevoli investimenti del periodo 1998-2000 erano volti principalmente ad aumentare la capacità di produzione dell'Unione europea viste le condizioni favorevoli del 1998 e un positivo sviluppo del mercato comunitario del silicio che l'industria comunitaria aveva previsto in quel periodo. L'aumento della capacità era stato usato anche per ridurre la dipendenza dell'industria comunitaria dal silicio importato. I miglioramenti previsti possono effettivamente essere visti nella tendenza del consumo comunitario, aumentato del 34 % in tale periodo (1998-2000).

(61) Dall'inchiesta è risultato che l'utile operativo sul capitale investito, compreso l'ammortamento cumulativo, nel periodo in esame è sceso proporzionalmente all'aumento della redditività.

Tabella 13 Utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(62) Tutte le società che costituiscono l'industria comunitaria fanno parte di gruppi più grandi, dalla cui situazione finanziaria dipende la loro capacità di procurarsi capitali. Nel periodo in esame i gruppi suddetti non hanno segnalato alcun problema di mobilitazione dei capitali, ma l'arrivo di finanziamenti per i nuovi progetti nel settore del silicio ha comportato varie difficoltà. Ciò sembra essere confermato dal peggioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria e dai dati verificati durante l'inchiesta, che sono riassunti nella tabella 12 e da cui risulta che nel PI gli investimenti sono stati soltanto del 22 % rispetto al 1998.

Occupazione, produttività e salari

Tabella 14 Occupazione

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(63) Dalla tabella precedente risulta che l'occupazione è salita del 16 % durante il periodo in esame, principalmente nel periodo 1998-2000 grazie all'aumento delle capacità di produzione, ma non ha registrato ulteriori notevoli incrementi nel PI.

(64) Poiché l'aumento percentuale della produzione è stato superiore a quello dell'occupazione, nello stesso periodo la produttività è salita del 15 %, come risulta dalla tabella seguente.

Tabella 15 Produttività

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(65) Nel periodo in esame, le retribuzioni medie dei dipendenti dell'industria comunitaria sono aumentate di meno dell'1 % l'anno, rimanendo quindi al di sotto del tasso d'inflazione.

Tabella 16 Retribuzioni

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

Entità dei margini di dumping

(66) Per quanto riguarda l'impatto sulla situazione dell'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo rilevato durante il PI, va sottolineato che il margine rilevato in Cina è notevole. Pertanto, se le misure fossero abrogate, l'impatto del margine di dumping rilevato dalla presente inchiesta sarebbe significativo, dato che il dazio è pari al 49 % del prezzo cif delle importazioni provenienti dalla Cina.

Attività di esportazione dell'industria comunitaria

(67) L'inchiesta ha mostrato che l'attività di esportazione dell'industria comunitaria ha avuto l'andamento seguente:

Tabella 17 Esportazioni dell'industria comunitaria

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario.

(68) Le esportazioni di silicio dell'industria comunitaria si sono dimezzate durante il periodo in esame, prevalentemente nel PI. In termini comparativi il calo può sembrare sorprendente, ma in termini assoluti è un calo rispetto a un valore comunque basso, da meno del 4,8 % di tutte le vendite nel 2001 a meno del 2,4 % nel PI. L'eventuale incidenza del calo delle esportazioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria sarà comunque limitata. I prezzi di vendita e la redditività sul mercato comunitario hanno avuto un ruolo più importante sul deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Una riduzione dei volumi esportati, che erano già marginali prima del PI, avrà avuto un'influenza scarsa o nulla sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(69) La tabella seguente indica l'andamento e i prezzi medi delle importazioni di silicio nella Comunità da paesi diversi dalla Cina:

Tabella 18 Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (volume)

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Eurostat.

Tabella 19 Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi (prezzo medio)

>SPAZIO PER TABELLA>

Fonte:

Eurostat.

(70) Le importazioni totali di silicio da paesi terzi diversi dalla Cina sono aumentate nel periodo in esame, passando da 200000 tonnellate nel 1998 a 221000 tonnellate nel PI, ma la quota di mercato di tali importazioni è scesa dal 69 % circa al 59 % in tale periodo. I principali esportatori nella Comunità sono stati la Norvegia, il Brasile, il Sudafrica e la Russia. Soltanto le importazioni provenienti dalla Russia avevano prezzi medi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI. Come si legge al considerando 47, il prezzo del silicio cinese immesso in libera pratica sul mercato comunitario era notevolmente inferiore ai prezzi all'importazione da altri paesi, come risulta dalla tabella 19.

Conclusioni

(71) Come spiegato e mostrato in precedenza, dal 1998 al 2000 l'industria comunitaria ha potuto beneficiare di una crescita del mercato del 34 % e di un notevole aumento delle vendite e della quota di mercato. In seguito tuttavia, i volumi delle vendite e la quota di mercato sono stagnati e la situazione finanziaria dell'industria comunitaria (prezzi, redditività e flusso di cassa) è peggiorata.

(72) Un più attento esame rivela che i principali sviluppi positivi per l'industria comunitaria si sono verificati tra il 1998 e il 2000. A partire dal 2000 non si sono rilevati miglioramenti effettivi.

(73) I miglioramenti verificatisi fra il 1998 e il 2000 possono essere attribuiti direttamente a decisioni prese dall'industria comunitaria nel 1998 di investire in ulteriori impianti di produzione nella Comunità. Tra il 1998 e il 2000 la capacità di produzione dell'Unione europea è aumentata del 26 % (dal 125000 a 158000 tonnellate). Queste decisioni sono state prese in risposta alle misure antidumping sulle importazioni di silicio dalla Cina che, come delineato nel considerando 1, erano state prorogate nel 1997. Inoltre l'industria comunitaria ha ottenuto buoni profitti dalle vendite di silicio nell'Unione europea nel 1998 (cfr. il considerando 58). Si può pertanto rilevare che l'industria comunitaria era in grado di beneficiare delle misure antidumping sulle importazioni di silicio proveniente dalla Cina. Dal 2000 al PI la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata; in particolare i prezzi sono scesi di 46 EUR la tonnellata, la redditività è calata del 7,1 %, il flusso di cassa del 59 % e gli investimenti del 55 %. Durante il PI l'industria comunitaria registrava perdite. Per tali motivi, si ritiene che durante il PI l'industria comunitaria si sia trovata in posizione molto precaria e vulnerabile.

RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(74) Il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina è notevolmente aumentato durante il periodo in esame ed è probabile che senza misure antidumping grossi quantitativi del prodotto sarebbero inviati sul mercato comunitario a prezzi molto bassi, sottoquotando i prezzi dell'industria comunitaria. In considerazione del livello del dazio antidumping in vigore, la differenza di prezzo fra il prodotto importato e quello fabbricato dall'industria comunitaria potrebbe essere superiore al 35 % se le misure venissero lasciate scadere.

(75) Come affermato al considerando 31, si calcola che la capacità latente della Cina sia sufficiente a fornire il 50 % della domanda comunitaria di silicio. Se le misure in vigore scadranno, vi sarà una minaccia che una notevole proporzione di capacità di produzione non utilizzata sia usata per inondare il mercato comunitario di silicio proveniente dalla RPC. Le informazioni di Eurostat suggeriscono che, quando le importazioni venivano effettuate in sospensione dei dazi, il silicio cinese veniva immesso nella Comunità al prezzo medio di 870 EUR per tonnellata. Non vi è motivo di credere che in futuro i prezzi sarebbero superiori se la misura scadesse. Nell'esaminare l'impatto di tali importazioni aggiuntive a bassi prezzi sulla situazione dell'industria comunitaria va tenuto presente quanto segue: l'industria si trova già in una posizione precaria a causa della presenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Russia e Cina. L'arrivo di un tale quantitativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina provocherebbe immediatamente un'ulteriore grave depressione dei prezzi sul mercato comunitario, in quanto l'industria comunitaria cercherebbe anzitutto di mantenere la propria quota di mercato invece che ridurre la produzione. Questo a sua volta ne ridurrebbe ulteriormente la redditività, che subirebbe perdite ancora maggiori rispetto alla perdita del 2,1 % registrata durante il PI. Anche a breve termine l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a uscire dal mercato a causa di una situazione finanziaria insostenibile, come risulta, fra l'altro, dal calo della redditività (-14,7 %) durante il periodo in esame.

(76) Va ricordato che al considerando 28 era stato concluso che il silicio cinese continuava ad essere oggetto di dumping sul mercato dell'Unione europea, al considerando 41 che tali importazioni aumenterebbero probabilmente di molto se le misure scadessero e al considerando 73 che l'industria si è trovata in una posizione fragile. Sebbene le attuali misure siano sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle importazioni cinesi, si conclude che l'abrogazione delle misure provocherebbe il ripetersi del pregiudizio derivante dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC.

INTERESSE DELLA COMUNITÀ

Osservazione preliminare

(77) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali, degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

(78) Va ricordato che nel precedente riesame si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre la presente inchiesta, essendo un riesame in previsione della scadenza, consente di analizzare una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore e di valutare qualsiasi ripercussione negativa indesiderata che le misure antidumping in vigore possono aver avuto in passato sulle parti interessate.

(79) Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

Interesse dell'industria comunitaria

(80) L'industria comunitaria ha dato prova di essere strutturalmente vitale e capace di adeguarsi al mutare delle condizioni del mercato. Ciò è stato confermato in particolare dai positivi sviluppi della situazione in un momento in cui l'effettiva concorrenza era stata ripristinata dopo l'imposizione delle misure antidumping sulle importazioni originarie della Cina e dagli investimenti dell'industria in ulteriore capacità di produzione nel 1998. Tuttavia, si può concludere che, senza il proseguimento delle misure antidumping, la situazione con tutta probabilità si deteriorerà gravemente.

Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(81) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a nove fra importatori/operatori commerciali indipendenti e associazioni. Non sono state ottenute risposte ai questionari e nessuno degli importatori/operatori commerciali indipendenti si è manifestato.

(82) In tali circostanze è stato concluso che le misure in vigore non hanno manifestamente avuto un impatto sugli importatori o sugli operatori commerciali e pertanto che il loro mantenimento non avrebbe un impatto su di essi.

Interesse degli utilizzatori

(83) I servizi della Commissione hanno inviato questionari a 15 utilizzatori e associazioni di utilizzatori. Sono state ricevute soltanto due risposte incomplete da parte degli utilizzatori e un'osservazione generale da parte di un'associazione di utilizzatori. Dalle risposte è emerso che il silicio rappresentava circa il 10 % del costo di produzione degli utilizzatori. È risultato inoltre che entrambe le aziende ottenevano profitti malgrado i dazi antidumping in vigore sul silicio proveniente dalla Cina. Le osservazioni non contenevano commenti sul possibile impatto dell'abrogazione delle misure. Inoltre, l'osservazione non conteneva alcuna informazione sull'impatto che le misure avevano sui due utilizzatori. Inoltre, non sono state ricevute informazioni sul fatto che gli eventuali dazi potessero essersi ripercossi ai clienti degli utilizzatori.

(84) L'associazione di utilizzatori affermava che sarebbe nell'interesse della Comunità avere il numero più ampio possibile di fonti di silicio e che lo scadere delle misure non avrebbe portato alla reiterazione del dumping pregiudizievole del silicio proveniente dalla Cina. Tuttavia, non sono state presentate prove a sostegno di questa affermazione.

(85) Alla luce i) delle scarse risposte fornite ai questionari; ii) dell'incompletezza delle osservazioni ricevute; iii) della mancanza di dati verificabili a sostegno della scadenza delle misure in vigore, si è concluso che il mantenimento dei dazi non avrebbe un effetto significativo sugli utilizzatori.

Conclusioni

(86) Alla luce di quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

MISURE ANTIDUMPING

(87) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Cina, istituite dal regolamento (CE) n. 2496/97, devono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio di cui al codice NC 2804 69 00 originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 49 %.

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Cullen

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 1.

(3) GU L 198 del 28.7.1990, pag. 57. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1607/92 (GU L 170 del 25.6.1992, pag. 1).

(4) GU C 67 del 16.3.2002, pag. 34.

(5) GU C 246 del 12.10.2002, pag. 9.

(6) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3.

(7) In assenza della ripartizione mensile per il PI, sono stati usati i dati annuali.

(8) In assenza della ripartizione mensile per il PI, sono stati usati i dati annuali.

(9) US Federal Register/Vol. 68, n. 25, 11.2.2003.

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