Regolamento (CE) n. 607/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che prevede una nuova assegnazione dei diritti d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1146/2003 e che deroga al medesimo
Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0042 - 0043
Regolamento (CE) n. 607/2004 della Commissione del 31 marzo 2004 che prevede una nuova assegnazione dei diritti d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1146/2003 e che deroga al medesimo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1146/2003 della Commissione, del 27 giugno 2003, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1oluglio 2003 al 30 giugno 2004)(2), ha previsto, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004, l'apertura di un contingente tariffario di 50700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Le disposizioni dell'articolo 9 del suddetto regolamento prevedono una nuova assegnazione dei quantitativi non utilizzati, tenuto conto eventualmente dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione alla fine del febbraio 2004, per quanto riguarda sia i prodotti A che i prodotti B. (2) Un operatore ha presentato domanda di diritti d'importazione per 225 tonnellate di carne destinate alla fabbricazione di prodotti A a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1146/2003. In seguito ad un errore amministrativo commesso dall'organismo danese competente, la domanda di tale operatore, trasmessa alla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in parola, si riferiva solo a 40 tonnellate. E' stato solo dopo la conclusione della procedura di assegnazione dei diritti d'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, che l'amministrazione nazionale interessata ha scoperto l'errore commesso e ne ha informato la Commissione. Per non penalizzare l'operatore che ha presentato la propria domanda correttamente occorre adottare le misure necessarie per permettere al competente organismo danese di procedere ad un'adeguata rettifica dell'errore amministrativo. Pertanto, in deroga all'articolo 9 del regolamento sopra citato, occorre in primo luogo detrarre dal quantitativo complessivo stabilito conformemente al paragrafo 1 del suddetto articolo un quantitativo pari alla differenza tra i diritti d'importazione che l'operatore avrebbe potuto legittimamente sperare di ricevere in base alla propria domanda e i diritti d'importazione che ha effettivamente ricevuto e, in secondo luogo, fare in modo che l'organismo competente danese possa assegnare all'operatore in questione diritti d'importazione sulla base della domanda da lui presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1146/2003. (3) Il fatto di aver tenuto conto di questo errore ha comportato un ritardo amministrativo; è quindi opportuno prorogare la scadenza della data di presentazione della domanda e della data per la comunicazione indicate all'articolo 9, paragrafo 4. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1146/2003, l'organismo competente danese è autorizzato ad assegnare diritti d'importazione per 72,199 tonnellate all'operatore che ha presentato domanda di diritti d'importazione per 225 tonnellate di carni delle quali però sono state prese in considerazione, per errore, solo 40 tonnellate, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1146/2003. Articolo 2 1. I quantitativi da assegnare in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1146/2003 ammontano a un totale di 406,58 tonnellate. 2. La ripartizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1146/2003 è effettuata come segue: - 321,20 tonnellate per i prodotti A, - 85,38 tonnellate per i prodotti B. Articolo 3 In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1146/2003, la data limite per la presentazione della domanda è il 7 aprile 2004 e la data limite per la comunicazione è il 16 aprile 2004. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 59.